Due decreti per la lotta al lavoro nero

Un provvedimento istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, l’altro aggiorna ne aggiorna il Piano nazionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2023).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il D.M. n. 57/2023 e il D.M. n. 58/2023: entrambi i provvedimenti perseguono l’obiettivo della lotta al lavoro sommerso. Il primo decreto, il n. 57, istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, entrato in vigore il 21 dicembre 2022, oltre che di vigilare sul rispetto del percorso attuativo allegato al provvedimento. Il decreto n. 58, invece, aggiorna proprio il medesimo Piano, inserendo uno specifico paragrafo dedicato alle azioni volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozioni di azioni di politica attiva. 

Peraltro, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2023 degli avvisi relativi ai due decreti, si è concluso formalmente la verifica da parte della Commissione Europea del conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR di competenza del Dicastero per quanto riguarda la fase di cosiddetto assessment.

Per quel che riguarda la composizione del Comitato per il contrasto del lavoro sommerso, si segnala che a presiederlo è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o un suo delegato), mentre nella sua composizione si prevedono rappresentanti del Ministero stesso, coinvolti per competenza nell’attuazione del Piano, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ISTAT, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte esperti nominati dal Ministro del lavoro in possesso di particolare competenza ed esperienza, oltre che 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato interagirà con le task force e i gruppi di lavoro cui è demandata per competenza l’attuazione delle specifiche linee d’azione; presidierà l’avanzamento dei lavori per la costruzione e il monitoraggio degli indicatori relativi alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro e all’incidenza del lavoro sommerso, assicurando infine le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato.

Le prime attività da monitorare per il Comitato al suo insediamento saranno:

– la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell’interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, detentori a vario titolo di dati relativi al fenomeno del lavoro sommerso;
– la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale che si avvalga del Tavolo operativo nazionale per la pianificazione operativa della vigilanza;
– l’avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell’Affidabilità Contributiva (ISAC);
– l’attività di formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l’Impiego;
– la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
– l’elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi relativi alla sanzione amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore.

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, indicazioni per le autorizzazioni

L’INL fornisce indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi nel caso in cui manchi l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU per l’installazione degli impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (INL, nota 14 aprile 2023, n. 2572).

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali: lo stabilisce l’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 nell’ambito delle disposizioni che tutelano, tra l’altro, la libertà e dignità dei lavoratori. Sempre il medesimo comma citato, prevede che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

L’INL, nella nota in oggetto, ribadendo che l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal Legislatore, ricorda che, conseguentemente, l’eventuale procedura autorizzatoria è condizionata alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse.

 

La carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) non possono essere supplite nemmeno dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata.

 

Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

 

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

 

Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l’INL sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

 

Infatti i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo più volte sull’argomento, ha precisato che i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970. Di conseguenza, l’accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati. 

 

Considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo “strumento” di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti, l’INL ritiene che non sia necessario richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l’impianto.

 

Alle prestazioni lavorative sviluppate tramite piattaforme digitali si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati e anche per gli autonomi.

 

Le garanzie sancite dal citato articolo 4 (procedura concertativa o autorizzatoria) si applicano anche all’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonchè ai sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati nelle sale da gioco dai soggetti concessionari o autorizzati ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.  

 

CCNL Scuole materne (Fism): prima tranche dell’Una Tantum a maggio

A tutto il personale in forza al 1° settembre 2022 con la retribuzione di maggio verrà erogato il 50% dell’importo totale pari a 188,50 euro

Il Verbale di Accordo del 30 giugno 2022 sottoscritto da Fism-Federazione Italiana Scuole Materne e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola-Rua, Snals-Confsal ed applicabile al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism ha previsto per tutti i dipendenti  in forza al 1° settembre 2022 una somma a titolo di Una Tantum pari a 188,50 euro.
Tale somma è dovuta a copertura dei periodi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, così suddivisa:
– periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 104,00 euro
– periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021: 84,50 euro.
 Verrà corrisposta per il 50% con la retribuzione del mese di maggio ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre e sarà proporzionata in base all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

 

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): a maggio la seconda tranche di Una Tantum



Con la retribuzione di maggio è prevista l’erogazione di un importo di 50,00 euro al livello C2, da riparametrare per gli altri livelli


Con il rinnovo del contratto siglato il 6 ottobre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, Anav e Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum, a copertura del periodo pregresso (1° gennaio 2021-30 settembre 2022).
Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, ossia 6 ottobre 2022, viene erogato un importo forfettario di 100,00 euro al livello C2, riparametrato secondo la scala parametrale vigente (100-200) e senza alcun effetto di trascinamento.
La predetta somma di 100,00 euro, da rapportarsi ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, è corrisposta in 2 tranches di pari importo di 50,00 euro, da erogarsi rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di:
novembre 2022;
maggio 2023.
Gli importi forfettari, da riproporzionare in caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell’IVC, nonché dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza al 6 ottobre 2022 il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto, ivi comprese eventuali proroghe.
Gli importi (riparametrati) da corrispondere con la retribuzione del mese di maggio 2023 sono i seguenti.






































Livello Importo
A 1 74,62
A 2 70,15
B 1 63,44
B 2 60,45
B 3 57,83
C 1 56,72
C 2 50,00
C 3 46,64
C 4 37,31
Q 1 74,62
Q 2 74,62

CCNL Artigianato e PMI Forlì-Cesena e Rimini: stabilito importo EVR



Definite le cifre dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023 per i dipendenti del Comparto 


Le Associazioni Datoriali Artigiane (Cna Costruzioni della Provincia di Forlì-Cesena e di Rimini e Confartigianato Forlì, Cesena e Rimini) e le sigle sindacali di Settore (Feneal-Uil di Cesena-Forlì, Feneal-Uil Rimini, Filca-Cisl della Romagna, Fillea-Cgil di Forlì-Cesena e Fillea-Cgil di Rimini) hanno stabilito l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, all’interno del rinnovo del Contratto Integrativo Interprovinciale, nel quale rientrano i dipendenti delle imprese edili che applicano il CCNL Artigianato e delle P.m.i.
I due parametri aziendali da prendere in considerazione per l’erogazione dell’EVR al 100% sono: le ore ordinarie denunciate alla Cedaiier, per le imprese con solo “impiegati” (ore lavorate), e volume d’affari ai fini IVA. Qualora uno dei due parametri aziendali dovesse essere negativo, o invariato ed uno negativo, l’Elemento Variabile della Retribuzione sarà erogato al 50%.
L’emolumento viene riconosciuto a partire dalla busta paga del mese di giugno, diviso in 12 mensilità, spalmate fino a maggio 2024. Per quel che riguarda i lavoratori “apprendisti”, l’EVR sarà riproporzionato applicando l’aliquota dell’85% rispetto a quello spettante ai lavoratori qualificati. Per i lavoratori “part-time”, invece, l’EVR viene erogato sulla base del relativo orario di lavoro contrattuale.
Nella fattispecie, l’Elemento Variabile della Retribuzione per i lavoratori del Settore Artigianato e P.m.i. è di:
























































Livello  EVR 3,5% Valore al 100%

dagli indicatori territoriali 

100%

con 2 indicatori Aziendali positivi 

50%

con 1 indicatore Aziendale positivo

1 397,83 397,83 397,83 198,92
2 465,21 465,21 465,21 232,61
Muratore 1° 491,27 491,27 491,27 245,64
3 517,32 517,32 517,32 258,66
4 556,66 556,66 556,66 278,33
5 596,84 596,84 596,84 298,42
6 716,13 716,13 716,13 358,07
7 802,81 802,81 802,81 401,41