Fondo Fasdac: prevista la copertura sanitaria integrativa

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis mette a disposizione una nuova integrazione per il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dal dirigente o dal nucleo familiare

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis ha messo a disposizione dei dirigenti del settore terziario la possibilità di integrare il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute per sè o per il proprio nucleo familiare tramite la piattaforma Welfare Dirigenti Terziario.
Il costo è:
– pari a 430,00 euro per le coperture del primo semestre dell’anno;
– pari a 258,00 euro per le coperture del secondo semestre. 
L’assicurazione integrativa prevede il rimborso di una quota percentuale fino all’importo massimo della spesa sostenuta, per una serie di prestazioni predefinite e differenti in base alla scelta del piano acquistato:
– visite mediche: 80% per il dirigente;
– accertamenti diagnostici e prestazioni medico specialistiche ambulatoriali: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– terapie fisiche e riabilitative: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare,
– lenti correttive della vista: 50% per il dirigente;
– apparecchi acustici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– altri dispositivi medici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare.
La copertura sanitaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hai effettuato l’acquisto e scade il 31 dicembre dello stesso anno. 

CIPL Lapidei Industria Foggia: firmato il rinnovo del contratto

Prevista Una Tantum e aumentato il Premio di assiduità e l’indennità di mensa

In data 15 maggio 2024, le Parti sociali Confindustria Foggia, la Sezione Escavazione e Lavorazione del Marmo e Materiali Lapidei-Cave di Inerti e Frantumazione di Confindustria Foggia, con le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, dopo molteplici proteste, scioperi ed incontri, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale dei lapidei.
Tra le novità, a decorrere dalla retribuzione al mese di maggio 2024, viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore lapideo un aumento lordo del Premio di Assiduità Lavorativa, parametrato sul Livello C, di:
37,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2025;
47,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026;
57,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2026 al 30 aprile 2027.

Inoltre, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1 maggio 2024, con una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, viene corrisposta nel mese di agosto Una Tantum pari a 250,00 euro. Infine, i Buoni Pasto Elettronici verranno erogati con un’importo pari a 6,50 euro, per ciascuna giornata di effettiva presenza.

  

CIRL Ortofrutticoli ed agrumari Trentino: previsto aumento dell’11% sui minimi tabellari

In arrivo con la prossima busta paga 5 mesi di arretrati

A seguito dei 2 giorni di sciopero dei lavoratori del settore per dare svolta alla trattativa di rinnovo del contratto del settore ortofrutta è giunta la notizia della convocazione urgente di Flai-Cgil e Fai-Cisl, nella sede della Federazione delle cooperative. Nella riunione di Venerdì scorso le Parti Sociali si sono infatti accordate per definire un aumento salariale dell’11% sui minimi tabellari, stabilendo per il 5% una decorrenza retroattiva dal 1°gennaio scorso. Pertanto, con la prossima busta paga è previsto il pagamento anche dei 5 mesi di arretrati. Un ulteriore 3% scatterà con il 1° gennaio 2025, un altro 2% a gennaio 2026 e l’ultimo 1% a gennaio 2027. 
Con la prossima riunione in programma le Parti Sociali affronteranno il tema della previdenza complementare e del premio di risultato. 
La firma di questo accordo, affermano i Sindacati, ha comportato la revoca dello sciopero previsto per i prossimi giorni. Resta però aperto lo stato di agitazione proclamato nelle scorse settimane, che comporta il blocco del lavoro straordinario e della flessibilità. 

Prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

Arrivano dall’INPS le istruzioni operative e contabili sulla fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 67).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 nel lavoro sportivo, l’INPS, con la circolare in oggetto, illustra le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fornendo le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).

 

Si ricordi che, nella disciplina previgente al citato decreto legislativo, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati, sia autonomi, era prevista l’assicurazione ai soli fini dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni “minori” quale, tra le altre, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

Con il decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale.

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

Per i lavoratori sportivi, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021, con decorrenza dal 1° luglio 2023 è ampliata la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.

 

I lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

 

Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022.

 

Oltre al requisito dello stato di disoccupazione, deve essere soddisfatto il requisito contributivo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.

 

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% dell’importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

 

L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

 

I potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto. Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi o anche tramite il servizio di Contact Center multicanale.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del D.Lgs. 22/2015.

 

Ovvero, oltre al requisito dello stato di disoccupazione, occorre che sia rispettato anche il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

 

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione – relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

 

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

 

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

 

La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

 

Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

 

Le modalità per richiedere l’accesso alla prestazione sono le medesime sopra indicate per la NASpI (accesso al sito istituzionale dell’INPS, istituti di Patronato, Contact Center multicanale).

 

 

CCNL Abbigliamento Industria: iniziano le trattative

I sindacati chiedono un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super 

Il 16 maggio sono iniziate le trattative tra Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ed i rappresentanti di SMI-Sistema Moda per il rinnovo del CCNL applicabile ai circa 372.600 lavoratori del settore industriale tessili, abbigliamento e moda, scaduto lo scorso 31 marzo.
A livello economico la richiesta dei sindacati è un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super relativamente al triennio dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni sindacali viene chiesta una maggiore informazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali.
Rilevante, secondo le Parti Sociali, è rinnovare il CCNL in tempi rapidi al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’incontro si è chiuso con la stesura del calendario di incontri per il proseguimento del confronto.