CCNL Lavoro domestico: aumento salariale per le festività natalizie

Previste per colf e badanti retribuzioni maggiorate durante le festività

Secondo quanto sancito dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, anche per i lavoratori del settore, spetta sempre l‘aumento della retribuzione in occasione delle festività del giorno di Natale e Capodanno, sebbene, in determinate circostanze, tale emolumento deve esser versato in forma ridotta.
E’ altresì contemplato l’aumento di cui sopra per le festività di Santo Stefano il 26 dicembre, e dell’Epifania il 6 gennaio.
E’ da indicare ancora che, ai giorni di festa anzidetti, devono esser aggiunti anche quelli contemplati durante tutto il resto dell’anno, venendo pagati anch’essi, con una retribuzione ulteriore. Difatti, coloro che intendono assumere un collaboratore familiare colf e badante, devono per l’appunto tener conto che, le festività comunque devono esser sempre retribuite.
Al personale impiegato nel settore di cui trattasi, deve esser corrisposta una retribuzione giornaliera secondo i criteri di seguito riportati:
1/26esimo del salario se pagato mensile;
1/6 dell’orario settimanale se pagato a ore.
Se il giorno lavorativo corrisponde ad una giornata di festa, l’aumento della retribuzione è pari al 60% della paga giornaliera.
Mentre, per i dipendenti a tempo pieno, quali ad esempio i conviventi con vitto e alloggio, si deve aggiungere il controvalore in contanti delle due prestazioni in natura, che va maggiorato in caso di giornata di lavoro e se questa cade di domenica.

Parità retributiva di genere: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo

La presidenza ceca e l’assise di Strasburgo hanno raggiunto un’intesa sulle norme in materia di trasparenza retributiva (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 15 dicembre 2022).

Un accordo provvisorio per colmare il divario retributivo di genere è stato raggiunto tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento di Strasburgo nel corso del quinto ciclo di negoziati. Il nuovo atto legislativo dell’UE consentirà alle donne di applicare il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro attraverso una serie di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva.

In particolare, i datori di lavoro, per evitare discriminazioni, dovranno garantire che i loro dipendenti abbiano facile accesso ai criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere utilizzati per definire le retribuzioni e gli eventuali aumenti retributivi. I lavoratori e i loro rappresentanti avranno inoltre il diritto chiedere e ricevere informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ripartiti per sesso. I datori di lavoro dovranno inoltre indicare il livello o la fascia retributiva iniziale da corrispondere ai futuri lavoratori.

I datori di lavoro con più di 100 dipendenti dovranno, inoltre, fornire informazioni sul divario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella loro impresa e dovranno condividere tali informazioni con l’autorità nazionale competente,  Le informazioni sono dovute ogni anno od ogni tre anni, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Nei casi in cui la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni riveli una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% e il datore di lavoro non abbia giustificato tale differenza con criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro lavoratori. Tale valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe includere misure volte a porre rimedio alle differenze retributive ingiustificate.

I lavoratori il cui datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi in materia di parità retributiva hanno il diritto di chiedere un risarcimento. Gli organi giurisdizionali possono anche ordinare a un datore di lavoro di porre fine alla violazione e adottare misure per rispettare il principio della parità retributiva.

Associazioni come gli organismi per la parità o i rappresentanti dei lavoratori possono agire  per far rispettare il principio della parità retributiva.

La situazione in Europa 

Del resto, il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dal Trattato di Roma e si è sostanziato in ulteriori testi legislativi. Tuttavia, nonostante questo quadro giuridico, l’effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell’UE.

Il divario retributivo di genere nell’Unione europea continua ad attestarsi intorno al 13%,ovvero per ora di lavoro prestata, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini. Una serie di disuguaglianze sottendono tale divario retributivo. Le donne sono sovrarappresentate in settori relativamente poco retribuiti come l’assistenza e l‘istruzione, il cosiddetto “soffitto di cristallo” fa sì che siano sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e, in alcuni casi, le donne sono discriminate in quanto guadagnano meno degli uomini per svolgere lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE dovranno ora approvare l’accordo che sarà seguito dal consueto processo di adozione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

CCNL Farmacie-Az. Municipalizzate: Una Tantum a gennaio 2023



 Prevista la seconda tranche dell’Una Tantum pari a 250,00 euro, da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento


Con la retribuzione del mese di gennaio 2023 verrà corrisposta a tutto il personale delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in forza alla data del 7 luglio 2022 (incluso il personale assunto con contratto a termine) la seconda tranche dell’Una Tantum prevista per il periodo di vacanza contrattuale, calcolato forfetariamente,  pari a 250,00 euro al 1° livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento 
Al personale assunto nel periodo 1°gennaio 2022 – 7 luglio 2022 l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà secondo criteri di proporzionalità.
Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.






































Livello Importo
1° livello Q 291,11
1° livello super 281,10
1° livello C 268,53
1°livello + 12 anni 250,00
1° livello + 2 anni 250,00
1° livello 250,00
2° livello 221,82
3° livello 210,58
4° livello 195,81
5° livello 180,35
6° livello 168,42

 

CCNL Noleggio Automezzi: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
– 130,00 euro sui minimi;
– 20,00 euro di incremento sui ticket;
– 14,00 euro di indennità di cassa;
– 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.

CCNL Calce gesso e fibrocemento, cemento – Industria: novità sull’orario di lavoro



Previste da gennaio 2023 nuove percentuali per lavoro a turni, lavoro straordinario e lavoro notturno e festivo 


A decorrere dal 1° gennaio 2023, vengono applicate le nuove percentuali, secondo la tipologia di lavoro svolto.
Di seguito le novità in materia di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.


 


Lavoro straordinario, notturno e festivo


 















































Lavoro  Operai Intermedi Impiegati
straordinario diurno 30% 30% 30%
notturno non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30%
straordinario notturno 60% 60% 75%
ordinario festivo 50% 50% 55%
straordinario festivo 60% 60% 75%
straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
ordinario festivo notturno 60% 60% 75%

Lavoro a turni


Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Al personale impiegato in detti turni periodici, è applicata sulla retribuzione concernente minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, una maggiorazione del:
a) 40% per le ore lavorate di notte;
b) 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2016;
c) 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2017;
d) 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica;
e) 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Tali maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.


Le percentuali di cui al punto e), vengono poi computate nella retribuzione, agli effetti della gratifica natalizia o 135 mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.