CCNL Trasporto Merci e Logistica – EBILOG: Aggiornamento Piano di attività 2022

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” comunica l’aggiornamento del Piano di attività per l’anno 2022 per l’inserimento di due regolamenti

Ebilog, l’Ente Bilaterale Nazionale per il settore “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”, con circolare n. 4/2022, rende noto che in data 19 maggio 2022, il Consiglio Direttivo di Ebilog ha deliberato gli ultimi due regolamenti che rientrano nel Piano Attività 2022, ovvero:


– Contributo per l’acquisizione delle patenti C, CE, CQC Merci nell’anno 2022 da parte di personale già in forza nelle aziende regolarmente iscritte ad Ebilog. Con questo contributo si vuole aiutare le aziende a fronteggiare la carenza degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci.


– Interventi a sostegno dei lavoratori sospesi 2022 causa COVID19, con cui si vuole sostenere i lavoratori e le lavoratrici che abbiano dovuto sottoporsi a quarantena precauzionale per “Emergenza Covidl9”.


Entrambi i regolamenti sono pubblicati da lunedì 23 maggio 2022 sul sito www.ebilog.it

Nuova domanda assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto


Dal 23 maggio è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Istituto, che può essere chiesto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.
Spetta ai: lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative; lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).
L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.
Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.
Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.
È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
– WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
– servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto (Messaggio 22 maggio 2022, n. 2147).

Edilizia Industria Alessandria: determinato l’EVR 2022



Firmato il 20 aprile 2022, tra il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI di Alessandria e le OO.SS. territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per la verifica e la determinazione dell’E.V.R. per l’anno 2022


Le Parti sociali territoriali, in sede di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 20/4/2022 del CIPL per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Alessandria, hanno proceduto alla verifica dell’andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
 Visto l’esito delle verifiche le Parti convenuto che per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, l’EVR verrà erogato nella misura piena del 4% e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle che seguono:


TABELLE EVR – IMPORTI ANNO 2022 – MISURA PIENA (4%)


Importi orari EVR operai anno 2022 – Misura piena





















OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 0,23
Operaio comune – 1° livello 0,20
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,18
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,16


Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – Misura piena
























IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 68,83
1.a categoria – 6° livello 61,95
2.a categoria – 5° livello 51,62
Assistente tecnico – 4° livello 48,18
3.a categoria – 3° livello 44,74
4.a categoria – 2° livello 40,26
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 34,41


Determinato l’EVR per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 nella misura di cui ai precedenti punti, ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento, con le modalità di cui all’allegato 1 dell’Accordo 20 aprile 2022.
In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo ed esaurita la procedura prevista contrattualmente, l’impresa potrà erogare – per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 – l’E.V.R. nella misura e secondo gli importi indicati nelle tabelle sotto riportate; laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R., previo esperimento della procedura prevista contrattualmente, non sarà erogato.


TABELLE EVR – Importi anno 2022 – Misura ridotta (2,60%)


Importi orari EVR Operai anno 2022 – Misura ridotta





















OPERAI

Importo orario in Euro

Operaio IV livello 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 0,15
Operaio comune – 1° livello 0,13
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,12
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10


Importi mensili EVR Impiegati anno 2022 – Misura ridotta
























IMPIEGATI

Importo mensile in Euro

Quadri e impiegati 1.a cat. Super – 7° livello 44,74
1.a categoria – 6° livello 40,26
2.a categoria – 5° livello 33,55
Assistente tecnico – 4° livello 31,32
3.a categoria – 3° livello 29,08
4.a categoria – 2° livello 26,17
5.a categoria – Primo impiego – 1° livello 22,37


Al fine di fornire alle imprese il tempo necessario per effettuare le verifiche aziendali, l’EVR afferente al primo semestre 2022, potrà essere conguagliato nella retribuzione del mese di Luglio 2022.
Le Parti si danno atto che gli importi dell’EVR riconosciuti ai sensi del presente Accordo per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che l’Accordo è conforme alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

Provvidenze ELBA 2022 e 2023

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell’anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.


Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)


Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.


CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)


Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.


MUTUO PRIMA CASA (MPC)


Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.


BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.


BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.


PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)


Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.


CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.


CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)


Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.


CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)


In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
– imprese sino a 5 dipendenti un evento
– imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
– imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.


FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)


Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell’anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.


L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.


FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)


Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Formazione Continua – Fase VI.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Se il datore recede dal contratto aziendale gli emolumenti aggiuntivi non sono dovuti

È legittimo il recesso del datore dal contratto aziendale e il conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti aggiuntivi dallo esso previsti. Sono, infatti, intangibili i soli diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, già entrati nel loro patrimonio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non anche le mere aspettative sorte sulla base della precedente più favorevole regolamentazione (Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961).


La vicenda


I giudici di Appello, accogliendo le opposizioni proposte dalla società datrice di lavoro avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni lavoratori nei confronti della stessa, avevano ritenuto non dovuto il pagamento, in favore di tali lavoratori, di emolumenti retributivi aggiuntivi, previsti da un accordo collettivo aziendale dal quale la società aveva dichiarato di voler recedere.
Secondo quanto rilevato dai giudici, difatti, con riguardo ai contratti aziendali, il singolo datore di lavoro può operare il recesso unilaterale, il quale estingue qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, come nella fattispecie, in cui il contratto aziendale aveva un termine di durata ma era stato applicato spontaneamente dalle parti dopo lo scadenza del termine stesso. Tale contratto, non sussistendo la rinnovazione tacita, era da considerare, dunque, a tempo indeterminato.
La mancata corresponsione degli emolumenti aggiuntivi previsti dal richiamato contratto aziendale non dava luogo, pertanto, alla violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, comprendente solo la retribuzione base integrata dalla indennità di contingenza e non anche gli emolumenti aggiuntivi.


Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, sostenendo l’illegittimità o inefficacia del recesso datoriale rispetto a diritti accessori e prestazioni integrative con carattere di diritti quesiti non suscettibili di modifica nel tempo.


La pronuncia della Corte


Sul punto la Corte di legittimità ha richiamato il consolidato indirizzo in tema di recesso dal contratto aziendale, il quale prevede che il contratto collettivo privo di un termine di efficacia non possa vincolare indefinitamente tutte le parti contraenti. Di conseguenza a tale contratto si applica la regola secondo cui il recesso unilaterale comporta l’estinzione di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, ed è previsto al fine di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, il carattere perpetuo del vincolo.
Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto aziendale, quale quello del caso in esame, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo se siano già entrati nel patrimonio di questi, come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando corrispondano a mere aspettative sorte in ragione della precedente più favorevole regolamentazione.