CCNL Turismo (Federturismo): il punto sulle trattative

Tra i punti discussi il fenomeno della terziarizzazione e le richieste dei sindacati per accelerare il confronto 

Si sono incontrate il 7 giugno Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, al fine di proseguire il confronto iniziato lo scorso 2 maggio, per il rinnovo del CCNL  applicabile ai dipendenti da aziende dell’Industria Turistica.
Primo tema discusso durante il confronto è stato il fenomeno della terziarizzazione, a tal proposito i sindacati hanno confermato la loro contrarietà rispetto al sistema di outsourcing, fortemente utilizzato dal settore negli ultimi anni. 
I sindacati hanno, inoltre, richiesto di accelerare il confronto sulla parte normativa ed economica, anche a fronte degli ottimi risultati raggiunti dalle aziende.
Le trattative continueranno il prossimo 19 giugno (terziarizzazioni e relazioni sindacali) e il prossimo 12 luglio (relazioni sindacali e diritti individuali).

CCNL Enel, definito il Premio aggiuntivo 2023

Sono stati definiti gli importi relativi al Premio aggiuntivo per il personale Enel

Proficuo incontro tra le OO.SS. nazionali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil ed Enel X che, il 31 maggio scorso, hanno sottoscritto il verbale di accordo concernente il Premio aggiuntivo 2023, cassa 2024, per i lavoratori della funzione Business to Government per le Unità Smart Lighting And Smart City e dell’Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering. Ad essere interessati dal Premio sono 150 dipendenti della struttura tecnica, suddivisi all’interno delle varie Strutture Territoriali e circa 20 tecnici progettisti. Rispetto allo scorso anno, il Premio è migliorato in quella che è la propria struttura che è stata modificata per accogliere e mettere in pratica al meglio le specificità di commessa entro le quali si va ad intervenire. Sono stati aumentati gli importi di alcune piste ed è stato determinato un meccanismo volto a premiare le attività complessive delle singole strutture territoriali. Il Premio è composto da tre piste:
– “Lavorato”: pari al 60% del Premio totale, per un importo di 150.000 euro per il 100% conseguito e riferito a tutto quello che viene realizzato nell’arco del 2023. L’importo viene erogato in proporzione alla percentuale dei dipendenti presenti nelle strutture territoriali dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Giacenze di magazzino”: pari al 30% del Premio totale, per un importo di 75.000 euro per il 100% conseguito e riferito all’abbassamento del valore delle scorte a magazzino per ciascuna sede territoriale. L’importo viene erogato con importi uguali tra tutti i dipendenti a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Smart City”, pari al 10% del Premio totale, per un importo di 30,000 euro per il 100% conseguito, e relativo alla realizzazione di impianti tecnologici nei vari comuni dove opera Enel X. Questa parte del Premio viene suddivisa con importi uguali tra tutti i colleghi a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City.

I progettisti godono di una premialità con importi incrementati da 30.000 a 35.000 euro per il 100% del conseguito. Ad essere aumentato è anche l’importo complessivo del bonus aggiuntivo di 5.000 euro che è assegnato alla pista “Giacenze di magazzino”. Per il personale Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering, il premio maturato è erogato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo assegnato con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2023. Il premio maturato è in funzione del raggiungimento del budget dei “capex”, nella misura dell’80% (64.000,06 euro), del 90% (72.000,07 euro), del 100% (80.000,00 euro) e del 150% (86.710,24 euro).

Corsi di formazione per RLS: frequenza obbligatoria e assenze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l’articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”.

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.

 

CCNL Scuola Pubblica-Personale Ata: proseguono i negoziati

Aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso per il personale di settore

Tenutosi lo scorso 7 giugno un nuovo confronto per il rinnovo contrattuale 2019-2021 del Comparto “Istruzione e Ricerca”, concernente gli ordinamenti professionali del personale Ata.
L’Aran ha iniziato le trattative approfondendo la revisione del sistema di classificazione del personale Ata e sollecitando, sulla base del modello presentato nella riunione antecedente, le proposte di miglioramento e integrazione che le OO.SS. ritengono necessarie al fine di arrivare ad una conclusione della trattazione.
La Flc-Cgil ha avanzato diverse proposte in merito, con come scopo quello di precisare e migliorare il testo contrattuale, nonché fornire garanzie di valorizzazione professionale ed economica per tutto il personale impiegato nel settore.
Le proposte hanno riguardato l’aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso alle diverse aree professionali.
E’ stato altresì richiesto, che tra i titoli di accesso ai diversi profili venga previsto, oltre all’attuale titolo, anche il possesso di competenze informatiche certificate, facendo salve le posizioni di chi è già inserito nel sistema di assunzione.
Sempre per i Dsga con incarico di elevata qualificazione, si è richiesto l’aumento e la quantificazione già presente nel CCNL, del compenso in caso di reggenza su altra scuola che in ogni caso non può gravare sul fondo scuola. L’affidamento di questo incarico deve tener conto della disponibilità degli interessati. Resta ferma la proposta avanzata dalla Flc-Cgil di aumentare l’indennità di direzione parte fissa e variabile, escludendo correlazioni tra l’aumento dell’indennità e la valutazione dei risultati conseguiti dal Dsga, come richiesto da altre OO.SS.
Di primaria importanza risulta poi essere la definizione nella disciplina contrattuale dei termini e delle modalità dei requisiti necessari per poter accedere ai passaggi verticali da A ad As e da B a D. Questa sembra essere un’occasione storica che getta le basi per l’innalzamento graduale dei profili A e B verso le aree immediatamente superiori. La mancata attivazione dei passaggi verticali verrebbe considerata una non risposta ai bisogni di crescita professionale del personale Ata, lasciando inutilizzati circa 37milioni di euro.
Inoltre è stato definito a livello nazionale, il compenso per alcuni incarichi specifici di Area A e B, stante la loro funzione.
Ciò a cui si auspica è la semplificazione del sistema delle posizioni economiche, utilizzando le risorse messe a disposizione ed altresì, attribuendole al personale che ne fa richiesta, previo superamento di una prova selettiva attraverso dei test a cui fa seguito l’attività formativa da rimodulare in base al profilo. In aggiunta, si comunica che alle posizioni economiche va riconosciuta una tredicesima quota attualmente inesistente.
Con l’occasione l’Aran ha fatto presente, che le attuali posizioni economiche per il personale Ata vanno confermate, ma il meccanismo che ha regolato fino ad oggi l’attribuzione delle posizioni economiche va senza dubbio semplificato al fine di rendere nuovamente accessibile a tutto il personale interessato la possibilità di beneficiare di un miglioramento economico che valorizzi l’esperienza professionale acquisita.
Circa i Dsga si suole ribadire, che l’incarico di elevata qualificazione (eq) ha durata triennale, ma questo non fa venir meno il diritto del titolare di mantenere la continuità sul medesimo posto di lavoro fino alla cessazione del rapporto lavorativo, a meno che l’interessato ritenga di spostarsi su altra sede vacante in base alle disposizioni che regolano la mobilità di tutto il personale scolastico.
Terminato l’incontro, l’Agenzia ha affermato la condivisione delle proposte avanzate, riservandosi di predisporre un nuovo testo contrattuale in grado di recepire tali proposte compatibili con il nuovo ordinamento.

Assegni nucleo familiare, la rivalutazione degli importi

L’INPS ha reso noti i nuovi livelli reddituali relativi alla misura per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 (INPS, circolare 9 giugno 2023, n. 55).

Data la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, pari all’8,1%, l’INPS con la circolare in commento ha comunicato la rivalutazione dell’indice dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare (ANF), in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

I nuovi livelli di reddito familiare sono finalizzati ovviamente alla corresponsione dell’Assegno alle diverse tipologie di nuclei, tenendo conto che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 230/2021 che ha istituito  l’Assegno Unico e universale per i figli a carico, i nuovi livelli di reddito familiare dell’ANF riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono state pubblicate in allegato alla circolare in oggetto. 

L’INPS comunica anche che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.