Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse



Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)


In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.


ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER





























































SETTORE – Attività economica

Codice ATECO


TURISMO

Alloggio


Agenzie e tour operator

 

55.10 e 55.20


79.1, 79.11, 79.12 e 79.90

RISTORAZIONE

Ristorazione su treni e navi


Catering per eventi, banqueting


Mense e catering continuativo su base contrattuale


Bar e altri esercizi simili senza cucina


Ristorazione con somministrazione

56.10.5

56.21.0


56.29


56.30


56.10.1

PARCHI

Parchi divertimenti e parchi tematici

93.21
TERMALE

Stabilimenti termali

96.04.20
ATTIVITÀ RICREATIVE

Discoteche, sale da ballo night-club e simili


Sale giochi e biliardi


Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)

93.29.1

93.29.3


93.29.9

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca


Gestione di stazioni per autobus


Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano


Attività dei servizi radio per radio taxi


Musei


Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua


Attività dei servizi connessi al trasporto aereo


Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi


Attività di proiezione cinematografica.


Organizzazione di feste e cerimonie

49.31 e 49.39.09

52.21.30


49.39.01


52.21.90


91.02 e 91.03


52.22.09


52.23.00


59.13.00


59.14.00


96.09.05


ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE































SETTORE – Attività economica

Codice ATECO


TURISMO

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30
FILIERA HO.RE.CA.

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati


Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne


Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili


Commercio all’ingrosso di bevande


Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno


Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie


Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi


Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.31

46.32


46.33


46.34


46.36


46.37


46.38


46.39

ATTIVITÀ RICREATIVE

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche


Attività nel campo della recitazione


Altre rappresentazioni artistiche


Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi


Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli


Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche


Altre creazioni artistiche e letterarie


Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby


Attività di altre organizzazioni associative nca

90.04.00

90.01.01


90.01.09


77.39.94


90.02.01


90.02.09


90.03.09


94.99.20


94.99.90

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente


Movimento merci relativo ai trasporti aerei


Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili


Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie


Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)


Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici


Tessitura


Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento


Fabbricazione di articoli in materie tessili nca


Fabbricazione di altri prodotti tessili nca


Confezioni in serie di abbigliamento esterno


Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno


Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima


Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento


Fabbricazione di articoli in maglieria


Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce


Fabbricazione di calzature


Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno


Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato


Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia


Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)


Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero


Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio


Laboratori di corniciai


Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone


Fabbricazione di articoli di carta e cartone


Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media


Legatoria e servizi connessi


Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi


Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)


Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico


Produzione di prodotti di panetteria freschi


Produzione di pasticceria fresca


Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati


Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione


Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale


Fabbricazione di materassi


Fabbricazione di mobili per arredo domestico


Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)


Finitura di mobili


Altre industrie manifatturiere


Riparazione trattori agricoli


Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia


Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive


Riparazione di altre apparecchiature nca


Costruzione di edifici residenziali e non residenziali


Riparazione di carrozzerie di autoveicoli


Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli


Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)


Attività di design di moda e design industriale


Attività fotografiche


Organizzazione di convegni e fiere


Creazioni artistiche e letterarie


Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa


Riparazione di calzature e articoli da viaggio


Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria


Riparazione di orologi e gioielli


Riparazione di strumenti musicali


Riparazione di articoli sportivi


Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie


Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso


Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

49.32.2

52.24.1


10.73.00


10.82.00


10.85.0


11.01.00


13.2


13.92.10


13.92.20


13.99


14.13.1


14.13.2


14.14.0


14.19.10


14.3


15.1


15.20


16.21


16.22


16.23


16.29.19


16.29.2


16.29.3


16.29.4


17.1


17.2


18.13.0


18.14.0


23


25


10.52.00


10.71.10


10.71.20


10.72.00


28.22.09


30.99.0


31.03


31.09.1


31.09.2


31.09.5


32


33.12.60


33.12.70


33.15.00


33.19.09


41.20.00


45.20.20


45.20.30


45.40.30


74.10.10


74.20


82.30


90.03


95.22.01


95.23


95.24


95.25.00


95.29.01


95.29.02


95.29.03


95.29.04


95.29.09

Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta


La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).


La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.


Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto



Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022


Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:


1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue


Settore Chimica Gomma Vetro




































Livello

Valore ERT

 

Mensile

Orario

7 56,00 0,32370
6 50,00 0,28902
5s 45,00 0,26012
5 41,00 0,23699
4 37,00 0,21387
3 33,00 0,19075
2 28,00 0,16185
1 23,00 0,13295


2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);

Decorrenza dei nuovi minimi retributivi per le lavanderie del Turismo



Decorrono, dal mese di manzo, i nuovi minimi per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione.


Stante la situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, le Parti hanno stabilito che le tranche per le lavanderie industriali che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, verranno erogate nella seguente modalità:
– € 20,00 (settembre 2021);
– € 15,00 (marzo 2022);
– € 15,00 (agosto 2022);
– € 13,00 (dicembre 2022).
Tali aziende, devono aver sottoscritto un apposito verbale d’accordo, entro il mese di febbraio 2021, con la propria RSU/RSA, ovvero laddove non esistente con le organizzazioni territoriali sindacali firmatarie del presente contratto, dove verrà indicato il valore dell’incidenza del fatturato derivante da strutture turistico-ricettive e ristorative sul totale del fatturato.Copia del predetto verbale dovrà essere inviato ad Ebli.
Per le aziende multisito si farà riferimento al fatturato complessivo di gruppo.


Tabella retribuzioni Aziende del Turismo


 





















































Aree

Moduli

Aumento dall’1/3/2022€

Incentivo di modulo

Direttiva – Gestionale Centrato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Consolidato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Centrato 2.177,24 93,44
Tecnica e Gestionale Base 1.952,35 78,76
Qualificata Consolidato 1.884,88 75,51
Qualificata Centrato 1.739,86 65,39
Qualificata Base 1.664,54 59,76
Operativa Consolidato 1.635,52 57,00
Operativa Centrato 1.556,03 52,68
Operativa Base 1.378,53

Approvato il rinnovo del CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte

Lo scorso 25 marzo le Organizzazioni Sindacali FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, a seguito delle assemblee svoltesi nei territori per la consultazione in merito all’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA, considerata l’avvenuta approvazione dell’ampia maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, confermano il positivo scioglimento della riserva.

TEMPI DI VESTIZIONE


Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.


ELEMENTO DI GARANZIA


Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.


Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.


WELFARE


A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.