Approvato il Milleproroghe 2023: le novità in materia di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l’altro l’ampliamento della platea delle imprese ammesse all’istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l’ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l’ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Trasformazione delle domande ALAS in NASpI e viceversa

Le indicazioni dell’INPS in materia di trasformazione di domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore artistico, erroneamente presentate, in domande rivolte ai lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4581).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa. In effetti, nonostante le due prestazioni siano disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari siano tra loro differenti, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa. 

La prestazione di disoccupazione NASpI ( articoli da 1 a 14, D.Lgs. n. 22/2015) si rivolge ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L’indennità ALAS (articolo 66, D.L. n. 73/2021), invece, si rivolge ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” e ad altre categorie di lavoratori autonomi a tempo determinato. 

La trasformazione delle due domande l’una nell’altra, comunque, è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 dello stesso codice.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite in seguito con apposito separato messaggio. In presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno appunto fornite in seguito.

L’INPS fa presente, inoltre che al momento che nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro. Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

 

 

 

 

CCNL Commercio DMO (Federdistribuzione): Una Tantum a gennaio e marzo



Al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori verrà corrisposto, in due soluzioni, un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro 


Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto, Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo straordinario di settore al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori. 
L’accordo prevede la corresponsione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.






































Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita 














Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Il protocollo sottoscritto prevede, inoltre, l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.  


 

CCNL Elettrici: le novità a partire da gennaio 2023

Previste modifiche su welfare, elemento perequativo e ferie

Ferie

A partire dal 2023, il lavoratore avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso specificato, con decorrenza della retribuzione:

20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Produttività / elemento perequativo

Per l’anno 2023, per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, l’incremento da destinare a produttività sarà di 140,00 euro.

Tale importo – quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi comprensivo degli stessi – sarà da allocare sull’elemento perequativo.

Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende dovranno versare ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico dell’ Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3,00 euro per ogni mensilità.

 

Un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).

La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all’art. 2, comma 1, lett. f), definisce  il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

 

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

 

Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).

 

Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.

 

Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile  la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).