Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto rende noto la migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata in procedura “Quote Quinto” (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 244).

Il tema della della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio è al centro del messaggio in commento dell’INPS. L’Istituto parte dal presupposto che qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,  si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Di conseguenza, per il 2023 sono stati quantificati gli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato in ragione del vincolo contrattuale che si instaura con l’Istituto e delle relative clausole contemplate e accettate in sede di accreditamento o di convenzionamento dagli intermediari finanziari (per le annualità 2024 e 2025 tali oneri saranno rideterminati sulla base delle risultanze della contabilità analitica).

I nuovi applicativi INPS per la procedura “Quote Quinto”

L’INPS rende noto che l’attuazione della traslazione della cessione stipendiale sulla pensione è demandata al progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”, attualmente dedicata alla gestione dei recuperi su pensioni esclusivamente correlati ai finanziamenti stipulati dal cedente nello status di pensionato.

L’obiettivo è, quindi, quello di estendere ai piani di ammortamento delle traslazioni di cessioni stipendiali tutte le funzionalità della procedura “Quote Quinto” quali, a titolo esemplificativo, rilascio quota cedibile, rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, accodamento rate (disponibile esclusivamente per la Gestione privata), ecc.

Parallelamente all’avvio dell’attività progettuale, è stato attivato un piano di migrazione progressiva nella procedura “Quote Quinto” sia dei piani di ammortamento in corso, sia di quelli di futura acquisizione.

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica

Finora la migrazione in “Quote Quinto”, effettuata a livello centrale, ha interessato circa 36.000 posizioni rispetto alla totalità dei piani di cessione da stipendio (circa 38.000) presenti nei sistemi della Gestione pubblica GPP/SIN. L’INPS chiarisce che ai piani migrati in “Quote Quinto” si applicano le stesse modalità previste dalla procedura per i piani di cessione del quinto della pensione della Gestione pubblica (pertanto, non potrà essere attivata la funzione “accodamento” in quanto non disponibile per i piani di tale gestione).

Migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione privata

La migrazione in “Quote Quinto” ha interessato anche circa 5.000 piani di cessione da stipendio presenti in procedura “Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata” ed è stata completata il 3 gennaio 2023, sempre a livello centrale.

In questo caso, i piani migrati sono contrassegnati sul portale “Quote Quinto” con il prefisso CQS anteposto al “Numero riferimento pratica”. Per ciascun piano è stato generato, a livello centrale, il rispettivo codice “ID PIANO” e si è proceduto a calcolare il rispettivo piano di ammortamento con il “numero delle rate” che corrisponde al quoziente importo da recuperare/importo rata.

Infine, l’INPS comunica che sui nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata gli oneri saranno applicati, a decorrere dal mese successivo a quello della migrazione in procedura “Quote Quinto”, in base al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario all’atto della migrazione.

Fondo Previndai: recepite anche per l’anno 2023, le modifiche della contribuzione 2022



Versamenti contributivi 2023 al Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti-Aziende industriali


Per i Dirigenti a cui viene applicato il CCNL Dirigenti-Aziende industriali, vengono confermate anche per quest’anno, le modifiche dei contributi versati al Fondo di Previdenza complementare Previndai, che sono state applicate sino all’anno 2022, ossia:
– l’aumento del massimale contributivo erogato annualmente fino ad euro 180.000,00;
– la
possibilità, da parte delle Imprese, di sopportare il versamento annuale della contribuzione dovuta al Fondo, fino ad un massimo del 7%, rimanendo a carico del dirigente solo l’1% della medesima, previo accordo tra quest’ultimo e l’Impresa stessa.


Rinnovata altresì l’estensione a tutti gli iscritti al Fondo, del contributo minimo annuo a carico dell’Azienda, pari ad un ammontare di euro 4.800,00.


Nella tabella sottostante, viene riassunto schematicamente quanto sopra specificato relativamente alla contribuzione 2023.


 





















Contribuzione 2023
Anzianità dirigenziale Classe di contribuzione Massimale contributivo Aliquote
Fino a 6 anni Cl. 1, 2, 3 e 4 Sino ad euro 180.000,00 4% Azienda

e


4% Dirigente

Oltre 6 anni

In relazione al limite contributivo minimo, è previsto inoltre: un adeguamento, confrontando i soli contributi aziendali di importo pari ad euro 4.800,00; in caso di cessazione in corso dell’anno, il limite della somma poc’anzi citata, va riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nell’anno d’interruzione del rapporto di lavoro considerando altresì il preavviso, e, qualora fosse, anche la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni ritenuta mese intero; nessun adeguamento deve esser apportato nei casi in cui l’Impresa non debba versare la contribuzione a proprio carico. A tal proposito, è bene ricordare che, l’azienda, è tenuta a destinare il 4% della retribuzione utile, al TFR, nella circostanza in cui, il dirigente, versi la contribuzione minima, pari sempre al 4% della retribuzione utile, al TFR, come previsto dal Contratto Collettivo.
Difatti, qualora egli non dovesse versare alcun contributo al Fondo, ed al tempo stesso volesse conferire il proprio TFR per intero sempre al Fondo, l’azienda non sarà tenuta ad erogare alcunché.


Nella tabella sottostante, è riassunta la situazione prevista per l’anno 2023.


 





















Accantonamento TFR Contribuzione Dirigente Contribuzione Azienda
Integrale sì volontaria (min. 4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

no nessuna contribuzione
Parziale obbligatoria (4%) il maggiore tra

il 4% e 4.800,00 euro

Nessuna modifica è stata poi rinvenuta per quel che riguarda la quota di TFR da versare al Fondo Previndai. Per l’anno 2023, infatti, le quote TFR sono quelle di seguito riportate:


 

















Classi di Contribuzione Quota TFR
Cl. 1 3% della retribuzione utile al TFR
Cl. 2 4% della retribuzione utile al TFR
Cl. 3, 4 e 8 Integrale accantonamento

 


 

CCNL Anas: aumento dei minimi retributivi dal mese di febbraio 2023



Nuovi minimi retributivi per i lavoratori del gruppo Anas


Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Anas, applicato a tutti i dipendenti del gruppo ANAS, e sottoscritto in data 14 dicembre 2022 tra ANAS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA ANAS, UGL Viabilità e logistica, SADA FAST CONFSAL, SNALA CISAL, ha previsto all’art. 98, in coerenza con l’art. 97, co. 4, i nuovi minimi retributivi, in vigore dal 1° febbraio 2023, come riportati nella tabella sottostante.


 


























Livello Minimo
A 2.957,21
A1 2.464,34
B 2.094,72
B1 1.909,84
B2 1.724,98
C 1.416,97
C1 1.232,22

Fondo EBM Salute: apertura campagna di adesione per i familiari NON fiscalmente a carico

Dal 16 gennaio al 28 febbraio 2023 sarà possibile aderire alla campagna promossa dal Fondo EBM Salute per estendere la copertura sanitaria integrativa anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico

A partire dal 16 gennaio è stata prevista la possibilità, anche per il 2023, di estendere la copertura sanitaria integrativa anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico, come previsto dal Regolamento di EBM Salute.
A tal fine sono considerati membri del nucleo familiare NON fiscalmente a carico unicamente:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L. 76/2016 (Art.1, co. 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L. 76/2016 (Art. 1, co. 36-65);
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).
I premi per la copertura sono pari a:
146,00 euro per il/la coniuge/convivente, e
146,00 euro per ogni figlio/a.
La Polizza, con il medesimo Piano Sanitario della lavoratrice o del lavoratore Titolare, sarà valida retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 ottobre 2023.
Sarà possibile estendere la Polizza direttamente dall’Area Riservata EBM Salute nell’apposita sezione “Familiari a Pagamento” seguendo la procedura che genererà il MAV per il pagamento della quota di adesione, come indicato nel Manuale Gestione Familiari NON Fiscalmente a Carico.
La Campagna di Adesione terminerà il 28 febbraio 2023.

Nuova domanda mutui ipotecari, l’INPS rilascia il servizio

L’INPS comunica il rilascio del nuovo servizio di domanda per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (INPS, messaggio 13 gennaio 2023, n. 247).

Gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a decorrere dal 15 gennaio scorso, hanno a disposizione un nuovo iter di presentazione della domanda per ottenere l’erogazione di mutui ipotecari. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio in oggetto in cui si precisano anche le modalità di accesso per l’utenza al nuovo servizio di domanda appositamente rilasciato.

 

I soggetti interessati potranno inoltrare la domanda dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno digitando nel campo di ricerca testuale della home page del sito istituzionale le parole “richiedere la concessione di un mutuo ipotecario”. Dalla pagina che riepiloga le informazioni principali per l’ottenimento della prestazione sarà possibile per l’utente, autenticandosi tramite SPID almeno di II livello, CIE o CNS, cliccare sul pulsante “Accedi al servizio” e, quindi, selezionare la procedura relativa alla “Nuova domanda mutui ipotecari”.

 

Diverse sono le funzionalità che presenta il nuovo iter di presentazione della domanda, tra cui: l’avvio diretto della domanda da parte del cittadino; l’attivazione in parallelo dei controlli applicativi in real-time; la scrittura a sistema dell’esito dei controlli e lo sblocco della funzione di completamento della domanda; il completamento della domanda da parte del cittadino che attiva la funzione di protocollazione e di invio a istruttoria. 

 

E’ consentita la possibilità di proseguire nell’iter di inserimento della domanda anche nell’eventualità di ritardi nella response in esito ai controlli automatici: in attesa del completamento dei controlli, eventualmente rimarrà bloccato il completamento della domanda, ma non l’iter di inserimento della stessa che potrà proseguire.

 

L’utente può consultare, dalla home page del servizio e in qualsiasi fase di compilazione della domanda, la sezione informativa relativa alla prestazione e quella sulla privacy, le FAQ, il video tutorial e il manuale guida.

 

E’ possibile accedere al riepilogo dei campi compilati e procedere in qualsiasi momento alla simulazione del piano di ammortamento.

 

Attraverso la ricezione di notifiche all’interno della propria area riservata, è consentito monitorare l’iter istruttorio della domanda.