Al via le modifiche alla rendicontazione societaria di sostenibilità

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 per l’adeguamento della normativa nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 giugno 2024, n. 85).

Un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l’adeguamento della normativa nazionale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 giugno.

In sostanza, lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (cosiddetta “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, stabilisce:

– l’estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500, gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;

– sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività ex articolo 1, paragrafo 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità”, consistente in informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Servizio “Pensami”: rilascio aggiornamenti

Il simulatore di scenari pensionistici futuri “Pensami” (PENSione A MIsura) è stato implementato con il rilascio di alcuni aggiornamenti (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2180).

L’INPS rende noto l’aggiornamento del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura) nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

Come noto, al predetto simulatore e alla sua nuova versione si accede dal sito istituzionale dell’INPS attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > nella sezione “Strumenti” selezionare “Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”. Tramite l’applicazione “INPS Mobile”, il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, il servizio “Pensami”.

 

L’aggiornamento ha riguardato, in particolare, due aspetti.

 

Sono stati aggiornati gli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sulla base dello scenario demografico ISTAT mediano (base 2022) ripreso nella nota di aggiornamento del 24° rapporto 2023, relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato a dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Ancora, in ambito di pensiona anticipata flessibile, è stato aggiornato, per l’anno 2024, l’importo massimo della stessa maturata sulla base dei requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2023, da porre in pagamento fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

 

Successivamente, il servizio recepirà anche le novità in materia pensionistica introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, istruzioni per l’Uniemens

L’INPS illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio spettanti alle ulteriori imprese ammesse allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 sulle risorse del 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali (INPS, messaggio 10 giugno 2024, n. 2179).

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

 

L’INPS, con la circolare n. 100/2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

 

Nel messaggio in oggetto l’Istituto rende noto che, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

 

Pertanto, ulteriori imprese (di cui all’Allegato n. 1 al messaggio) sono state ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

In considerazione di quanto sopra, posto che la procedura deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro, la Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Vengono poi fornite le istruzioni sulle modalità di compilazione del flusso per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di ammissione, di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

– nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

L’INPS avverte che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

 

 

CCNL Autoferrotranvieri: apertura formale delle procedure di raffreddamento

Le OO.SS. aprono formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione

Durante l’incontro svoltosi il 30 maggio 2024 per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023, secondo Fit-Cisl, Fiil-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, sono state registrate posizioni inaccettabili da parte di Asstra, Angens ed Anav riguardanti la massimizzazione della produttività, senza tener conto delle legittime rivendicazioni salariali e della necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
Difatti, le Organizzazioni Sindacali avevano mostrato interesse verso l’adeguamento della retribuzione al costo della vita, l’introduzione di sistemi volti a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori del settore e ad interventi finalizzati a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Pertanto, preso atto delle proposte provocatorie avanzate dalle Associazioni Datoriali, che prevedono un aggravio dell’impegno lavorativo ed un peggioramento delle condizioni di lavoro, le OO.SS. hanno deciso di avviare la mobilitazione nazionale, aprendo formalmente le procedure di raffreddamento e conciliazione e chiedendo urgentemente un nuovo confronto.

Rilasciato il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”

Sarà così possibile effettuare una simulazione di controllo alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati (INAIL, nota 6 giugno 2024, n. 5544).

La Legge n. 1602/2023 (articolo 8 comma 4) al fine di velocizzare la procedura di rilascio del DURC, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla norma, l’Istituto ha rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, disponibile sul portale istituzionale, che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’INAIL.

Modalità di funzionamento

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato, disponibile nella sezione “Manuali operativi” del portale istituzionale dell’INAIL.