In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56).
Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.
In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.