Domanda congedo parentale lavoratori autonomi: aggiornamento procedura

L’Inps ha aggiornato la procedura telematica di richiesta dei congedi parentali al fine di consentire ai padri lavoratori autonomi di inoltrare le domande di congedo introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e in vigore dal 13 agosto 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265)

Come noto, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Tali novità, che sostanzialmente aumentano i diritti dei lavoratori ad assentarsi dal lavoro per esigenze genitoriali e di assistenza familiari, sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. In attesa degli aggiornamenti procedurali, l’Inps ha riconosciuto la possibilità di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.


Completato l’aggiornamento della procedura di presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, l’Inps ha precisato che:
– le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e il 25 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio n. 4265/2022);
– per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.


La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
– sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Con riferimento all’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e al congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto la procedura non è ancora aggiornata. Fino all’aggiornamento gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Grafica-Editoria: prorogata l’iscrizione al Fondo “Salute Sempre”

Firmato il 26/10/2022, tra ASSOGRAFICI, AIE, ANES e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo per la proroga dell’iscrizione automatica al Fondo sanitario “Salute Sempre”

Premesso che


Il CCNL 19 gennaio 2021, in scadenza a dicembre 2022, prevede che per gli anni 2021 e 2022 siano iscritti automaticamente al Fondo Salute Sempre tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dal CCNL che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo.

Si concorda


di prorogare l’iscrizione automatica al fondo di assistenza sanitaria integrativa dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, confermando che i relativi valori, e quelli di eventuali prolungamenti, saranno ritenuti parte integrante dei miglioramenti economici che dovessero discendere dal rinnovo del CCNL. Per lo stesso periodo le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, si faranno carico del pagamento della quota del contributo del 30% a carico del lavoratore. Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo Salute Sempre le sole aziende, che prima dell’iscrizione al fondo-avessero già in essere forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero.solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarda esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile


Si forniscono indicazioni sulla valorizzazione campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile (Ministero lavoro, comunicato 25 novembre 2022).

Relativamente alla comunicazione di lavoro agile, è richiesta la valorizzazione dei campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche alle Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e ad altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti.
Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici: 99992000 Ministeri; 99990000 Ditta Estera; 99990001 Studi Professionali/Altro.
Nell’ipotesi di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000”.
I datori che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”.

Produzione di zucchero a velo: individuazione della tariffa premi Inail

In considerazione della lavorazione caratterizzante il processo produttivo, ai fini del premio assicurativo Inail, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata nella voce di tariffa della gestione industria, con tasso medio del 17,60‰ (INAIL – Nota 23 novembre 2022, n. 10668)

L’attività di produzione di zucchero a velo non è specificamente prevista nelle Tariffe dei premi della gestione Inail nella quale è inquadrato il datore di lavoro (industria), e l’operazione di macinazione che caratterizza la lavorazione non è neanche parte del ciclo di produzione dello zucchero, quindi non può essere ricompresa nella tariffa appositamente prevista per tale ultima attività (Produzione e raffinazione degli zuccheri).
Al fine di individuare il riferimento tariffario al quale deve essere classificata tale attività, pertanto, è necessaria l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie (art. 9, co. 6, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2019).


Lo zucchero a velo si ottiene per macinazione dello zucchero semolato, con eventuale aggiunta di additivi. A seconda delle condizioni di produzione si ottengono zuccheri a velo di varie granulometrie e tipologie (puro o con amido, vanigliato, ecc.); i mulini utilizzati per la produzione dello zucchero a velo sono generalmente del tipo centrifugo a denti, ad elevata velocità di rotazione. Di norma, uno zuccherificio non produce zucchero a velo a partire dallo zucchero semolato ottenuto e, qualora ciò accadesse, tale lavorazione sarebbe da considerarsi sussidiaria e quindi non caratterizzante il processo produttivo.
Poiché l’attività di produzione dello zucchero a velo non trova rispondenza nei processi di produzione e raffinazione degli zuccheri, la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale ha effettuato l’analisi tecnica delle operazioni fondamentali che la compongono, rilevando che la fase caratterizzante il processo di produzione dello zucchero a velo è la macinazione.


Allo stato attuale altri tre processi produttivi (già classificati) ricomprendono al loro interno fasi di macinazione analoghe a quella del processo di produzione dello zucchero a velo:
1) Produzione di caramelle fondenti: uno dei metodi usati per la preparazione delle caramelle fondenti, prevede di mescolare direttamente lo zucchero a velo con una miscela di saccarosio e glucosio; i produttori di caramelle fondenti acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, per realizzare un miglior controllo delle caratteristiche dello zucchero a velo utilizzato e quindi del processo produttivo;
2) Produzione di cacao in polvere: si tratta di un processo complesso, una delle cui fasi è la polverizzazione; il pannello di cacao che si ottiene dopo l’estrazione del burro di cacao viene prima grossolanamente triturato e quindi finemente macinato in un mulino, del tipo di quelli utilizzati anche per la lavorazione dello zucchero a velo, ottenendo così la polvere di cacao;
3) Produzione di gomma da masticare: la gomma da masticare è una miscela a base principalmente di gomma (naturale e/o sintetica) e zuccheri (sciroppo di glucosio, saccarosio, se il prodotto non è del tipo dietetico). Tra gli zuccheri utilizzabili figura, come scritto, il saccarosio che deve essere impiegato con una granulometria molto fine, il che fa sì che si utilizzi zucchero a velo. I produttori di gomme da masticare acquistano lo zucchero semolato e lo macinano in proprio in appositi mulini del tipo di quelli descritti, al fine di realizzare un miglior controllo del processo.

Le prime due lavorazioni (produzione di caramelle e di cacao) trovano classificazione alla voce 1462 (Tariffa Gestione Industria), per espressa previsione tariffaria. La produzione di gomme da masticare è riconducibile anch’essa alla medesima voce in base alle Istruzioni Tecniche delle Tariffe dei premi 2019.
In conclusione, l’attività di produzione di zucchero a velo, ottenuta dalla lavorazione dello zucchero semolato, deve essere classificata alla voce 1462 della Tariffa Gestione Industria, con tasso medio 17,60‰.

Contratto di collaborazione con progetto generico e conversione in contratto di lavoro subordinato

In ipotesi di contratto di collaborazione a progetto all’invalidità per genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Il principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione, con l’ ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34193.


 


La Corte d’Appello territoriale rigettava l’opposizione proposta da una società ad un avviso di addebito emesso dall’Inps e traente origine da due contratti di collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato.
I giudici del gravame, in particolare, rilevavano che i progetti fossero carenti di specificità, ritenendo, inoltre, che, alla luce dell’art. 69 d. Igs. n. 276/03, dovesse ritenersi operante una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto.


La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo che la Corte di merito aveva errato nel ritenere generici i progetti e nell’applicare la presunzione assoluta e non relativa circa la subordinazione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando che, nel caso sottoposto ad esame, per entrambi i contratti a progetto, uno stipulato prima dell’intervento normativo di cui all’art. 1, co. 24 I. n. 92/12 all’art. 69 d. Igs. n. 276/03, e uno stipulato in epoca successiva, alla genericità del progetto seguiva la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato.
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, prima dell’intervento della citata legge, era stato affermato che il regime sanzionatorio previsto nell’originario testo contemplasse due distinte ipotesi:


– la prima ricorreva qualora il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risultasse instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, da cui derivava la c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria;


– la secondo ricorreva nell’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, fosse giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nell’ambito di tale quadro normativo, dunque, una volta accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non occorreva alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando, al contrario, la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per i contratti conclusi successivamente all’art.1, co. 24 I. n. 92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica, dal quale si evince la volontà del legislatore circa l’esclusione della presunzione semplice di subordinazione e l’affermazione che, all’invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato.