Le disposizioni urgenti del governo su lavoro, assunzioni e mondo dello sport 

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno prevede una articolata serie di interventi (Consiglio dei ministri, comunicato 15 giugno 2023, n. 39).

La riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la previsione di assunzioni in diversi settori della pubblica amministrazione, disposizioni di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese e agli enti non commerciali: queste sono alcuni degli interventi approvati nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 nel quadro di provvedimenti più generali relativi all’organizzazione della pubblica amministrazione, del settore dello sport e del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre che nell’ambito di norme di recepimento delle direttive europee.

Ministero del lavoro e PA

Tra i provvedimenti adottati dal governo si segnala la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Inoltre, si stabiliscono le assunzioni a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

Inoltre, sono previste norme per la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, oltre che indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria e risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Lavoratori autonomi e dipendenti

Il decreto-legge sopra citato non interviene soltanto nel settore della pubblica amministrazione, ma include la previsione un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

Invece, per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, nell’ambito un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023, del 9 marzo 2022, si prevede l’adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il mondo dello sport

 

Sul versante dello sport, è prevista la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche e sul piano fiscale un’esenzione dall’IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Per le società sportive professionistiche, c’è da registrare che solo solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Inoltre, le medesime società professionistiche saranno sottoposte a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato. Inoltre, le norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo.

 

 

 

CCNL Ceramica-Industria: varata la piattaforma

Aumento dei salari e delle maggiorazioni per lo straordinario festivo e notturno tra le richieste dei sindacati

Il 14 giugno, in vista della scadenza prevista a fine mese, i delegati dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Ceramica-Industria applicabile ai dipendenti delle imprese industriali produttrici di piastrelle di ceramica, di materiali refrattari, di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
A livello economico, per il triennio dal 1° luglio 2023  al 30 giugno 2026, sono stati richiesti un aumento salariale complessivo di 260,00 euro al livello di inquadramento D1 e l’incremento delle maggiorazioni relativo al lavoro festivo e lavoro notturno.
Per quanto riguarda la parte normativa, invece, è stata richiesta la rivisitazione del sistema classificatorio, con l’introduzione di figure professionali, già utilizzate e non previste nelle declaratorie contrattuali. 
Sulla formazione, i sindacati hanno previsto delle ore specifiche, durante l’attività lavorativa dedicate a percorsi per acquisire nuove competenze, anche in tema di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda, invece, i diritti individuali, si vuole migliorare la disciplina del congedo per malattie dei figli; dei permessi parentali; dei  permessi per le vittime di violenza di genere e del periodo di comporto per malattie degenerative ed invalidanti.

Cassa Edile Cagliari: erogati nuovi sussidi e rimborsi

Dal 1° giugno 2023 raddoppiano le prestazioni extracontrattuali per il personale di aziende del settore edile

La Cassa Edile della provincia di Cagliari e Sardegna Meridionale comunica che dal 1° giugno 2023 raddoppiano gli importi delle prestazioni extracontrattuali riservate al personale di aziende regolarmente aderenti alla Cassa Edile. Trattasi di un miglioramento senza precedenti e che dà ulteriori incrementi di importi apportati già nel luglio 2022.
Tra le prestazioni si enunciano:
– il sussidio di natalità pari ad 600,00 euro per ogni figlio che sia nato, adottato o in affidamento;
– il rimborso per spese scolastiche effettuate fino ad un massimo di euro 150,00 per ogni figlio a carico;
– il rimborso spese per campi estivi passa da 200,00 euro annui ad un massimo pari a 400,00 euro;
– rimborsi per conseguimento di patenti conduzione mezzi di tipo C, C1, D1, E, fino ad un massimo di 600,00 euro annui e, in caso di rinnovo, fino a 300,00 euro.
A queste, vengono aggiunte altre due nuove prestazioni:
– voucher di un ammontare pari a 500,00 euro annui per soggiorno e cure termali presso strutture convenzionate, riservato ai lavoratori che abbiano più di 65 anni;
viaggio turistico-formativo-culturale presso il SAIE, fiera annuale dedicata al settore edile a favore dei lavoratori più giovani in servizio presso imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
Si precisa che tali importi si intendono per eventi tenuti a partire dal 1° giugno 2023, oppure tenendo conto della data riportata sull’atto di matrimonio, nascita, affidamento, adozione o sulla fattura o scontrino.
Per tutti gli eventi avuti prima della data summenzionata, valgono le quote previste dal Regolamento in vigore fino al 30 maggio 2023.
Per poter accedere alle prestazioni, previa verifica dei requisiti richiesti, si deve necessariamente compilare l’apposito modulo allegando la documentazione domandata per la prestazione di cui si intende usufruire.
Si ricorda che la domanda può essere inoltrata anche per e-mail sul sito della Cassa Edile della provincia di Cagliari.
Da ultimo si comunica che per ulteriori dettagli si può consultare il nuovo Regolamento delle prestazioni extracontrattuali 1° giugno 2023.

CIPL Edilizia Industria – Belluno: siglato il rinnovo

Previsti EVR, premio fedeltà e bonus alta quota

Il 23 maggio scorso è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini che prestano servizio nella provincia di Belluno. Intorno al tavolo concertativo si sono riunite le sigle sindacali di Feneal-Uil Veneto-Treviso, la Filca-Cisl di Belluno-Treviso e la Fillea-Cgil di Belluno insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed hanno firmato l’integrativo 2023 del CCNL 3 marzo 2022. Il nuovo contratto interessa alcune migliaia di lavoratori che operano nel Bellunese ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Le principali novità riguardano la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, con il riconoscimento dell’emolumento anche per l’anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’innalzamento a 12,00 euro dell’indennità di pernottamento in caso di trasferta, un ulteriore premio di fedeltà correlato alla permanenza duratura di un lavoratore presso la stessa azienda, in previsione per il 2025. In soldoni, si premia con 3,00 euro ogni giornata, oltre la 141esima, svolta nella stessa ditta nell’arco dell’intero anno solare. Il bonus si aggiunge all’indennità di alta montagna, già riconosciuta su unità orarie per chi lavora ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri.

CCNL Istituzioni Socio Assist. (Anaste-Confsal): cambia la disciplina dell’apprendistato

Con il verbale sottoscritto il 28 aprile scorso sono state introdotte modifiche all’istituto dell’apprendistato e della malattia

E’ stato diffuso nei giorni scorsi il verbale sottoscritto il 28 aprile 2023 da Anaste e Ciu, Snalv Confsal, Confsal, Cse, Cse Sanità, Cse Fulscam, ad integrazione e sostituzione di alcuni istituti disciplinati nel CCNL del 27 dicembre 2022.
In primo luogo si segnala che, in relazione alla disciplina dell’apprendistato (art. 22), sono state aggiornate le progressioni retributive, ossia:
–  per contratti di durata fino a 12 mesi per le qualifiche dal liv. 1 a 5: dal 1° al 6° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 7° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
– per contratti di durata fino a 32 mesi per le qualifiche dal liv. 6 a 10; dal 1° al 28° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire; dal 29° mese: 95% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Si ricorda che il trattamento economico per gli apprendisti, come già previsto nel CCNL, consiste in una percentuale rispetto al minimo contrattuale mensile conglobato previsto dal CCNL, con riferimento al livello di inquadramento della qualifica per la quale è svolto l’apprendistato. Al termine dell’apprendistato l’inquadramento e la retribuzione sono quelli corrispondenti alla qualifica eventualmente conseguita. 
Dal punto di vista della malattia l’art. 62 è stato sostituito, prevedendo che per i primi 3 giorni di carenza di ogni evento di malattia dal 1° al 4° compreso, per ciascun anno di calendario, il datore di lavoro garantirà al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera nelle seguenti ipotesi:
a) ricovero ospedaliero, comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi;
b) day-hospital;
c) emodialisi;
d) patologie gravi di natura cardiovascolare e cerebrale;
e) patologie oncologiche;
f) sclerosi multipla o progressiva;
g) Patologie gravi e continuative, che comportino terapie salva-vita periodiche;
h) periodo di assenza trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in ipotesi di infezione da Covid-19; fatto salvo differente inquadramento o regolamentazione della fattispecie da parte di disposizioni di legge, regolamento o determinazioni dell’Ente previdenziale competente; 
h) eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 5 giorni.
Ad eccezione ed in assenza delle ipotesi che precedono:
a) il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti un’indennità, per carenza, pari al 90% della retribuzione giornaliera, con riferimento al 1° evento morboso di ciascun anno di calendario;
b) un’indennità, per carenza, pari al 75% della retribuzione giornaliera con riferimento al 2° evento morboso di ciascun anno di calendario; 
c) alcuna indennità, per carenza, sarà corrisposta dal 3° evento in poi. 
Inoltre il datore di lavoro corrisponderà al dipendente: 
– dal 4° al 20° giorno, un’integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS, sino al raggiungimento dell’80% della retribuzione giornaliera; 
– dal 21° giorno e sino al raggiungimento del periodo di comporto un’integrazione dell’indennità posta carico dell’INPS sino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera.
Nessuna indennità per carenza o integrazione dell’indennità posta a carico dell’INPS è riconosciuta al lavoratore a partire dal 5° evento di malattia compreso, per ciascun anno di calendario: 
– ad eccezione delle ipotesi di day hospital, ricovero ospedaliero comprensivo dei conseguenti giorni di prognosi, patologie oncologiche, sclerosi multipla o progressiva o giorni di assenza per malattia necessari alla somministrazione al lavoratore di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, ecc.), o quelli di assenza dovuti alle conseguenze direttamente collegate alla somministrazione di dette terapie, il tutto ove debitamente e adeguatamente certificato nello specifico; 
– nelle ipotesi in cui a fronte di accertamenti compiuti dagli Enti ed Istituzioni competenti, tali ultimi non riconoscano alcuna indennità allo stesso lavoratore o la riconoscano in misura ridotta;
– ove l’assenza sia ritenuta ingiustificata all’esito di regolare esperimento della procedura disciplinare ai sensi dell’art. 91 del CCNL;
– nei casi in cui il lavoratore abbia richiesto di usufruire di aspettativa non retribuita per malattia, disciplinata dall’art. 64 del CCNL. 
Si segnala inoltre che l’art. 71, co. 2, relativo all’indennità di vacanza contrattuale è stato sostituito, con la previsione secondo cui a copertura del periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL, è corrisposto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 300,00 euro. Tale istituto spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL 27 dicembre 2022, e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022. Per le assunzioni decorrenti nel predetto periodo gli importi saranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata l’attività lavorativa durante il periodo 2020-2022, secondo i seguenti scaglioni
– assunzione nel corso del 2020: 300,00 euro;
– assunzione nel corso del 2021: 200,00 euro;
–  assunzione nel corso del 2022: 100,00 euro.
Tali importi saranno erogati in 15 tranche mensili, comprensive della tredicesima mensilità, da Gennaio 2023 fino a Febbraio del 2024. 
In merito all’indennità professionale, l’art. 70, co. 2, è stato sostituito con la previsione secondo cui, con riferimento al solo personale con qualifica o con mansione di infermiere, è riconosciuta un’indennità professionale mensile, per soli 12 mesi annui, pari a 155,00 euro da ritenersi assorbita ed assorbibile, fino a concorrenza, in ipotesi di eccedenza del trattamento retributivo individuale del personale interessato.
Le OO.SS. hanno infine stabilito che per quanto non espressamente stabilito nel verbale di cui sopra si rinvia al CCNL sottoscritto il 27 dicembre 2022, che resta ferma e valido.