Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributi per studi universitari

Previsti contributi fino a 1.500,00 euro per gli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti

L’Ebiart – Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia – ha previsto dei contributi per studi universitari a favore degli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato, compresi titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti. In particolare sono previsti: 
– contributo di 850,00 euro al conseguimento della laurea triennale da verificarsi entro 4 anni dalla prima iscrizione;
– contributo di 650,00 euro al conseguimento della laurea magistrale/specialistica da verificarsi entro 3 anni dalla prima iscrizione;
– contributo fino a un massimo di 1.500,00 euro al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico se avvenuta rispettivamente entro 6, 7 o 8 anni dalla prima iscrizione.
Il percorso di istruzione universitaria deve svolgersi nell’ambito del sistema d’istruzione italiano ed il relativo titolo di studio deve essere ricompreso nella classificazione Istat dei titoli di studio italiani. I limiti temporali sopra definiti sono in questo caso accresciuti di 2 anni per la laurea triennale se conseguita entro 6 anni dalla prima iscrizione, entro 5 per la laurea magistrale/specialistica, sino al massimo di 10 anni per la laurea magistrale a ciclo unico.
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di conseguimento del titolo accademico deve essere inoltrata la domanda all’EBIART, compilando la richiesta sul modulo W3A o modulo W3B corredata dai seguenti documenti:
– certificato attestante il conseguimento del titolo accademico (con data del conseguimento) e indicazione degli anni accademici di iscrizione all’Università (non si accettano autocertificazioni);
– certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).
L’Ente precisa che dal certificato rilasciato dalla segreteria dell’ateneo dovrà inoltre risultare chiaramente se trattasi di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica magistrale del nuovo ordinamento, laurea di primo livello del nuovo ordinamento. Gli importi erogati devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge. I beneficiari del contributo sono pertanto tenuti all’obbligo dichiarativo.
Per i soli lavoratori dipendenti il contributo sarà erogato dall’EBIART attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Verona: rinnovata la parte economica

Previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

In data 8 agosto 2024 è stata rinnovata la parte economia relativa al CIPL degli operai agricoli e florovivaisti di Verona. Tra le novità previste vi sono presenti aumenti retributivi a decorrere dal 1° agosto 2024 con una maggiorazione del 6,5%. Per quel che concerne, invece, gli importi del Salario Variabile detassato, questi sono incrementati del 10%. Infatti, a decorrere da settembre 2024 gli importi del salario variabile sono così determinati nelle misure sotto indicate:
– MOL/VA > 0,30 ≤ 0,40: 220,00 euro;
– MOL/VA > 0.40 ≤ 0,50: 291,50 euro;
– MOL/VA > 0,50: 363,00 euro
Per i lavoratori in forza alla data del 8 agosto 2024 che rientrano in una delle casistiche sotto individuate, viene erogata dai datori di lavoro una somma Una Tantum nelle seguenti modalità:
200,00 euro lordi agli OTI in occasione dell’erogazione della tredicesima 2024 o dei ratei della stessa per cessazione; 
200,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto 100 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024; 
100,00 euro lordi agli OTD che con lo stesso datore di lavoro hanno raggiunto tra le 52 e le 99 giornate maturate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024 erogati in occasione della scadenza del contratto ovvero al più tardi con la mensilità di dicembre 2024. 
Gli emolumenti devono essere proporzionalmente ridotti in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro e non sono utili al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR. In alternativa il datore di lavoro può erogare le somme sopra indicate quale premio, in beni o servizi, ai sensi del l’art. 51 terzo comma Tuir. 

Calcolo dei premi assicurativi 2024, la rivalutazione del minimale del massimale di rendita

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile con decorrenza 1° luglio dell’anno in corso (INAIL, circolare 3 settembre 2024, n. 3).

L’INAIL, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella precedente circolare n. 12/2024. L’Istituto ha effettuato tale operazione sulla base del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 114/2024 che  rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.258,70 euro e di 37.623,30 euro.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle tipologie di lavoratori interessati riportate nella circolare in commento.

Dirigenti

Dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale giornaliera è 125,41 euro, la retribuzione convenzionale mensile è  3.135,28 euro.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione convenzionale oraria è 15,68 euro.

Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati il minimo e massimo mensile sono rispettivamente 1.688,23
euro e 3.135,28 euro

Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, attuati con D.Lgs. n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva per un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

Dal 1° luglio 2024, per questa categoria, il minimo e massimo annuale corrispondono a  20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Infine, in questo caso, la retribuzione convenzionale giornaliera è 67,53 euro, mentre la retribuzione convenzionale mensile è 1.688,23 euro.

CIPL Pubblici Esercizi Bolzano: siglato il rinnovo del contratto

Previste novità economiche per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Il 2 agosto 2024 l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. 
L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sostituisce gli accordi provinciali precedentemente stipulati dalle Parti firmatarie per tutte le imprese con sede di lavoro in provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo o il CCNL del settore pubblici esercizi (escluse le imprese di viaggi e turismo nonché le aziende della ristorazione collettiva aderenti all’associazione Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative e AGCI).
Dal punto di vista economico a favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 2 agosto 2024 è prevista la corresponsione, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023), di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari a 300,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Detto importo verrà erogato in due rate:
– la prima rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di ottobre 2024;
– la seconda rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di gennaio 2026.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e/o stagionale in forza al 2 agosto 2024 ed al 1° ottobre 2024 è previsto un importo forfettario “una tantum” aggiuntivo pari a 112,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 8 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2024. L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” verrà erogato in unica rata, con la retribuzione di ottobre 2024.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito l’aumento dell’elemento provinciale in essere alla data del 2 agosto 2024 di:
30,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2024;
– ulteriori 20,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2025. 
In materia di apprendistato si segnala, a partire dal 1° agosto 2024, l’aggiornamento delle percentuali di retribuzione per tutti gli apprendisti in forza alla stipula dell’accordo e per i nuovi apprendisti assunti: 
– 1° anno di apprendistato: 55,00%;
– 2° anno di apprendistato: 83,00%;
– 3° anno di apprendistato: 90,00%

Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.