Start-up e PMI innovative: agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2024 ed entrerà in vigore il 22 novembre 2024.

L’articolo 2 della Legge n. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in Start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tali disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, l’articolo 3 della nuova legge inserisce, all’articolo 27 del D.L. n. 34/2020, il comma 5-bis che prevede quanto segue: “Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;

  5. l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato”.

A seguire, l’articolo 4 della Legge n. 162/2024 introduce modifiche all’articolo 14 del D.L. n. 73/2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Infine, all’articolo 5, sono previste modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, elevando da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – SIS.