Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

Cittadini extra UE e lavoro da remoto, rilascio del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate.

 

CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi



Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre


Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.


















































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto



Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024


Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.










































































































Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60

 

Le contribuzioni minori per le aziende speciali

Fornita una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente (INPS, circolare 3 aprile 2024, n. 53).

L’INPS ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali (articolo 114, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, ovvero non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. 

Il quadro normativo

L’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale) ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (articolo 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Tali organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente da cui deriva, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni.

L’assetto delle contribuzioni minori

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche: disoccupazione, malattia e maternità, ecc.

Malattia

L’obbligo contributivo per il finanziamento dell’assicurazione di malattia concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta indennità (comma 1-bis, articolo 20, D.L. n. 112/2008).

Queste disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.

Maternità

In materia, l’articolo 79 del D.Lgs n. 151/2001, ha stabilito il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Disoccupazione

I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, disciplinata. Di conseguenza, per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36 della Legge n. 92/2012.

È dovuto anche il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, Legge 21 n. 845/1978).

Infine, la circolare in commento, include anche la descrizione degli obblighi per ex CUAF, Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria, FIS, CIGS con relative tabelle delle aliquote contributive.