INPGI: chiarimenti sull’Assegno Unico Universale


14 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI non possono erogare ai giornalisti importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.


A decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico.
Detta misura costituisce un beneficio economico, concesso su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’assegno viene determinato ed erogato al richiedente direttamente dall’INPS. Il predetto Istituto ha già predisposto le procedure per la presentazione in via telematica delle relative domande.
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli ed ai nuclei orfanili.
Dunque, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI a decorrere dalla suddetta data del 1° marzo 2022 non possono erogare ai giornalisti – né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) – importi a titolo di ANF connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.
Per i periodi precedenti il marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso.
Rimane, inoltre, confermata – anche per i periodi successivi a marzo 2022 – la vigente normativa in materia di A.N.F. per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale.
La cessazione – da marzo 2022 – dell’erogazione degli A.N.F. per i nuclei familiari con figli opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell’INPGI.


INPS – Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale contributi previdenziali

L’Inps, con messaggio n. 688 dell’11 febbraio 2022, in materia di gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, fornisce chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali comunicando il rilascio di una nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione.

L’Inps, con messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, ha comunicato che, nell’ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (messaggio n. 4620/2021).
Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.

Elemento di garanzia retributiva per il CCNL cuoio e pelli – Industria

 


  Spetta, con la retribuzione del mese di febbraio, l’elemento di garanzia retributivaai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

Ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR”.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L’importo dell’EGR, pari a 230,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Contributi volontari 2022: dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti gestione separata


L’INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (INPS – Circolare 11 febbraio 2022, n. 24)

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli


Sulla base della variazione dell’indice ISTAT per l’anno 2022:
– la retribuzione minima settimanale è pari a € 210,15;
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 48.279,00;
– il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 105.014,00.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.


Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti


Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990.
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.


Versamenti volontari nella Gestione separata


L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.060,80 su base annua e a € 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.360,28 su base annua e a € 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.


Edilizia Artigianato Bolzano: accordo per l’attuazione del’E.V.R. 2022



Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA – Confartigianato Imprese, CNA/SHV – Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL – SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH – CGIL/AGB, l’accordo per l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell’Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022


Le parti dopo un’attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell’accordo provinciale di secondo livello per l’artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L’EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.


ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)






































Livello

Paga base all’1/4/2017 Importo orario

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo orario

10,03 3,00% 0,30
8,78 3,00% 0,26
7,31 3,00% 0,22
6,77 3,00% 0,20
6,34 3,00% 0,19
5,60 3,00% 0,17
4,89 3,00% 0,15


ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)






































Livello

Paga base all’1/4/2017

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo mensile

1.735,48 3,00% 52,07
1.518,56 3,00% 45,56
1.265,27 3,00% 37,96
1.172,05 3,00% 35,16
1.096,12 3,00% 32,88
968,93 3,00% 29,07
846,45 3,00% 25,40


L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l’EVR sia tassato con l’imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.