Edilizia Industria Arezzo: rinnovato il CIPL



Firmato il 28 luglio 2022, tra ANCE Arezzo – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo e FENEAL-UIL Siena Arezzo, FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, FILLEA-CGIL Arezzo, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Arezzo, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022.


Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene introdotto l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura piena del 4%, da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:


a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.


Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, previa trasmissione dell’apposita autodichiarazione, l’EVR non sarà erogato.
L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR maturato nel mese di luglio 2022 potrà essere erogato con le spettanze retributive del mese di agosto 2022.


TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) A LIVELLO TERRITORIALE – IMPORTI DA EROGARE MISURA DEL 4%


Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022





















OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15


Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022
























IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria – 3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego – 1° livello 32,61


TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) – IMPORTI DA EROGARE MISURA RIDOTTA AL 2,6%


Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022





















OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10


Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022
























IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria – 3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20


Indennità di chiamata
Al dipendente che effettui interventi su richiesta dell’Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro, per sopperire ad esigenze non prevedibili e/o non programmate per lo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta, in aggiunta alla normale retribuzione spettante contrattualmente, un’indennità giornaliera lorda onnicompresiva pari a euro 15.
Tale periodo di lavoro non deve considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Fatte salve le condizioni di miglior favore contrattate aziendalmente.


Indennità di mensa
All’art. 7 del Contratto Integrativo provinciale 21 novembre 2016 sono apportati i seguenti aggiornamenti:
– incremento dell’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai da euro 0,61 ad euro 0,63 orari.


Norma premiale per le imprese
 Le imprese in regola con la contribuzione, che hanno denunciato una media annua nell’anno superiore alle 150 ore (comprensive di ore lavorate, ore infortuni e ferie, permessi e festività) e sono iscritte alla Cassa Edile da almeno quattro anni senza interruzioni precedenti al periodo rimborsato, avranno diritto, al termine dell’anno edile, ad un rimborso della contribuzione Cassa Edile secondo i seguenti scaglioni indicativi di anzianità ininterrotta di iscrizione:


– da 4 a 9 anni – aliquota 0,20
– da 10 a 15 anni – aliquota 0,50
– da 16 a 25 anni – aliquota 0,80
– oltre 25 anni – aliquota 1,20


Il rimborso avrà decorrenza dall’anno Cassa Edile 2021/2022.


Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2022 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2023.

Quota EBNA 2022 nell’artigianato toscano



Pubblicata, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, la tabella per il calcolo del versamento del contributo mensile EBNA.


Confermato dalla delibera dell’EBNA del 28/7/2022 quanto già previsto in relazione alla nuova quota EBNA, rimodulata dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021. Restano ad oggi escluse dall’aumento della quota fissa EBNA le aziende artigiane che applicano il CCNL artigiano relativo all’Area Servizi (Acconciatori, Estetisti, Pulizie, ecc.).
Pubblicata, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, in vigore dall’1/8/2022, fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda.


Imprese Artigiane(CSC 4, codice di autorizzazione 7B)



















Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di€ 5,65 (€ 3,65 + € 2,00)
CCNL applicato:- Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2022) fisso (€ 30,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 15,65 (€.3,65 +€ 2,00 + €10,00)
Applicano CCNL ARTIGIANO AREA SERVIZI che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 4,27 (€2,27 + €2,00)
Applicano un CCNL NON artigiano fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 5,65 (€3,65 + €2,00)


Imprese Non Artigiane (CSC diverso da 4)



















Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) imponibile mensile di € 7,64 (€5,64 + €2,00)
CCNL artigiano applicato:
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2022)
fisso (€ 30,65) imponibile mensile di € 17,64 (€ 5,64+ € 2,00 + € 10,00)
Applicano CCNL ARTIGIANO AREA SERVIZI che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 14,42) imponibile mensile di € 7,04 (€ 5,04 + € 2,00)
Aziende di Sistema a) Se applicano CCNL ARTIGIANO che ha recepito l’A.I. 17/12/2021 o se applicano CCNL di categoria NON sottoscritti dalle OO.AA.: fisso (€ 15,65)+ variabile (0,60%)
b) Se applicano CCNL ARTIGIANO che NON ha recepito l’A.I. 17/12/2021: fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%)
a) imponibile mensile di € 5,65 (€ .3,65 + € 2,00)
b) imponibile mensile di € 4,27 (€ 2,27+€ 2,00)

Congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza: chiarimenti dell’INL


L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito prime indcazioni sulle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza (Nota INL 6 settembre 2022, n. 9550).


 


Relativamente al congedo di paternità obbligatorio, l’Inl ha ribadito che:
– spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
– è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
– non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
– è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
– si applica anche al padre adottivo o affidatario;
– può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
– è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo;
– dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
– è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Vige, poi, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.
Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica di cui sopra. Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail devono essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.


Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione”.
In particolare, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Rstano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.
In merito ai permessi 104, viene superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in parola, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto.

Proroga mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa



Grazie allo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della proroga (Messaggio 06 settembre 2022, n. 3295).


Al fine di completare i piani di recupero occupazionale sono stati stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare:
– ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria. (art. 44, co. 11- bis, D.Lgs. n. 148 del 2015);
– la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, e che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (art. 53-ter, D.L. n. 50 del 2017);
Al riguardo l’Inps ha precisato che possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale n. 5 con il quale ha ripartito le risorse finanziarie tra le Regioni:






























Regione

Risorse

Lazio € 19.797.385,44
Campania € 12.018.707,24
Molise € 6.961.085,54
Abruzzo € 3.395.651,48
Puglia € 848.912,87
Sardegna € 10.186.954,45
Umbria € 2.546.738,61
Sicilia € 4.244.564,36
Totale € 60.000.000,00

INAIL: dal 1° luglio 2022 aumentano minimale e massimale



L’INAIL ha rivalutato il minimale e il massimale della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dell’anno 2022 (Circolare 02 settembre 2022, n. 33).


 


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore industria come segue:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.
Sulla base di tali importi, l’INAIL ha conseguentemente rivalutato i limiti della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022, già stabiliti con la circolare 16 maggio 2022, n. 21.


LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA


Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25 ovvero euro 17.780,70 : 12) corrisponde a Euro 1.481,73.
I lavoratori interessati sono:
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.


FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)


Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero corrisponde a Euro 59,51, mentre quello mensile corrisponde a Euro 1.487,74.
Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare.


LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84)


Dal 1° luglio 2022 l’imponibile mensile (euro 110,47 x 12 gg.) corrisponde a Euro 1.325,64.


LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME


Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 33.021,30 : 300) corrisponde a Euro 110,07, mentre quello mensile corrisponde (euro 110,07 x 25) a Euro 2.751,78.


LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME


Dal 1° luglio 2022 l’imponibile orario (euro 110,07 : 8) corrisponde a Euro 13,76.


RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO


La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25) corrisponde a Euro 1.481,73.


COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI


Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a:
– minimale Euro 1.481,73 (euro 17.780,70 : 12);
– massimale Euro 2.751,78 (euro 33.021,30 : 12).


RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI


L’assicurazione è obbligatoria per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va determinata mensilmente la retribuzione effettiva percepita nell’anno, da confrontare con il minimale ed il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.
Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono a:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.


ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO


Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a euro 2,81 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,79 e 4/12 di euro 2,84). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.










Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2021/2022 regolazione Anno scolastico 2022/2023 anticipo
Euro 2,81 Euro 2,84


ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP)


L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.










Anno formativo 2022/2023
Retribuzione minima giornaliera Euro 59,27
Premio speciale unitario annuale Euro 64,01*


Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).


Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.