CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: a giugno previsti aumenti retributivi

Le OO.SS. sono ferme nell’obiettivo di procedere con adeguamenti salariali sulla base dell’indice IPCA

Il 20 maggio scorso le Sigle sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo con Confimi Industria Meccanica, al fine di chiarire le relazioni tra le Parti, in seguito alla sottoscrizione del verbale di accordo del 21 marzo scorso, il cui testo, sottolineano le Sigle, non è stato visionato dalle stesse, e denominato “Contratto Multisettoriale”, stipulato tra la Confederazione Confimi e la Confsal. Le OO.SS. hanno apostrofato il comportamento della Confederazione, ritenendo grave ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero, programmando la cancellazione di quello metalmeccanico. Inoltre, risulta altrettanto grave la sottoscrizione di un’intesa con un’organizzazione sindacale che non ha rappresentanza sindacale, sulla base di quanto stabilito dall’accordo interconfederale Confimi e Cgil, Cisl e Uil del 1° agosto 2013. Dal canto suo, Confimi ha precisato, come si evidenzia nel verbale, che l’intesa del 21 marzo scorso tra la stessa e Confsal aveva un obiettivo duplice, vale a dire: semplificare e ridurre il numero dei contratti esistenti nel settore delle piccole e medie industrie manifatturiere e fornire alle categorie che aderiscono al sistema Confimi un CCNL nel quale ritrovarsi. 
Tuttavia nel verbale del 20 maggio viene concordato che i rinnovi nel settore metalmeccanico rappresentano un punto di innovazione e miglioramento delle condizioni lavorative e salariali dei dipendenti, con una impostazione positiva di relazioni sindacali nel settore delle Pmi tra le OO.SS. e Confimi. Viene ribadito, altresì, che le relazioni sindacali si costruiscono con organizzazioni sindacali rappresentative nel settore; viene rimarcato l’impegno alla piena applicazione del CCNL dei metalmeccanici Confimi Industria Meccanica, respingendo qualsivoglia iniziativa mirata ad abolirlo; puntando al rinnovo contrattuale dei metalmeccanici in corso di trattative e, nello specifico, con l’adeguamento dei minimi tabellari sulla base dell’indice IPCA con la retribuzione del mese di giugno

CCNL Turismo Catene Alberghiere: riprese le trattative per il rinnovo

I sindacati chiedono un aumento salariale mentre la proposta datoriale si concentra sulla classificazione del personale 

Nei giorni scorsi sono riprese le trattative tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali di settore Federturismo e Aica Confindustria per il rinnovo del CCNL applicabile agli oltre 200mila lavoratori dipendenti da aziende dell’industria turistica  scaduto il 31 gennaio 2018.
Federturismo e Aica Confindustria vogliono giungere alla firma del CCNL rapidamente ma non prima della sottoscrizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, la loro intenzione è di definire il rinnovo prima della pausa estiva stabilendo anche un aumento salariale. Durante l’incontro le Parti si sono incontrate per approfondire i temi già affrontati e con la presentazione di una proposta datoriale riguardante la bilateralità e la classificazione del personale.
I prossimi incontri sono previsti per il 4 giugno e il 13 giugno 2024 per discutere i seguenti temi: mercato del lavoro, rapporto di lavoro e aumenti contrattuali.

Video sorveglianza e controllo delle presenze

L’installazione di telecamere deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 maggio 2024, n. 523).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a una amministrazione locale una sanzione di 3.000 euro per trattamento illecito di dati personali. Il motivo del provvedimento consiste nell’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.

Infatti, la collocazione di apparati di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa per la tutela dei dati personali.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

Ebav Veneto: fino al 30 giugno invio delle domande per il contributo

Per richiedere il contributo per l’anno di competenza 2023 è possibile inoltrare la domanda all’Ente

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha fissato al 30 giugno 2024 la scadenza per l’invio delle domande per la richiesta del contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze. Il contributo è previsto per le spese sostenute nell’anno 2023 a fronte di:

– Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere; 
– Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme. 

La certificazione deve essere rilasciata dagli organismi di certificazione sotto accreditamento di Accredia o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali. L’Ente ha fatto sapere che non eroga il contributo per: mantenimento delle certificazioni, vale a dire visite annuali di sorveglianza; la formazione del personale dipendente; l’acquisto della copia delle norme generali di riferimento. Per le categorie metalmeccanici, odontotecnici, orafi, tessili, pulitintolavanderie, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica ed imprese di pulizia, il contributo è del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 2.500,00 euro erogabili annualmente. Per trasporto merci, il contributo è sempre del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 3.500,00 euro erogabili annualmente. I contributi vengono erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul c/c. L’Ente eroga il contributo fino ad esaurimento dei fondi. Inoltre, il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo di esercizio o plusvalenza patrimoniale. Il Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati cumulativo viene inviato a colui che percepisce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quando è avvenuto il pagamento. 

Contratti di solidarietà: le modalità per il recupero dello sgravio contributivo

Fornite le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni a valere sullo stanziamento relativo al 2022 (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 66).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (come modificato dal D.L. n. 34/2014), a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La cumulabilità del beneficio

Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1 del D.L. n. 104/2020). Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della Legge n. 178/2020, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162.

Pertanto, le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996 per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il beneficio sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (il citato Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).