CIRL Agricoltura-Operai e Florovivaisti Molise: siglato il Verbale integrativo per gli operai agricoli

Salario ed aggiornamento della declaratoria tra le novità previste

Il 14 febbraio scorso, presso la sede del Consorzio di Bonifica Larinese a Larino in Provincia di Campobasso, si sono incontrati i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e delle Organizzazioni di Produttori operanti nel settore agricolo della Regione Molise con le rispettive OO.SS., per il rinnovo del CIRL Agricoltura-Operai e Florovivaisti Molise.
Tale accordo prevede:
– gli aumenti retributivi salariali dell’1% a partire dal 1° gennaio 2023;
– l’aggiornamento della declaratoriå mediante l’aggiunta, tra i profili del Qualificato Super, il seguente Addetti alle incubatrici; selezionatura e speratura, incubazione e schiusa uova e vaccinazione.
Al fine di riallineare le tempistiche previste in ambito nazionale riguardanti la struttura della contrattazione in agricoltura tra il CCNL e il CIRL, il presente Accordo ponte avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2023.
Le Parti s’impegnano altresì, ad avviare i tavoli di confronto per il prossimo rinnovo del CIRL secondo i tempi programmati e stabiliti dalla contrattazione.

 

Eblart: bonus energia di 100,00 euro ai dipendenti delle imprese iscritte

Il Contributo Spese Energia Elettrica (Cee) può essere richiesto fino al 30 settembre

La CNA di Viterbo e Civitavecchia ha deliberato nei giorni scorsi l’erogazione di un bonus energia di 100,00 euro per i dipendenti delle imprese iscritte ad Eblart, Ente bilaterale per l’artigianato del Lazio.
L’intervento è stato erogato al fine di concorrere alle spese sostenute dai dipendenti per le utenze di energia elettrica dell’abitazione di residenza, anche nei casi di contratti intestati al coniuge/convivente.
I rincari delle bollette, affermano le associazioni di categoria del comparto artigiano ed i sindacati dei lavoratori presenti in Eblart, hanno indubbiamente aggravato lo stato di difficoltà delle famiglie e per tal motivo sono state messe a disposizione risorse per circa 180mila euro. 

Sarà possibile richiedere il Contributo Spese Energia Elettrica (Cee) fino al 30 settembre

CCNL Abbigliamento – Industria: aumenti da aprile



Previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore tessile abbigliamento moda


L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritto tra Smi Sistema Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ha previsto la terza tranche di aumenti retributivi a decorrere dal 1°aprile 2023 per i dipendenti del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Di seguito gli importi.



































Livello Importo
8 2.264,68
7 2.136,10
6 2.005,13
5 1.878,36
4 1.786,95
3 bis 1.745,98
3 1.707,25
2 bis 1.657,81
2 1.621,70
1 1.289,04



Rappresentatività sindacale: l’INL avvia la certificazione

L’Ispettorato ha dato inizio alla fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 (INL, comunicato 24 marzo 2023).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha reso noto di aver avviato la fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023, in modo da consentire entro luglio del 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione nazionale di categoria. A tal fine, infatti, il 17 marzo scorso, Confservizi, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.

L’attività di raccolta – uno degli obiettivi rimessi all’INL dalla Convenzione triennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023-2025 – riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d’intenti. In pratica, saranno interessati: CS0001 settore funerario; CS0002 gas – acqua e CS0004 autoferrotranvieri.

Dal 1° settembre 2023 gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta con le modalità illustrate nella nota INL n. 2125 del 22 marzo 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’INL.

Le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero

Individuati i valori delle paghe da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi opera fuori dell’Italia (INPS, circolare 23 marzo 2023, n. 33).

L’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 28 febbraio 2023 (allegato alla circolare in commento) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori operanti all’estero. Con l’occasione, l’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

Le disposizioni (D.L. n. 317/1987) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Vengono, pertanto, esclusi gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito con il quale è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020, la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ai quali si applica la normativa comunitaria.

Il meccanismo delle retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2023 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al riguardo (circolare n. 72 del 21 marzo 1990) è che, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori delle retribuzioni, espressi in euro, sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2023, allegate alla circolare INPS in questione e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro. Le tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, l’INPS precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

A chi si applicano le retribuzioni convenzionali

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Peraltro, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

La circolare in commento, quindi, elenca i paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Infine, la circolare in oggetto include i casi particolari in cui i criteri illustrati possono subire delle variazioni (passaggi di qualifica, mutamenti di trattamento economico nel corso del mese, maturazione di compensi variabili) e le modalità di regolarizzazioni contributive per i datori di lavoro che nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della medesima circolare.