Costituito il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”

Il giorno 20 aprile 2022, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL nonché UGL Telecomunicazioni, si è stipulato l’accordo istitutivo del “Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni”.

Con il suddetto accordo è stato costituito il Fondo Bilaterale denominato “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” cui possono accedere tutte le Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, siano esse rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni avviene con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’ 1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

C.E.R.T. – Cassa Edile Regionale Toscana: contribuzione in vigore dall’1/3/2022



La Cassa Edile Regionale Toscana – C.E.R.T. – pubblica le percentuali di contribuzione in vigore dal 1 marzo 2022 per le imprese che applicano i diversi CCNL per i settori dell’Edilizia


Percentuale di contribuzione alla C.E.R.T., in vigore dal 1 Marzo 2022, da calcolarsi sulla retribuzione lorda:


– è pari al 9,77% per le azienda che applicano il CCNL Coopertive.


– è pari al 9,63% per le azienda che applicano il CCNL CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA


CCNL EDILI COOPERATIVE































































Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,540% 2,130% 0,410%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,964% 0,482% 0,482
Q.A.C.N. 0,356% 0,178% 0,178
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,67% 8,60% 1,070%
CONTRIBUTO RLST 0,100% 0,100%  
TOTALE 9,77% 8,70% 1,07%


CCNL EDILI: CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA































































Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,300% 1,930% 0,370%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,960% 0,480% 0,480
Q.A.C.N. 0,360% 0,180% 0,180
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,430% 8,400% 1,030%
CONTRIBUTO RLST 0,200% 0,200%  
TOTALE 9,630% 8,600% 1,030%

Edilizia Ravenna: rinnovato il CIPL Industria e Cooperative



Firmato il 14/3/2022, tra AGCI Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE Romagna, LEGACOOP Romagna, ANCE Romagna e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative ed industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Ravenna


Con il presente accordo si intende modificare ed integrare specifiche parti dei contratti provinciali in essere, sia per il settore delle cooperative sia per quello delle imprese industriali nella provincia di Ravenna.


Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’1/4/2022 al 31/12/2023.


Permessi lutto
Per i lavoratori viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto di un parente entro il secondo grado.
Per i lavoratori extracomunitari viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto nel Paese di origine di un parente entro il secondo grado.


Indennità di trasferta
– Per le COOPERATIVE le nuove indennità di trasferta giornaliera, da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:















Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 5,76
31-40 9,51
41-50 11,56
>50 13,26


Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.


– Per le AZIENDE INDUSTRIALI le nuove indennità di trasferta giornaliera da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l’azienda, sono le seguenti:















Fasce km

Indennità (Euro)

20-30 9,5
31-40 12,00
41-50 13,00
>50 15,00


Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza li luogo di assunzione del lavoratore.


Sia per il comparto industriale che per quello cooperativo vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti a livello aziendale.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’applicazione dei CCNL di riferimento.


Indennità di reperibilità
Relativamente a fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti nell’ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orano flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell’arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti concordano di confermare una indennità di reperibilità ai lavoratori che sono disponibili, per il periodo concordato commisurata ad un valore settimanale.


– Per le COOPERATIVE, tale valore viene aggiornato a Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette.
Così come in precedenza, le indennità di reperibilità sono riconosciute per un periodo transitorio e limitato, conseguentemente non hanno carattere retributivo ai fini dei vari istituti contrattuali.


– Per le AZIENDE INDUSTRIALI tale valore viene individuato in Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a Euro 82,50 lorde per le maestranze addette. Tale cifra verrà raggiunta al termine del triennio dalla data di vigenza del presente accordo (quindi dal 2024) con una fase transitoria che prevede per il 2022 Euro 50,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 37,00 lorde per le maestranze addette, per il 2023 Euro 85.00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e Euro 53,00 lorde per le maestranze addette. Qualora, per comprovate esigenze aziendali la turnazione di reperibilità sia inferiore alla settimana, l’indennità viene riparametrata sugli effettivi giorni di reperibilità prestata. Tale riparametrizzazione verrà comunicata alle OO.SS. territoriali.


Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.


Indennità di mensa
Si confermano le percentuali esistenti per la fruizione del pasto. Qualora l’organizzazione aziendale renda difficoltoso o impossibile garantire un servizio mensa o una convenzione presso mense o ristoranti. l’azienda eroga ai dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad Euro 8,00. Le parti concordano la preferenza per l’utilizzo di buoni elettronici.
Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.


Professionalità
Il passaggio dal 1° al 2° livello dovrà avvenire, per le imprese cooperative, entro e non oltre i 12 mesi dall’assunzione e per le aziende industriali entro e non oltre i 16 mesi dall’assunzione. Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio di livello, l’azienda fornirà argomentata motivazione in forma scritta alle OO.SS. territoriali e all’interessato, su sua precisa richiesta.


Formazione
Ai fini di contribuire all’obiettivo di una sempre maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto l’obbligo di 4 ore aggiuntive di formazione per la prevenzione e sicurezza per tutti i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età. Tale formazione andrà svolta presso la Scuola Edile di Ravenna.


EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)
– Per le AZIENDE COOPERATIVE, viene confermata la vigente disposizione territoriale su EVR. Entro il 15 di aprile di ogni anno, le parti si incontreranno per la definizione dell’EVR da erogare cosi come previsto dall’integrativo vigente.


– Per le AZIENDE INDUSTRIALI, solo per l’anno edile 2020/2021, per i lavoratori in forza alla data di firma del presente accordo verrà corrisposta una indennità forfettaria annua come di seguito indicata, da proporzionare in base ai mesi di presenza in azienda.
























Livelli

Importi in Euro

7 e 7Q 750,00
6 700,00
5 580,00
4 540,00
3 500,00
2 450,00
1 390,00


L’una tantum determinata per EVR ANCE viene erogata a tutti i lavoratori in forza al 1 aprile 2022 con anzianità superiore a 6 mesi in un’unica soluzione.


Pei gli anni successivi di vigenza del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, le parti si danno atto che si incontreranno entro il 31 maggio 2022 per la definizione dei parametri e dei meccanismi di erogazione, necessari al line di garantire lo speciale regime di detassazione ed eventuale decontribuzione previsti dalla legislazione vigente.
Annualmente entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per la valutazione sull’esito dei parametri dell’EVR.

Comunicazione welfare per le imprese artigiane dell’Emilia Romagna

Con la mensilità di aprile 2022, i datori di lavoro inseriranno nelle buste paga il modulo predisposto dalle Parti Sociali di EBER per infornare tutti i lavoratori delle prestazioni fornite dal welfare contrattuale.

Con accordo siglato lo scorso ottobre, le Parti sociali dell’Emilia Romagna intendono consolidare il sistema di relazioni sindacali nel comparto dell’artigianato.
A partire dal 2022 i datori di lavoro inseriranno nelle buste paga il modulo predisposto dalle Parti Sociali di EBER scaricabile dal sito www.eber.ora in “notizie”e comunque inviato tramite portale ABACO a tutte le Associazioni/Consulenze per infornare tutti i lavoratori delle prestazioni fornite dal welfare contrattuale previsto dall’accordo regionale del 27/9/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata con le mensilità di aprile e settembre di ogni anno.
Gli accordi in Emilia Romagna sul “welfare contrattuale”, sottoscritti tra i Sindacati CGIL CISL UIL e le Associazioni dei Datori di lavoro dell’Artigianato, prevedono per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende artigiane il diritto ad ottenere sussidi e rimborsi per diverse spese personali e familiari.
Le prestazioni che possono essere richieste sono:
– Astensione facoltativa maternità: un contributo pari al 50% della retribuzione mensile per 6 mesi (aggiuntiva all’indennità Inps), fino a massimo 2200 € mensili
– Per la frequenza dei figli ad asili nido/materne/elementari/ medie inferiori /medie superiori/università: un contributo annuo compreso tra i 400€ e i 1000€ all’anno.
– Per i figli che studiano all’estero: un contributo una tantum di 500€
– Per i figli studenti che partecipano a Erasmus : un contributo una tantum di 1200€
– Borse merito scolastico a conclusione del percorso formativo: un contributo compreso tra i 500€ e i 1800€
– Per i figli che utilizzano il trasporto scolastico: un contributo pari a 200€ all’anno Un sostegno alla non autosufficienza – ricorso a strutture accreditate/autorizzate – ricorso a badanti: un contributo annuo compreso tra 600€ e 800€
– Centri estivi: un contributo di 40€ alla settimana per un massimo di 4 settimane Trasporto casa lavoro/ trasporto scolastico: un contributo di 200€ all’anno Spese funerarie: un contributo di 500€


– Recupero punti patente: un contributo di 150€
– Cure termali:un contributo di 150€
– Lenti e protesi: un contributo compreso tra i 150€ e i 300€
– Acquisto/ristrutturazione prima casa: un contributo una tantum compreso tra i 2000€ e i 2500 €

Le prestazioni elencate sono un diritto contrattuale esigibile dalle lavoratrici e lavoratori dell’artigianato, info e modulistica sono sul sito EBER.
La domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, dovrà essere presentata dal datore di lavoro ad EBER tramite portale ABACO in via telematica, eventualmente supportato dalla propria Associazione, secondo le modalità previste dai regolamenti.
Inoltre, SANARTI è il sistema di sanità integrativa che integra le spese sanitarie delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell’artigianato, unitamente a quelle sostenute dai datori di lavoro.


Pagamento delle festività per i turnisti del CCNL Carta Industria

In seguito al rinnovo del CCNL cartai e cartotecnici e alla mensilizzazione della retribuzione è stato stabilito il correttivo tecnico del pagamento delle festività per i soli turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette

La Circolare Assocarta, nell’ambito della stesura del testo a stampa del CCNL con le OO.SS. Nazionali, riporta un correttivo per il pagamento delle festività per i soli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.


Tale modifica è stata anticipatamente discussa e condivisa dalla Commissione Risorse Umane Assocarta che si è svolta il 25 marzo scorso e risponde all’esigenza di rispettare con maggiore puntualità la normativa vigente sul pagamento delle festività per gli stessi operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.


Sul punto, dopo diverse proiezioni svolte sul medio e lungo periodo degli anni a venire, è emerso che il criterio del pagamento delle festività in vigore per gli impiegati con la mensilizzazione, potesse portare in diversi casi a uno svantaggio per gli operati turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.


Le parti hanno pertanto condiviso un correttivo da apportare al testo contrattuale in sede di stesura, come nota a verbale dell’articolo delle festività.


In sostanza, viene stabilito che agli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette verrà riconosciuto il pagamento delle festività cadenti nei giorni di riposo e non più quelle cadenti la domenica, come invece previsto per gli impiegati.


Se il giorno di riposo coincide con la domenica, la festività viene comunque riconosciuta.


Pertanto, verrà inserita la seguente nota a verbale nel testo a stampa del CCNL:


“- Nota a verbale n.1 – Norme particolari per il settore cartario:


Per gli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette, con il passaggio alla mensilizzazione della retribuzione, qualora una delle festività di cui al presente articolo sia coincidente con un giorno di riposo, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico un importo pari a un ventiseiesimo (1/26°) della normale retribuzione mensile.


Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avviene per gli impiegati, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica e coincidenti con un giorno per il quale è prevista una prestazione lavorativa.


Tale correttivo si applica con il passaggio alla mensilizzazione (gennaio 2022) e pertanto comprende anche il pagamento delle festività del 1 ° e 6 gennaio 2022. Invitiamo le aziende ad effettuare il conguaglio con le buste paga dei prossimi mesi.”