EDILIZIA ANIEM CONFAPI – Accordo 14/10/2022 – Rettifica tabelle



Il giorno 14/10/2022 tra CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è sottoscritto il verbale di accordo per la rettifica delle tabelle retributive


A parziale rettifica della Tabella allegata al Verbale di accordo dell’11 ottobre 2022, si precisa che per il livello VI il nuovo minimo in vigore alla data del 1° ottobre 2022 è 1.720,76 (invece di 1.720,46) e quello relativo al 1° Gennaio 2023 è 1.778,36 (invece di 1.778,06).


Pertanto la nuova Tabella con gli aumenti contrattuali è la seguente:


Qualificati































Livello

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

7 1.911,96 1.975,96
6 1.720,76 1.778,36
5 1.433,98 1.481,98
4 1.338,37 1.383,17
3 1.242,78 1.284,38
2 1.118,50 1.155,94
1 955,99 987,99


Apprendisti



















































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/10/2022

Minimo dall’1/1/2023

Apprendistato Professionalizzante 2 1 6 838,88 866,96
7 12 950,72 982,55
13 18 973,10 1.005,67
19 24 1.062,58 1.098,14
Apprendistato Professionalizzante 3 1 6 994,22 1.027,50
7 12 1.031,51 1.066,04
13 18 1.056,36 1.091,72
19 24 1.081,22 1.117,41
25 30 1.118,50 1.155,94
31 36 1.180,64 1.220,16
Apprendistato Professionalizzante 4 1 6 1.070,70 1.106,54
7 12 1.110,85 1.148,03
13 18 1.137,62 1.175,70
19 24 1.164,38 1.203,36
25 30 1.204,53 1.244,85
31 36 1.271,45 1.314,01
Apprendistato Professionalizzante 5 1 6 1.147,18 1.185,58
7 12 1.190,20 1.230,04
13 18 1.218,88 1.259,68
19 24 1.247,56 1.289,32
25 30 1.290,58 1.333,78
31 36 1.362,28 1.407,88
Apprendistato Professionalizzante 6 1 6 1.376,61 1.422,69
7 12 1.428,23 1.476,04
13 18 1.462,65 1.511,61
19 24 1.497,06 1.547,17
25 30 1.548,68 1.600,52
31 36 1.634,72 1.689,44
Apprendistato Professionalizzante 7 1 6 1.529,57 1.580,77
7 12 1.586,93 1.640,05
13 18 1.625,17 1.679,57
19 24 1.663,40 1.719,08
25 30 1.720,76 1.778,36
31 36 1.816,36 1.877,16

Rapporti di lavoro sportivo: cambiano le regole

Con il Decreto Legislativo 05 ottobre 2022, n. 163 sono state approvate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Vediamo in dettaglio le novità riguardanti il lavoro sportivo.

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 05 ottobre 2022, n. 163 (di seguito “Decreto”) interviene sulla definizione e qualificazione del lavoratore sportivo (art. 25, D.Lgs. n. 36/2021) stabilendo che, oltre all’atleta, all’allenatore, all’istruttore, al direttore tecnico, al direttore sportivo, al preparatore atletico e al direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
L’attività di lavoro sportivo è ammessa sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, co.1, n. 3 del c.p.c.. Viene abrogata la possibilità di svolgere l’attività di lavoro sportivo sotto forma di prestazioni occasionali.


Con riferimento ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, viene precisato che in via generale gli stessi non sono retribuiti per l’attività sportiva in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il riconoscimento di rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente (tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente). Tuttavia, viene previsto che l’attività sportiva possa essere retribuita dai beneficiari con la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.


Per quanto riguarda il direttore di gara e qualifiche similari, preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, viene previsto che il contratto individuale deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva competente.


 


L’articolo 15 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (art. 27, D.Lgs. n. 36/2021) precisando che l’approvazione del contratto individuale di lavoro secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia dello stesso.

L’articolo 16 del Decreto sostituisce integralmente l’articolo 28 del decreto legislativo n. 36/2021 recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. In particolare, il nuovo articolo 28 prevede:
“1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate otto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
3. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.”

L’articolo 17 del Decreto modifica la disciplina delle prestazioni sportive amatoriali (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021) riqualificandole come prestazioni sportive dei volontari.
Le prestazioni sportive dei volontari possono essere utilizzate per le proprie attività istituzionali di promozione dello sport da parte di società e associazioni sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a..


Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L’articolo 18 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti la formazione dei giovani atleti (art. 30, D.Lgs. n. 36/2021) specificando che le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Inoltre, viene introdotta la previsione che per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni.

L’articolo 19 del Decreto proroga dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 l’abolizione del cd. “vincolo sportivo” (art. 31, D.Lgs. n. 36/2021).

L’articolo 23 modifica le disposizioni riguardanti il trattamento pensionistico (art. 35, D.Lgs. n. 36/2021) e in particolare la contribuzione applicabile.
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche passa dal 10 per cento al 24 per cento.


Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del 25 per cento in luogo della precedente modulazione crescente (20 per cento per l’anno 2022, 24 per cento per l’anno 2023, 30 per cento per l’anno 2024, 33 per cento per l’anno 2025). Per tali lavoratori, altresì, viene aggiunta la previsione che si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps sulla base del relativo rapporto di lavoro.


Per i lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del 25 per cento in luogo della precedente modulazione crescente (15 per cento per l’anno 2022, 20 per cento per l’anno 2023, 22 per cento per l’anno 2024, 25 per cento per l’anno 2025). Anche in questo caso viene aggiunta la previsione che si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps sulla base del relativo rapporto di lavoro.


Per tutti i rapporti di lavoro suindicati l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
Fino al 31 dicembre 2027 la suddetta contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

L’articolo 24 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti il trattamento tributario (art. 36, D.Lgs. n. 36/2021). In particolare viene previsto che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.


Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale disposizione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.


Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte (20 per cento).


 


L’articolo 25 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021).
In particolare, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, viene confermato che il committente è soggetto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ai fini dell’assicurazione all’INAIL e che il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, ma viene esclusa la previsione per cui ai fini del calcolo del premio la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti.


Inoltre, ai fini previdenziali e tributari ai compensi per l’attività prestata nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le agevolazioni previste per lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo (Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui e riduzione dell’imponibile contributivo al 50 per cento fino al 31 dicembre 2027; Esenzione fiscale fino a 15.000 euro).

Iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari 2022 per il Fondo Sanimioda

E’ iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della, ill. Fondo Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

Sono iscritti a SANIMODA, le imprese che applicano i CCNL – Tessile e Abbigliamento, Occhiali e occhialeria, Calzaturiero, Spazzole, Pennelli e Scope, Penne, Matite e articoli affini, Pelletteria, Giocattoli e modellismo, Concerie Industriali, con lavoratori iscritti al Fondo
I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale.


I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alcuna spesa sanitaria rimborsata dal Fondo.


Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo, la detraibilità dall’imposta sui redditi è consentita, nella misura del 19%, per la parte eccedente Euro 129,11,

Prorogato il Protocollo Sicurezza nel Credito Cooperativo

Firmato il 27/10/2022, tra FEDERCASSE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO, UILCA, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza Covid-19, sino al 31/12/2022

Le Parti, in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo sottoscritto il 29 luglio 2022, convengono di prorogare il Protocollo medesimo, ad ogni effetto, sino al 31 dicembre 2022.


Le Parti si incontreranno il 30 novembre 2022 per verificare congiuntamente la coerenza e l’efficacia delle disposizioni del Protocollo qui prorogato con il quadro legislativo vigente.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.