Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento



Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.


Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.











































CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

ITS

E.D.R.

TOTALE ORARIO

Cassa Edile 18,50%

Cassa Edile 14,20%

Riposi annui 4,95%

4° liv. Operai S.specializzati 7,67 € 3,01 € 1,39 € 0,06 € 12,13 € 2,24 € 1,72 € 0,60 €
3° liv. Operai specializzati 7,12 € 3,00 € 1,29 € 0,06 € 11,47 € 2,12 € 1,63 € 0,57 €
2° liv. Operai qualificati 6,41 € 2,99 € 1,16 € 0,06 € 10,62 € 1,96 € 1,51 € 0,53 €
1° liv. Operai comuni 5,48 € 2,96 € 0,99 € 0,06 € 9,49 € 1,76 € 1,35 € 0,47 €


Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato



































































CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

Premio di produzione

E.D.R.

Indennità di funzione (art. 76 CCNL)

Totale retribuzione mensile

QUADRO 7° Q liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 € 140,00 € 2.925,01 €
IMPIEGATO 7° liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 €   2.785,01 €
IMPIEGATO 6° liv. 1.705,23 € 529,63 € 316,82 € 10,33 €   2.562,01 €
IMPIEGATO 5° liv. 1.421,02 € 523,35 € 263,46 € 10,33 €   2.218,16 €
IMPIEGATO 4°liv. 1.326,31 € 521,25 € 239,81 € 10,33 €   2.097,70 €
IMPIEGATO 3° liv. 1.231,56 € 519,16 € 220,88 € 10,33 €   1.981,93 €
IMPIEGATO 2° liv. 1.108,41 € 516,43 € 199,20 € 10,33 €   1.834,37 €
IMPIEGATO 1° liv. 947,36 € 512,87 € 171,09 € 10,33 €   1.641,65 €


Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili


Formazione Professionale


Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.


Lavori speciali disagiati


Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.


Lavori in alta montagna


Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.


Anzianità professionale edile


L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.

Danno da straining: escluso in caso di accesa conflittualità col datore di lavoro


Le condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, non ricorrono qualora l’accesa conflittualità tra datore di lavoro e lavoratore non si sviluppi in condotte vessatorie. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059.


La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mobbing proposta nei riguardi di un Comune da una lavoratrice, già responsabile dei servizi finanziari e poi trasferita ai servizi sociali e cimiteriali.
La Corte territoriale, in particolare, aveva escluso la prova dell’intento lesivo del datore di lavoro, sostenendo che esso risultava incompatibile con l’esistenza di comportamenti asseritamente dannosi, ma ascritti a due diverse compagini amministrative, motivo per cui non era spiegabile il loro convergere in un medesimo atteggiamento persecutorio.
Quella emersa nel caso di specie era, piuttosto, un’ accesa conflittualità tra le parti, non trasmodata in condotta vessatoria.


La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione della decisione, lamentando che, pur in mancanza di un intento persecutorio, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l’attuarsi di condizioni stressogene di lavoro e di nocività ambientale, riconducibili alla fattispecie del c.d. straining, da ricostruire anche in via presuntiva e comunque valutando il disagio lavorativo e il demansionamento quali fonti di danni non patrimoniali maturati in pregiudizio della dipendente stessa.


Il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, secondo cui, nella fattispecie, doveva ritenersi accertata solo l’esistenza di un’ accesa conflittualità tra le parti non sviluppatasi in condotte vessatorie.


In tema di c.d. straining, come evidenziato dai Giudici di legittimità, l’obbligo datoriale di assicurare, anche ai sensi dell’art. 2087 c.c., un ambiente idoneo allo svolgimento sicuro della prestazione, potrebbe non escludere l’inadempimento se il lavoro si manifesti in sé nocivo per la connotazione indebitamente stressogena.
Nel caso in oggetto, tuttavia, il suddetto principio andava letto alla luce delle valutazioni di fatto della Corte di merito che avevano delineato soltanto una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro, tali da non determinare una situazione di nocività.
Il rapporto interpersonale, difatti, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa e tanto più in una situazione di difficoltà amministrativa, come quella emergente nel caso concreto, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può determinare la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., quando non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.


In conclusione, l’esistenza di un disagio lavorativo, quale quello lamentato dalla lavoratrice in argomento, non era, dunque, decisiva, proprio perché le conclusioni assunte dalla Corte territoriale si fondavano su un giudizio di merito, non implausibile, giuridicamente corretto.

CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico


CCNL Edilizia Confapi: adeguamento economico



Firmato l’accordo economico per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini


L’accordo si applica dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.


In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell’edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:



































































LIVELLI

PARAMETRI


AUMENTI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

NUOVI MINIMI

Complessivo 01/10/2022 01/01/2023 01/10/2022 01/01/2023
VII 200 184,00 120,00 64,00 1.911,96 1.975,96
VI 180 165,60 108.00 57,60 1.720,46 1.778,06
V 150 138,00 90,00 48,00 1.433,98 1.481,98
IV 140 128,80 84,00 44,80 1.338,37 1.383,17
III 130 119,60 78,00 41,60 1.242,78 1.284,38
II 117 107,64 70,20 37,44 1118,50 1.155,94
I 100 92,00 60,00 32,00 955,99 987,99


Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.

Maggiorazione dell’indennità di presidenza per il personale del comparto della PCM


L’Inps fornisce istruzioni alle Strutture territoriali sulla valutazione nel TFS della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista per il personale del comparto della PCM (Circolare 11 ottobre 2022, n. 112).

In seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale CCNL 2006-2009) l’incremento di detta indennità viene attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.
La maggiorazione, inoltre, concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.
Il Ministero del lavoro, riguardo all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.
Dunque, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38, non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvede a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.

CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Padova



La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022


Contributi per la provincia di Padova dall’1/10/2022
















































Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale 0,22% 0,22% 0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale 0,61% 0,61% 1,22%
3. Fondo Assistenza 1,875% 0,375% 2,25%
4. Fondo Formazione e Sicurezza 1,000% 1,000%
5. Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile 3,98% 3,98%
6.Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
7. Contributo Associazione Sicurezza Costruzioni del Veneto 0,055% 0,055%
8. Fondo incentivo all’occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE 8,04% 1,21% 9,25%













Tipo contributo

Aliquote contributive a carico imprese

Aliquote contributive a carico operai

Totale aliquote

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Operai 0,60 0,60%
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26% 0,26%