Siglato accordo di rinnovo del CIPL Edilizia Pavia

Siglato tra l’ANCE della Provincia di Pavia, la CONFARTIGIANATO Imprese Pavia, la CONFARTIGIANATO Imprese Lomellina, la CNA di Pavia, la CLAAI Voghera, la CLAAI Pavia, la CASA, l’Associazione Varzese Artigiani e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo considerando le vigenti dispozioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Con il suddetto accordo le Parti firmatarie hanno preso atto che con decorrenza 1° gennaio 2022 non sono soggetti a quarantena, ma solo ad auto sorveglianza, i lavoratori asintomatici che abbiano avuto un contatto a rischio:
– dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino;
– entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale;
– entro 120 giorni dalla guarigione dal Covid-19.
Sono previsti 10 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:
– Persone non vaccinate
– persone che hanno avuto contatti a rischio prima che siano trascorsi 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e cioè dalla ricezione della prima o della seconda dose (a seconda del numero di dosi previste dal vaccino).
– lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, (che hanno il Green pass valido, se asintomatici possono effettuare una quarantena di soli 5 giorni, che terminerà con un tampone antigenico o molecolare negativo).
Considerato inoltre che dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori che hanno avuto contatti con soggetti positivi ai Covid-19 e che devono effettuare la quarantena, non è previsto il riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’INPS, in quanto non è infatti stata prorogata l’operatività dell’art. 26 co. 1 del DL 18/2020, o Decreto Cura Italia, che equipara i giorni di quarantena a quelli di malattia, e permette al lavoratone di ricevere un’indennità economica dall’INPS.
Le Parti, per supportare i lavoratori e le imprese dei settore che potrebbero essere interessate da eventuali quarantene da covid intendono mettere a disposizione una prestazione straordinaria dedicata che possa garantire sostegno al reddito al lavoratore e un’indennità alle imprese e pertanto, limitatamente al periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022, convengono e stipulano di destinare la somma di € 50.000 accantonata presso la Cassa edile al “Fondo Rischi” al fine di garantire un’idonea prestazione ai lavoratori ed un intervento di sostegno per imprese a seguito di eventuali quarantene dovute a contatti del personale operaio con persone positive ai sensi della normativa vigente.
L’intesa ha previsto, esclusivamente per il periodo da gennaio a marzo 2022 e fino a capienza delle risorse stanziate, un indennizzo giornaliero di € 41,00 (lordi) per il lavoratore inquadrato con la qualifica ‘‘operaio” per un numero massimo di 5 giorni di assenza dovuta a quarantena. Allo stesso modo anche l’impresa, alle cui dipendenze risulta essere in forza il lavoratore, riceverà un indennizzo di pari importo.

Una tantum CCNL Alimentari – Panificazione Artigianato

  Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda e ultima trance di Una Tantum per i dipendenti del CCNL Area Alimentazione-Panificazione.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 6/12/2021 verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 140 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda pari ad euro 70 con la retribuzione del mese di aprile 2022.
 Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'”Una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di novembre 2021


Indennità ISCRO 2022: via libera alle domande dal 1° maggio


Dal 1° maggio 2022 l’Inps attiva il servizio di presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2022 da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps (Messaggio 07 aprile 2022, n. 1569)

In via sperimentale per il triennio 2021-2023, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, in presenza di specifiche condizioni, è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.


L’indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
– avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
– essere iscritto alla Gestione separata dell’Inps.


L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.

Domanda di indennità ISCRO


La domanda di indennità ISCRO deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Per l’anno 2022 la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° maggio 2022 fino alla data del 31 ottobre 2022.
L’accesso al servizio web offerto dall’Istituto per la presentazione della domanda di indennità ISCRO è consentito esclusivamente con le seguenti credenziali:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Esclusione


Non possono richiedere l’indennità ISCRO per l’anno 2022:
– i soggetti che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; le domande eventualmente presentate sono rigettate;
– i soggetti coloro per i quali è intervenuta la decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021.


La domanda per l’anno 2022 può, invece, essere utilmente presentata dai soggetti che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché dai soggetti che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.


Contributi domestici: notifica avviso di scadenza


L’Inps comunica l’attivazione del nuovo servizio per l’invio dell’avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.


I datori di lavoro domestico che nell’app “IO” hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell’INPS e hanno dichiarato di volere ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata (messaggio del 6 aprile 2022, n. 1545).
L’app IO, disponibile negli store dedicati (per i sistemi operativi Android e iOS), è scaricabile e utilizzabile dai cittadini accedendo attraverso la propria identità digitale SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE).
In tale contesto, l’INPS ha attivato sull’app IO i seguenti servizi (messaggio n. 4544 del 20 dicembre 2021):
– la notifica per le disposizioni dei mandati di pagamento erogati dall’Istituto relativamente a prestazioni pensionistiche e non;
– la notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su “INPS Risponde” o “Linea INPS”;
– la notifica di avviso per le nuove comunicazioni consultabili nella “Cassetta Postale” online.
Inoltre, nell’ambito del servizio “Cassetta postale” online di INPS nell’app IO, i destinatari di provvedimenti di accoglimento di NASpI potranno visualizzare un video interattivo e personalizzato.Tale video consente all’utente di comprendere le modalità di calcolo della sua NASpI, di conoscerne l’importo e la durata. L’utente, in base a un’esperienza di navigazione personalizzata, visualizza il proprio nome e solo le informazioni selezionate in base alla categoria di appartenenza.

Nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile per il CCNL Pelli e ombrelli



  Pubblicata, da Assopellettieri , la Circolare con i nuovi valori decorrenti da aprile 2022 per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni


In applicazione del vigente CCNL, spettano i seguenti mnimi retributivi.
Si ricorda che, con decorrenza dal 1° novembre 2021 l’indennità di contingenza e l’EDR sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.


PELLETTERIA


 
























Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4s 27,05 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €



































Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.110,63 € 2.142,31 €
5 1.909,91 € 1.938,83 €
4s 1.789,78 € 1.816,83 €
4 1.749,25 € 1.775,62 €
3 1.673,70 € 1.698,70 €
2 1.589,05 € 1.612,68 €
1 1.244,59 € 1.258,80 €


OMBRELLI





















Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €































Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.057,30 € 2.088,98 €
5 1.843,67 € 1.872,59 €
4 1.712,66 € 1.739,03 €
3 1.627,86 € 1.652,86 €
2 1.545,11 € 1.568,74 €
1 1.218,04 € 1.232,25 €