CCNL Metalmeccanica – Industria: chiarimenti sui permessi per motivi sindacali e cariche elettive

Fiom-Cgil, in una nota sindacale, si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali

In ragione della nuova composizione dei gruppi dirigenti è stato chiesto a Fiom-Cigl da diversi territori un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’art. 5 “Permessi per motivi sindacali e cariche elettive” – Sez. Seconda – Diritti Sindacali. 
Afferma il Sindacato che nella formulazione “potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare”, per coloro che “siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici”, le 24 ore non sono da ritenersi il numero massimo di permessi a disposizione, ma invece come riferimento ad ogni singola possibile carica
A titolo di esempio, qualora un delegato sindacale facesse parte sia del direttivo provinciale Fiom sia del direttivo Confederale del proprio territorio, lo stesso ha a disposizione 48 ore a trimestre e non solo 24.
Si applica lo stesso criterio se oltre al direttivo provinciale Fiom facesse parte dell’Assemblea Generale del Comitato Centrale Comitato Fiom. L’unico ambito di competenza escluso riguarda l’ambito regionale, sia a livello di categoria che Confederale. Sono fatte salve le eventuali intese aziendali in materia di monte ore sindacale.
Le nomine negli organismi dirigenti menzionati e le eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che a loro volto comunicheranno all’azienda di cui il lavoratore appartiene.

Fondo Fasa: deroga per l’adesione alla campagna beneficiari fino al 28 febbraio



La deroga è concessa esclusivamente agli iscritti che, già nella scorsa annualità 2022, abbiano formulato l’estensione della copertura assicurativa ai propri familiari 


Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Alimentaristi ha comunicato che per coloro che abbiano dato conferma di adesione alla campagna beneficiari 2023 nei termini previsti del 31 gennaio 2023, è stata concessa la deroga alla scadenza del pagamento del bollettino MAV fino al 28 febbraio 2023.
È altresì stata concessa deroga di adesione campagna beneficiari 2023 fino al 28 febbraio solo ed esclusivamente agli iscritti che abbiano formulato estensione copertura assicurativa ai propri familiari nella scorsa annualità 2022. In quest’ultimo caso è necessario dare conferma cliccando sul campo SI – “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023” presente nell’Area Riservata, sezione Campagna beneficiari 2023. Solo a seguito della “Conferma l’iscrizione per l’anno 2023“, il Fondo FASA provvederà al caricamento dei bollettini MAV da utilizzare per effettuare il pagamento, come da seguente calendario.

























Conferma di iscrizione 2023 Caricamento MAV in Area Riservata
dal al Data 
01/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
08/02/2023 14/02/2023 17/02/2023
15/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
22/02/2023 28/02/2023 03/03/2023

 

Liquidazione TFS al personale universitario destinatario di indennità perequativa

L’INPS fornisce le indicazioni operative per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica destinatario dell’indennità perequativa (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 793).

Come noto, l’articolo 31 del D.P.R. n. 761/1979 prevede in favore del personale universitario – che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università – il diritto a percepire un’indennità “nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità”. 

 

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale.

 

L’INPS si riferisce, nello specifico, al personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all’area medica, e al personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.L. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale.

 

Per tali soggetti, l’importo dell’indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell’indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all’effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto invita le Amministrazioni interessate (Università e Aziende ospedaliere universitarie), a trasmettere, esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell’indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

Pensionati all’estero: parte l’accertamento in vita per il 2023 e 2024

Resi noti i tempi e le modalità della campagna di verifica che si svolgerà in due fasi tra il marzo 2023 e il gennaio 2024 (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 794).

L’INPS ha comunicato la tempistica e le modalità di svolgimento dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati all’estero per gli anni 2023 e 2024. Anche quest’anno la campagna sarà effettuata da Citibank N.A., quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, al fine di assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituire uno strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’indebita percezione delle prestazioni.

Tempi della verifica relativa anni 2023 e 2024

Per quel che riguarda la tempistica di svolgimento dell’accertamento, il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte. La prima fase, riferita al 2023, si svolgerà da marzo a luglio e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e paesi limitrofi. Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 18 luglio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2023.

La seconda fase si svolgerà, invece, da settembre 2023 a gennaio 2024 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 20 settembre 2023 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 18 gennaio 2024. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

Allo scopo di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

I gruppi di pensionati esclusi dall’accertamento

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica, l’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 escluderà alcuni gruppi di pensionati:

– quelli che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco;

– i pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Nel caso dei residenti in Europa, Africa e Oceania è stato ritenuto opportuno non includere nel processo di verifica che la Banca avvierà nel mese di settembre 2023, anche:

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere;

– i pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;

– i residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service Fédéral des Pensions (SFPD). 

Infine, nel messaggio in commento sono riportate le modalità della richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica anno 2023, di produzione della prova dell’esistenza in vita, le possibilità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e l’illustrazione del servizio di supporto di Citibank.

Conguaglio degli ANF a carico dei Fondi di solidarietà e del FIS, istruzioni operative

L’INPS fornisce le istruzioni operative sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà (INPS, messaggio 23 febbraio 2023, n. 795).

Come ben noto, dal 1° marzo 2022 la tutela degli assegni per il nucleo familiare (ANF) è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

 

L’INPS torna a occuparsi delle operazioni di conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 212, della Legge n. 234/2021).

 

Viene innanzitutto precisato che, il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori di cui sopra detto.

 

Nel messaggio in oggetto sono poi fornite le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, parzialmente coincidenti con quelle già date nel messaggio n. 4167/2022 ma con l’istituzione di un nuovo codice causale.

 

Ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

–  nell’elemento <CodiceCausale> deve essere indicato il codice causale di nuova istituzione “L123”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al mese precedente a quello corrente);

 

–  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket” prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

 

–  nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;

 

–  nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

 

L’Istituto ricorda che, in caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.

 

Infine, sono date alcune istruzioni contabili in relazione agli assegni dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.