Lavoratore padre in congedo e dimissioni, spetta il ticket di licenziamento

L’INPS fornisce precisazioni riguardo al trattamento contributivo che spetta al lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità, con indicazioni operative per i datori che devono versare il ticket di licenziamento (INPS, messaggio 12 aprile 2023, n. 1356).

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012 a carico del datore di lavoro, che è tenuto a corrispondere il cosiddetto ticket di licenziamento.

 

Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore padre costituiscono causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

 

In particolare, l’obbligo contributivo in argomento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. n. 151/2001), sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001).

 

Si ricordi che il congedo di paternità obbligatorio prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio e la sua durata è aumentata a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice  ed è riconosciuto anche in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

 

Nell’ipotesi di dimissioni del padre lavoratore durante il congedo di paternità obbligatorio:

 

– il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai 2 mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;

 

– l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.Lgs. n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.

 

L’INPS precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in commento, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del medesimo messaggio, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

L’obbligo di corrispondere il ticket di licenziamento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.

 

Infine, vengono date le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens: i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.151/2001”.

 

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi, come detto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

 

CCNL Commercio Cooperative: erogati gli acconti assorbibili su futuri aumenti contrattuali



Con il mese di aprile, corresponsione degli acconti ai lavoratori in forza dal 12 dicembre 2022


Il Verbale di Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2022, tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell’Utenza-Confcooperative Consumo e Utenza, Associazione Italiana Cooperative di Consumo-A.G.C.I. Agrital, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi-Filcams-Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo-Fisascat-Cisl­, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi-Uiltucs-Uil, per i soli lavoratori di Settore ed in forza alla data del 12 dicembre 2022, prevede con il mese di aprile, l’erogazione di una quota pari ad euro 30,00 al IV livello, e riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Nella tabella sottostante vengono riportati gli importi di cui trattasi.
































Livelli Incremento mensile
Quadri 53,13
I 48,33
II 42,08
III S 37,50
III 34,79
IV S 32,29
IV 30,00
V 27,08
VI 20,83



CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): corresponsione della 1ª tranche di Una Tantum



Prevista per l’anno 2023 l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondersi in 2 tranche


Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione nell’anno 2023 di un importo Una Tantum, suddiviso in 2 tranche. La 1ª tranche deve essere corrisposta nel mese di aprile con le seguenti modalità:
– lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020: 100% dell’Una Tantum;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2021: Una Tantum proporzionata per il periodo lavorato, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023: non hanno diritto all’Una Tantum.


 































Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita













Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

CIPL Edilizia Industria – Frosinone: EVR 2023



Effettuata la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e la determinazione degli importi 


Come stabilito dal Verbale di Accordo Edilizia Industria – Frosinone sottoscritto l’11 aprile 2016 l’Ance Frosinone e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno verificato la sussistenza degli indicatori territoriali e hanno proceduto alla conseguente determinazione degli importi erogabili.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati del triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Inoltre, ogni azienda deve procedere al raffronto dei seguenti parametri aziendali relativi al triennio 2022/2021/2020 con quelli relativi al triennio 2021/2020/2019:
ore denunciate in Cassa Edile;
volume d’affari IVA.
Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% .
Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
Si precisa che l’E.V.R. spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.



















OPERAI
Livello Importo orario 4%
IV° Livello 0,26 euro
III° Livello 0,25 euro
II° Livello  0,22 euro 
I° Livello  0,19 euro 



























IMPIEGATI
Livello Importo mensile 4%
VII° Livello 65,23 euro
VI° Livello 58,71 euro
V° Livello 48,92 euro
IV° Livello 45,66 euro
III° Livello 42,40 euro
II° Livello 38,16 euro
I° Livello 32,61 euro

Il Cdm approva il Def: via libera al taglio contributivo per redditi medio-bassi

Il Documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei ministri prevede il mantenimento del deficit al 4,5% per il 2023 (Consiglio dei ministri, comunicato 11 aprile 2023, n. 28).

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) con l’obiettivo di sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché il contenimento dell’inflazione. In particolare,  il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente al 4,5% permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno.

Nelle intenzioni dell’esecutivo, il provvedimento di taglio persegue l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e di contribuire alla moderazione della crescita salariale. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5%, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7% del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette “politiche invariate a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica. Il deficit è previsto al 3,0% nel 2025, mentre l’obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5%.

Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9% nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6% – e quindi all’1,4% nel 2024, all’1,3% nel 2025 e all’1,1% nel 2026.

Il governo prevede che grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0% quest’anno e all’1,5% nel 2024.