Fondenergia: adesione dei familiari fiscalmente a carico

Estesa la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari della prestazione

Il Fondenergia, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL Petrolio, Gas e Acqua e Miniere, ha attivato la possibilità di adesione anche per i familiari fiscalmente a carico dei soggetti beneficiari delle prestazioni. 
L’aderente fiscalmente a carico sarà titolare di una propria posizione individuale, distinta da quella dell’aderente principale (ad. es. del genitore o coniuge già iscritto a Fondenergia). I contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico possono essere dedotti dall’aderente principale, nel limite
massimo di 5.164,57 euro l’anno, tenendo conto di quanto già versato dallo stesso nel suo interesse.
Per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico è previsto un costo di 15,00 euro che sarà applicato da Fondenergia al primo versamento contributivo eseguito a favore del neo aderente.
La procedura di adesione viene realizzata tramite il sito web di Fondenergia.
L’iscrizione dell’aderente familiare decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.
Gli interessati decidono liberamente la frequenza e l’importo dei contributi eseguiti a favore della posizione dell’aderente fiscalmente a carico, tuttavia ciascun versamento deve essere di importo minimo non inferiore a 100,00 euro.
Entro 30 giorni dalla decorrenza dell’adesione a Fondenergia, gli interessati possono esercitare il diritto di recesso. 

Welfare aziendale e conguaglio per datori con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

L’INPS fornisce le istruzioni riguardo alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens (INPS, messaggio 14 febbraio, n. 674).

Dopo aver dato (con il messaggio n. 4616/2022) le indicazioni operative per il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS si rivolge ora ai datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, fornendo le istruzioni per effettuare le analoghe operazioni di conguaglio anche nella sezione <ListaPosPA>.

 

Pertanto, l’Istituto rende noto che, in sostituzione della denuncia già inviata, è necessario trasmettere, per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l’elemento V1, Causale 5, con l’indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, in tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione.

 

All’esito dell’operazione effettuata, a seconda della fattispecie di cui sopra detto, si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest’ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta.

CIPL Metalmeccanica Artigianato – Trento: siglato l’accordo di rinnovo

Aumento dell’indennità integrativa provinciale, regolamentazione del pagamento della malattia e flessibilità tra gli aspetti principali della nuova intesa

Il 13 febbraio 2023 è stato firmato tra l’Associazione artigiani Trentino ed i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil del Trentino l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo all’area meccanica artigianato. Il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Tra le novità la regolamentazione del pagamento della malattia, seppur parziale, per gli operai, pari a 3 giornate di carenza al 60% e successive 6 giornate al 40%
Per la parte economica è stato previsto un aumento dell’indennità integrativa provinciale, pari a 35,00 euro lordi a regime da corrispondere in 2 tranche:
– 15,00 euro lordi dal 1° febbraio 2023;
– 20,00 euro lordi dal 1° gennaio 2024.
L’elemento economico non è assorbibile da futuri aumenti contrattuali nazionali, né da superminimi individuali.
In materia di permessi, da gennaio 2023, tutti i lavoratori a tempo pieno (apprendisti inclusi), maturano 16 ore annue di permesso retribuito che si aggiungono al monte ore previsto dal Ccnl. Le 2 giornate di permesso retribuito in più all’anno diventano esigibili, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale.
Viene altresì disciplinato l’istituto della flessibilità, con precisi vincoli e limiti a tutela dei lavoratori. Le aziende che intenderanno attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso l’Ebat (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
Per l’analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell’impresa del comparto le Parti hanno individuato l’Osservatorio provinciale dell’Area Meccanica.
Il contratto siglato si preoccupa di delimitare in modo netto il perimetro delle aziende che possono applicarlo, al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale. 

CIPL Edilizia Industria-Trento: aggiornata l’indennità di malattia

Nuova previsione indennitaria per operai ed apprendisti non in prova

Il Verbale di Accordo siglato il 6 febbraio 2023, tra Associazione Trentina dell’Edilizia – Ance Trento, Feneal, Filca e Fillea, premessa:
– la previsione contenuta nel CIPL Edilizia del 27 febbraio 2018 art.10,  dell’erogazione, nell’ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Trento a favore degli operai, dell’indennità giornaliera pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia, per eventi di durata fino a 12 giorni;
– la previsione contenuta nel CCNL Edilizia del 18 luglio 2018, in cui è contemplata la corresponsione per gli operai delle prestazioni nella misura dello 0,45% del contributo al Fondo Sanitario e del 25,5% alla Cassa Edile;
aveva considerato l’elargizione dell’indennità giornaliera solo per i primi 3 giorni di malattia.
Invece, a far data dal 1° febbraio 2023, la nuova disciplina ha stabilito che, nei casi in cui la malattia avrà una durata sino a 12 giorni nell’anno solare e limitatamente a 2 eventi, l’Azienda dovrà corrispondere al lavoratore operaio ed all’apprendista non in prova, per i primi 3 giorni, il 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali, mentre, dal terzo evento annuo, non potrà esser corrisposto alcunché.
Da ultimo, tale accordo ha enunciato la conferma delle Parti Firmatarie, dei versamenti al Fondo Sanitario ed alla Cassa Edile di cui sopra, mentre per il computo della malattia sino a 12 giorni, per l’anno 2023, viene considerata la decorrenza dal 1° febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Congedi parentali e di paternità, nuovi codici evento e codici conguaglio

L’INPS ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità come novellati dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 13 febbraio 2023, n. 659).

I nuovi codici evento e codici di conguaglio sono stati introdotti al fine di soddisfare l’esigenza di monitoraggio sulla fruizione dei congedi parentali e di paternità obbligatorio e sui relativi oneri.

 

L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023, mentre la loro validità si riferisce agli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.

 

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

 

I nuovi codici evento relativi ai congedi parentali e di paternità obbligatori, inclusi nel messaggio dell’INPS in commento, riguardano i datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali, i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, le pubbliche amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e, infine, i datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

 

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che devono effettuare la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali, i codici evento di nuova istituzione sono i seguenti:

PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;

PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”; 

PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”; 

PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”; 

PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”; 

PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”; 

TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;

TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. 

 

I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”.  

 

Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il significato di “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”. 

 

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> e, nell’Elemento <CodiceCausale>, devono essere indicati i nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento dettagliatamente elencati nel messaggio in oggetto.