Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga del termine


È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

Cessione del contratto di lavoro senza forma tipica


Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.


Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.


La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:


– lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
– l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.


La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.


Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Agricoltura Impiegati Ravenna: nuovo Contratto


 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile – amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina “AGIP” o “ENI” con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
– può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
– può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
– la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

Caporalato e stato di bisogno della vittima


Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2022, n. 34600.


Il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l’istanza presentata avverso il sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo nei confronti del legale rappresentante di una società, finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente della somma di 167.155,82, in relazione alla commissione di molteplici reati, tra cui quello di sfruttamento dei lavoratori ex art. 603-bis c.p..


L’ordinanza del Tribunale ha, in particolare, riconosciuto sussistente il fumus commissi delicti relativo al reato di caporalato, ravvisandone gli estremi sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori vittime di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno.
In punto di esigenze cautelari, è stato, altresì, ravvisato il periculum in mora, riferito alla finalizzazione del sequestro preventivo alla confisca diretta del profitto del reato di caporalato o, in subordine, per equivalente.


Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ ordinanza dal legale rappresentante della società, evidenziando, in primo luogo, che nel caso sottoposto ad esame, emergevano dalle dichiarazioni di numerosi lavoratori dipendenti dalla società elementi deponenti sia per una condizione di oggettivo sfruttamento – soprattutto sul piano dell’orario lavorativo specie a fronte del salario corrisposto e a quello previsto dal CCNL, delle poche giornate libere e dell’assenza di retribuzione per lavoro straordinario; sia per la sussistenza di condizioni di oggettivo bisogno dei lavoratori.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.


La Cassazione, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha, altresì, ritenuto legittimo il sequestro operato, quale sequestro diretto delle somme costituenti profitto del reato, atteso che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. era contestato in proprio al ricorrente, la cui qualità di amministratore di fatto della società doveva ritenersi ampiamente provata; sulla base degli elementi raccolti, poi, lo stesso risultava essersi effettivamente appropriato delle somme di danaro indicate, pur ricoprendo la posizione formale di mero dipendente.
Immune da censure doveva ritenersi, pertanto, la decisione impugnata, fondata, nel caso in questione, sulla strumentalizzazione dell’ apparato societario alla commissione dei reati contestati al lavoratore e sulla conseguente possibilità di incidenza del sequestro preventivo tanto sui beni dell’ente, quanto su quelli della persona fisica cui i reati stessi erano attribuiti, nei limiti dell’ammontare del profitto illecitamente conseguito.

“Customer Experience 2022”: l’Inps avvia il progetto


L’Inps ha avviato una rilevazione di Customer Experience per il 2022 su tutto il territorio nazionale (Messaggio 28 settembre 2022, n. 353).


 


In particolare, al fine della realizzazione del progetto in parola l’Istituto ha elaborato un questionario per valorizzare il giudizio degli utenti su tutti gli elementi relativi al “customer journey” all’interno dei servizi erogati, individuando i seguenti prodotti di elevato impatto sull’utenza: pensione vecchiaia (gestioni pubblica e privata); pensione anticipata (gestioni pubblica e privata); pensione Opzione donna (gestioni pubblica e privata); NASpI; disoccupazione agricola; bonus asilo nido; reddito di Cittadinanza; indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; congedo parentale per le lavoratrici autonome; autorizzazioni ANF – Lavoratori Domestici; ricostituzioni contributive.


È stato estratto un collettivo di 567.000 utenti che, da marzo 2022 a luglio 2022, hanno ricevuto la prestazione richiesta. Agli stessi utenti verrà inviata nei prossimi giorni una e-mail contenete il link per accedere al questionario.
L’output della rilevazione permette di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità – sia a livello nazionale che territoriale – riguardo all’interazione dell’utente con i diversi touch points utilizzati nelle varie fasi del “customer journey” (Struttura territoriale, portale web, Contact center e Patronato) con particolare riferimento ai fattori legati all’accessibilità ai diritti e ai servizi, nonché alla capacità di risposta dell’Istituto ai bisogni espressi dall’utenza.
Per analizzare più nel dettaglio la soddisfazione degli utenti relativamente al supporto consulenziale, al termine della rilevazione “Customer Experience 2022” viene avviata una seconda rilevazione nazionale, riservata agli utenti che hanno usufruito di una consulenza su appuntamento nei tre mesi precedenti all’avvio della rilevazione stessa. È stato elaborato, a tale scopo, un questionario atto a rilevare il giudizio degli utenti riguardo a tutte le fasi del servizio, che verrà inviato con la consueta modalità via e-mail agli utenti individuati. Anche in questo caso l’output permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità a livello nazionale e di singola Struttura territoriale.