Sostegno per i familiari dei sanitari morti a causa del Covid: partono le domande

Dal 3 gennaio al via la possibilità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (INAIL, circolare 3 gennaio 2023, n. 1).

L’INAIL rende noto che a decorrere dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le domande per ottenere il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la dotazione
di 15 milioni di euro, a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio.

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie. Tra le condizioni necessarie per il riconoscimento del beneficio, va segnalato che il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022.

 

Beneficiari e natura dell’elargizione

 

La speciale elargizione, prevista dall’articolo 22-bis del D.L., n. 18/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 27/2020, spetta in particolare a: al coniuge o alla persona unita civilmente e ai figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi; in mancanza dei superstiti appena citati, ai genitori naturali o adottivi. Per ottenere la il beneficio non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento. Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti i concorrenti. Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

L’elargizione in oggetto è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e
accolte le istanze da parte dei beneficiari.  Il beneficio corrisposto in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

 

Documentazione da allegare all’istanza

 

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata: titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto per le categorie ivi indicate; contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022; documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 avvenuto nel suddetto periodo emergenziale 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022. Nel caso di rappresentanza o di delega, oltre alla documentazione suddetta dovrà essere allegata la documentazione comprovante lo status di rappresentante legale di uno o più familiari o, in caso di domanda cumulativa presentata da uno dei beneficiari, la delega rilasciata da tutti gli altri familiari. È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”.

Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA): le modifiche agli aspetti contributivi

L’INPS riassume le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva in materia di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), specificatamente per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022 (INPS circolare 4 gennaio 2023, n. 1).

L’articolo 1, commi 191 e 192, della Legge di bilancio 2022, ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, includendovi, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca e i lavoratori a domicilio.

 

In ragione della nuova formulazione degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificati dalle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2022, i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).

 

Pertanto, in virtù delle suddette modifiche, l’INPS ricorda che, per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo, dal 1° gennaio 2022, anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

 

Gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

 

Nella circolare in commento l’INPS fornisce anche le istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens e PosAgri.

 

In particolare, i datori che operano in Uniemens, per il versamento del contributo CISOA, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a dicembre 2022, per il personale apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante), e per gli apprendisti mantenuti in servizio con la qualifica di impiegato, valorizzeranno – all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, <CausaleADebito> il valore di nuova istituzione “M038”, avente il significato di “Versamento contributo CISOA anno 2022”; nell’elemento <AltroImponibile> l’imponibile dell’anno 2022 e nell’elemento <ImportoADebito> il contributo da versare nella misura dell’1,50% calcolato sull’imponibile dell’anno 2022.

 

Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto.

Accordo Ance Piacenza – Sindacati: assegno fino a 350,00 euro contro il caro vita

Istituito dalla Cassa Edile di Piacenza l’assegno Una Tantum “Assistenza energia 2022” destinato a tutti gli iscritti 

La Cassa Edile di Piacenza ha istituito “Assistenza energia 2022”, un assegno Una Tantum destinato agli iscritti di importo fino a 350,00 euro netti, a seconda delle ore di lavoro denunciate nel corso degli ultimi 2 anni.
L’iniziativa, frutto di un’intesa tra Ance Piacenza e i sindacati Feneal-Uil Parma e Piacenza, Filca-Cisl Parma Piacenza e Fillea-Cgil Piacenza, offrirà un sostegno agli operai, colpiti dal grave rincaro delle bollette e dei beni di prima necessità.
La Cassa Edile provvederà all’erogazione dell’assegno previa identificazione dei beneficiari attraverso la verifica di alcuni requisiti.
Per garantire ulteriori risposte ai lavoratori i Sindacati hanno affermato che sarà necessario firmare nel più breve tempo possibile il rinnovo dei contratti provinciali di secondo livello. 

CCNL Alimentari – Industria: novità a partire da gennaio 2023



Nuovi minimi retributivi ed erogazione d’indennità per mancata contrattazione di secondo livello per i lavoratori del settore


Con il mese di gennaio 2023 sono state introdotte importanti novità che interessano tutto il personale impiegato nel settore Alimentare – Industria, come di seguito riportate.


Minimi Retributivi
































Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00
6Produzione 1.077,00

 


Indennità per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogano a partire dal 1° gennaio 2023, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi illustrati nella tabella sottostante.






































Livelli Parametri Indennità
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Tali importi, erogati per 12 mensilità, non incidono sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo esser intesi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

Quota 103 nella Legge di bilancio 2023

Sarà possibile andare in pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Tra le principali novità inserite nel testo della manovra finanziaria  per il 2023 (comma 283) c’è certamente la cosiddetta “Quota 103“, ovvero la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con 41 anni di contributi. La fattispecie in questione si aggiunge, come possibilità alternativa, alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. L’ipotesi è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono invece esclusi dall’applicazione il personale militare delle Forze armate (compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il trattamento pensionistico, comunque, non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Invece, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da un apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.