Patologia asbesto-correlata e mesotelioma non professionale: istruzioni sulle erogazioni INAIL

L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

 

Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

 

1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

 

I beneficiari di questa prestazione sono:

 

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

 

Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

 

Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. 

 

2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

 

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

 

I beneficiari della suddetta prestazione sono:

 

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;

b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

 

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.

 

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

 

Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

 

Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

 

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC. 

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione



Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 


Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.






































Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Cadiprof: nuove prestazioni sanitarie 2023

Erogate le prestazioni sanitare per i lavoratori degli Studi Professionali

Il Fondo Cadiprof, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale a cui si applica il CCNL Studi Professionali, prevede per l’anno in corso, in favore di tutti gli aderenti, il rinnovo del Pacchetto Famiglia, nonché l’inserimento di nuove prestazioni sia nel suddetto Pacchetto, sia nel Piano Sanitario. Di seguito si elencano le novità.
Piano Sanitario: negli accertamenti diagnostici del piano sanitario vengono inserite due nuovi prestazioni: una erogata in modalità di convenzione con UniSalute ed una in modalità di rimborso. Queste sono la Densitometria Ossea (Moc) e l’Isteroscopia Diagnostica.
Vengono sospese invece quelle legate all’emergenza Covid-19, ossia le indennità dovute in seguito al ricovero per positività al virus. Gli aderenti hanno comunque la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate per realizzare test sierologici e tamponi presso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, rivolgendosi alla centrale operativa per ricevere le opportune indicazioni.
Si ricorda che, tutte le disposizioni e tutti i dettagli delle garanzie sono disponibili nella sezione piano sanitario del sito.
Pacchetto Famiglia: rinnovati per tutto il 2023 i progetti sperimentali relativi al rimborso spese per l’assistenza dei figli non autosufficienti senza connotazione di gravità, al rimborso spese per la consulenza psicologica ed al rimborso per gli aderenti del trattamento dell’emicrania cronica mediante anticorpi monoclonali, attraverso un incremento dei massimali.
Si conferma in modo definitivo e con rinnovo annuale, il rimborso vaccinazioni per ogni iscritto, coniuge e figli, nonché la garanzia rimborso lenti da vista per gli aderenti con ripetibilità della richiesta ogni due anni e un extra massimale di rimborso in caso di acquisto delle lenti presso i negozi della rete appartenente a Cadiprof.
Infine, si introduce un nuovo progetto sperimentale: il rimborso per gli iscritti di plantari ortopedici.
Per saperne di più, si invita a visitare le specifiche sezioni del sito nel pacchetto famiglia.
In merito alle garanzie gravidanza del piano sanitario UniSalute, indirizzate alle lavoratrici aderenti a Cadiprof in gravidanza, ed alle garanzie paternità del pacchetto famiglia Cadiprof rivolte invece a coloro che risultano iscritti per la loro coniuge o convivente in gravidanza, le spese sanitarie legate al monitoraggio della gravidanza rimborsabili risultano essere le visite specialistiche ginecologiche, le ecografie ostetrico-ginecologiche, compresa l’ecografia morfologica, le analisi clinico chimiche, il test e le indagini genetiche, quali bi-test, amniocentesi, villocentesi, esami prenatali su Dna fetale.
Convenzioni: per tutto il 2023, sono rinnovate le convenzioni che il Fondo ha realizzato per i propri iscritti con UniSalute, UnipolMove, ecc.
Da ultimo preme ricordare che quelle attive possono esser reperite sul sito nella sezione Convenzioni.

Le istruzioni applicative dell’INPS per l’incremento delle pensioni



L’Istituto ha reso note le indicazioni per l’aumento dei trattamenti di importo pari o inferiori al minimo, per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 35).


L’INPS ha diffuso le istruzioni applicative in materia di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, riconosciuto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante. L’aumento, in particolare, è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento che afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.


Sono invece escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.


La misura dell’incremento


L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari. L’incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.


L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS che si rammenti per il 2023 è pari a 563,74 euro. Un esempio di calcolo è il seguente:



CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023






INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per il 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.


Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente tabella. Ad esempio:



IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300 euro

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023







INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.


Pagamento e trattamento fiscale


Nella circolare in commento, seguono, inoltre, le indicazioni sulle modalità di pagamento (gli importi saranno corrisposti con la stessa cadenza della pensione), il trattamento fiscale (le somme sono fiscalmente imponibili, mentre gli incrementi non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito). Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.