Impiegati Agricoli del Trentino: nuovo contratto


 

Firmato il 25/7/2022, presso la Confagricoltura di Trento, tra CONFAGRICOLTURA del Trentino e CONFEDERDIA, FAI-CISL, FLAI-CGIL, il Contratto territoriale per gli impiegati agricoli e quadri del Trentino.

Decorrenza
Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025

Retribuzione
L’aumento concordato è del 5% da calcolarsi sugli stipendi contrattuali in vigore alla data del 1° dicembre  2021. Tale aumento decorre dal 1° luglio 2022 per il 3% e dal 1° gennaio 2023 del 2%.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si stabilisce il riconoscimento di una specifica indennità mensile di 70 € lorde per 12 mensilità; le spese legali imputate al lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento del ruolo attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tal obbligo con copertura assicurativa.

Indennità di cassa
Per gli impiegati con responsabilità di cassa, l’indennità viene aggiornata a 100 € mensili dal 1° luglio 2022, per 12 mensilità.

Quota sindacale per delega
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale quota è stabilita nella misura dello 0,7% della retribuzione lorda.

Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono all’OO.SS. firmatarie del presente contratto viene confermato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura dello 0,5 % sulla retribuzione lorda. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga sarà versato per lo 0,2125 % a Confederdia e 0,2125 % a FAI CISL e 0,075 % alla FLAI CGIL sull’Iban indicato dalle organizzazioni stesse.

Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiegato viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 13,00 € mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.

Una Tantum a settembre per i dipendenti Anas



Con la busta paga del mese di settembre, spetta, ai dipendenti del Gruppo Anas, un importo a titolo di Una Tantum per l’anno 2021


A tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato, che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno 2021, a condizione che sia in servizio al 20/7/2022, saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, gli importi lordi di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzati va secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.































Parametri

Posizioni economiche

Importo lordo euro

240 A 619
200 A1 516
170 B 438
155 B1 400
140 B2 361
115 C 296
100 C1 258


L’erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di settembre 2022.
In aggiunta agli importi riportati nelle precedente tabella, ai medesimi lavoratori sopra citati, sarà riconosciuto a titolo di Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno 2021, gli importi saranno erogati, ove spettanti, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Rinnovato il CCNL Terziario Avanzato Anpit-Cisal



A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.


Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.


Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.


Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:









































































Livello

Dal 1/9/2022

Dal 1/9/2023

Dal 1/9/2024

Dirigente 142,03 142,03 209,43
Quadro 103,12 103,12 152,05
A1 87,94 87,94 129,67
A2 78,60 78,60 115,90
B1 69,26 69,26 102,13
B2 63,04 63,04 92,95
C1 56,42 56,42 83,20
C2 50,59 50,59 74,59
D1 44,36 44,36 65,41
D2 38,91 38,91 57,38
Operatore di Vendita di 1° Categoria 62,34 62,34 91,92
Operatore di Vendita di 2° Categoria 56,73 56,73 83,66
Operatore di Vendita di 3° Categoria 50,78 50,78 74,88
Operatore di Vendita di 4° Categoria 45,53 45,53 67,13


Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale









































































Livello

P.B.N.C.M. 1/9/2022

P.B.N.C.M. 1/9/2023

P.B.N.C.M. 1/9/2024

Dirigente 3.938,03 4.080,05 4.289,48
Quadro 2.859,12 2.962,23 3.114,28
A1 2.438,34 2.526,28 2.655,95
A2 2.179,40 2.258,00 2.373,90
B1 1.920,46 1.989,73 2.091,86
B2 1.747,84 1.810,87 1.903,82
C1 1.564,42 1.620,84 1.704,04
C2 1.402,59 1.453,17 1.527,76
D1 1.229,96 1.274,32 1.339,73
D2 1.078,91 1.117,82 1.175,20
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.728,42 1.790,75 1.882,67
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.573,05 1.629,79 1.713,44
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.407,98 1.458,76 1.533,64
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.262,33 1.307,85 1.374,98


A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.


Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.

Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto


 



Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona


Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:


– 3% dal 1° agosto 2022;


– 2% dal 1° gennaio 2023


Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.


Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:












 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00


Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.


RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.


Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:


















Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00


Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

Inefficace il licenziamento per scarso rendimento senza previa affissione del codice disciplinare


Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento intimato al lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare è inefficace (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 agosto 2022 n. 24722).


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore senza la previa affissione del codice disciplinare.


Il dipendente in questione, dopo aver ricevuto varie contestazioni disciplinari per scarso rendimento e provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, era stato licenziato dalla predetta società con preavviso, a seguito di una contestazione disciplinare con cui gli si addebitava “una voluta lentezza nello svolgere la mansione affidata”, unitamente alla recidiva specifica.


I giudici di appello evidenziavano, tuttavia, che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto la violazione, non di doveri fondamentali del lavoratore o del c.d. minimo etico, che devono presumersi conosciuti da tutti, bensì di una specifica regola tecnica di produttività, legata ad un determinato standard medio fissato dall’azienda in base alla propria organizzazione produttiva e alla media raggiunta dagli altri dipendenti con identiche mansioni.
Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto preliminarmente informare i lavoratori della rilevanza disciplinare della violazione della citata regola di produttività, mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.


Nella caso sottoposto ad esame, secondo i giudici di merito, l’onere di preventiva pubblicazione del codice disciplinare non era stato assolto dal datore di lavoro.


Avverso tale sentenza la s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto pacifica la mancata preventiva affissione del codice disciplinare.


La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza.
Preliminarmente la stessa ha rilevato che, in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 St. lav..


L’affissione del codice disciplinare costituisce una forma di pubblicità condizionante il legittimo esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, il cui adempimento deve essere provato dal datore medesimo.
Sulla base di tali presupposti, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di merito, avendo essa correttamente posto a carico della parte datoriale l’onere di prova della preventiva affissione ed avendo ritenuto tale onere non assolto nel caso di specie.