CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione collettiva: diminuzione degli utili e aumento dei costi

Le OO.SS. nell’ultimo incontro del 27 giugno hanno lamentato una forte diminuzione degli utili a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime

Si sono incontrate il 27 giugno scorso nella sede di Fipe, a Roma, le parti datoriali firmatarie del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva Commerciale e Turismo, Fipe, Angem, LegaCoop, Confcooperative, Agci, ed i segretari generali nazionali e le segreterie nazionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per verificare la volontà di proseguire nel rinnovo del contratto con tempi brevi, certi e definiti. 
Le Parti datoriali hanno riconfermato la volontà di procedere con il rinnovo del contratto, sollecitando la definizione, da parte sindacale, del documento congiunto denominato “Agenda di Governo”, da inviare ai Ministeri competenti. Hanno poi ribadito le difficoltà della ristorazione collettiva, ed evidenziato che, seppur in presenza di una ripresa dei fatturati, le aziende hanno riscontrato una diminuzione degli utili e dei margini a fronte dell’aumento dei costi dei beni energetici e delle materie prime.
Le OO.SS., Filcams, Fisascat e Uiltucs, hanno ribadito l’opportunità di incontrare le controparti datoriali a livello di segreterie generali, essendo ormai trascorsi 18 mesi dalla scadenza del contratto e non avendo riscontrato dalla controparte una reale e concreta volontà di entrare nel merito della piattaforma rivendicativa inviata nel giugno del 2021.
I segretari generali hanno evidenziato come la situazione lamentata dalle aziende in relazione all’aumento dei costi sia molto più grave per la sostenibilità economica dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che, oltre ad avere contratti prevalentemente part-time, da 18 mesi non hanno avuto l’indicizzazione del salario rispetto all’aumento del costo della vita a causa del mancato tempestivo rinnovo del contratto.
In una situazione di difficoltà come quella attuale, affermano le Parti Sociali, non è più tollerabile che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore, unitamente a quelli del terziario, del turismo e dei servizi, non abbiano, da troppo tempo, gli adeguamenti salariali conseguenti al rinnovo dei contratti.
Rispetto alla definizione del documento ”Agenda di Governo”, è stato deciso di inviarlo ai Ministeri competenti, (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Turismo).
Sono state infine calendarizzate le successive date degli incontri, al fine di affrontare tutti i temi posti alla discussione, a partire dalla parte economica e sino alla classificazione del personale. 

CCNL Abrasivi: dal 1° luglio minimi retributivi e importi IPO



A partire dal 1° luglio 2023 vengono erogati importi relativi ai minimi e all’ indennità di posizione organizzativa


Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Abrasivi, siglato da Federazione nazionale dell’industria chimica, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, la Uiltec-Uil, Federazione Nazionale Ugl-Chimici,Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc della Confail, Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Fialc-Cisal, dal 1° luglio 2023, al personale aziende chimiche, chimico-farmaceutiche, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ed i lavoratori dalle stesse dipendenti, vengono riconosciuti in busta paga nuovi minimi retributivi e somme derivanti dall’Indennità di Posizione Organizzativa (IPO).
Nella fattispecie, gli importi riguardano gli addetti alle lavorazioni nei settori della ceramica nonché gli addetti alle lavorazioni del settore degli Abrasivi, quali: articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e fireclay; ceramiche, porcellane e steatite per uso tecnico; gres ceramico; levigatura e rifinitura dei prodotti sopra citati; maioliche, terracotte e altri materiali ceramici per uso domestico; mosaico ceramico; piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti; porcellane e terraglie per uso domestico; porcellane, terraglie e maioliche per uso ornamentale; refrattari di qualsiasi specie.


Minimi retributivi


 












































Livello Minimo
A1 2.341,51
B1 2.106,38
B2 2.106,38
C1 1.841,05
C2 1.841,05
C3 1.841,05
D1 1.651,44
D2 1.651,44
D3 1.651,44
E1 1.561,79
E2 1.561,79
E3 1.561,79
F1 1.539,78

Importi IPO
 






























































Categoria Importo  
PO Min. IPO
A1 2.341,51 325,47
B1 2.106,38 294,04
B2 2.106,38 141,05
C1 1.841,05 239,50
C2 1.841,05 190,46
C3 1.841,05 135,92
D1 1.651,44 280,06
D2 1.651,44 150,03
D3 1.651,44 109,15
E1 1.561,79 146,42
E2 1.561,79 57,47
E3 1.561,79 19,33
F 1.539.78 0,00

Lavoratori autonomi agricoli, chiarimenti sull’ammortizzatore unico

L’INPS fornisce alcune precisazioni sul requisito della sospensione dell’attività per ottenere il beneficio dell’indennità (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2458).

L’Istituto è tornato sul tema dell’ammortizzatore unico stabilito dal D.L. n. 61/2023 (cosiddetto Decreto Alluvioni) di cui aveva già trattato nella circolare n. 54/2023 dell’8 giugno scorso. In particolare, i chiarimenti dell’INPS sono stati forniti in riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi, confermando anche in ambito agricolo il principio per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici del mese di maggio 2023 non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale, ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. 

Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei comuni presenti nell’elenco allegato al D.L. n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte in questi comuni: ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.

Inoltre, l’INPS fa presente che l’indennità di importo pari a 500 euro non è frazionabile e indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Pertanto, nel caso di tre sospensioni differenti, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con 3 distinti periodi di sospensione o in alternativa 3 diverse domande per ciascun periodo, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario.

Documentazione da produrre per il riesame della domanda

Per quanto riguarda la documentazione da produrre in sede di riesame, l’INPS procederà all’istruttoria delle domande verificando  la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi  o di archivi appartenenti ad altri enti, istituti o casse private cui l’Istituto ha accesso: qualora dalla consultazione di questi archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca l’iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.

Per quanto concerne, invece, la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS ha anticipato a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: ovvero, comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).

Il regime fiscale dell’indennità

L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, l’INPS ha provveduto a implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative 2 ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli. L’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.

È invece in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni citate.

 

Fascicolo elettronico agricoltura: le nuove funzionalità per i lavoratori autonomi e le aziende

L’INPS comunica l’estensione delle nuove modalità di comunicazione ai lavoratori autonomi agricoli e l’inserimento delle applicazioni, informazioni e servizi del Cassetto Previdenziale delle Aziende Agricole nel menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2447).

Si tratta del processo di reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’Istituto, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, attuato attraverso il Progetto PNRR “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura”, Area di Innovazione User Experience, che ha previsto, tra l’altro, l’estensione dell’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, che si configura sempre più come il contenitore informativo che permette di accedere, in un unico ambiente, alle diverse tipologie di posizioni contributive.

 

In particolare, già in precedenza (messaggio n. 4664/2022) l’INPS aveva dato notizia dell’avvio, per le aziende agricole, di una modalità più agevole di comunicazione, prevedendosi l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale, l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti” e l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”. Tali nuove funzionalità sono oggi estese anche ai lavoratori autonomi agricoli.

 

La nuova Comunicazione Bidirezionale è stata sviluppata anche per i lavoratori autonomi agricoli, titolari di una posizione contributiva in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e per i loro intermediari, con le medesime caratteristiche e finalità indicate per le aziende agricole.

 

Possibile anche l’accesso all’“Agenda Appuntamenti” che consente di prenotare un appuntamento in riferimento a una specifica richiesta.

 

L’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale comporterà a breve l’inibizione delle eventuali corrispondenti funzioni per l’inserimento di nuove richieste nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, segnatamente: Comunicazione pagamento effettuato; Rateazione – pagamento prima rata.

 

In attesa delle successive implementazioni previste dal progetto, i restanti modelli di Comunicazione Bidirezionale attualmente presenti potranno continuare a essere inviate tramite la funzione di Comunicazione Bidirezionale del preesistente Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, disponibile sul sito istituzionale.

 

Il percorso di reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’Istituto e i lavoratori autonomi agricoli proseguirà nelle successive fasi, con la migrazione di tutte le funzioni del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In questa prima fase di reingegnerizzazione della comunicazione riferita ai lavoratori autonomi agricoli, in attesa della completa integrazione, sarà possibile accedere al Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi direttamente dal nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente. Successivamente, all’esito della completa integrazione del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni esistenti nel primo cassetto saranno aggiunti al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente, come già realizzato per le aziende agricole.

 

Infatti, le predette aziende agricole hanno già la possibilità di accedere al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente e di entrare, quindi, in un unico ambiente in cui trovare le informazioni trasversali contenute nei diversi archivi gestionali dell’Istituto (ad esempio, dati anagrafici, caratteristiche contributive, DMAG degli ultimi 5 anni, pagamenti effettuati con F24, situazione debitoria, compensazioni effettuate da AGEA, News individuali, etc.).  

 

Accedendo alla sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, sospensioni ed esoneri contributivi (in caso di calamità), rateazione, riduzione delle sanzioni civili, in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale delle Aziende Agricole. Nella sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, è possibile accedere allo storico delle domande presentate con il precedente applicativo. 

 

Nella medesima sezione sono disponibili anche i seguenti modelli di istanze telematiche collocati in precedenza nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” del Cassetto Previdenziale delle Aziende Agricole:

 

– Rettifica DMAG;

– Rateazione – Richiesta Estinzione anticipata;

– Richiesta Autorizzazione Accentramento Contributivo;

– Richiesta Codice Autorizzazione Adempimenti TFR 1R;

– Richiesta Codice Autorizzazione Adempimenti TFR 2R;

– Richiesta Rateazione integrativa. 

 

Sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e gli intermediari purché provvisti di delega. L’applicazione è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le aziende e i consulenti” nel sito istituzionale.

 

 

CCNL Amministratori di condominio: dal 1° luglio nuovi minimi retributivi 



Dal 1° luglio nuovi minimi retributivi, novità sul welfare e assorbimento 


Il rinnovo contrattuale del CCNL Amministratori di condominio, in scadenza il 30 giugno 2025, riguarda i dipendenti degli Studi e delle Società che operano, in qualsiasi forma, nei settori o attività di:


– Studi professionali, quali: amministratori condominiali; di proprietà immobiliari; transazioni immobiliari:


– Società di Servizi integrati alla Proprietà Immobiliare: aziende di manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature, ripristini edili ecc;


– Associazioni di categoria e/o Associazioni datoriali dei settori riconducibili alle attività sopra citate;


– Ogni altra Associazione che presti attività prevalente agli Studi professionali o alle Società di servizi alla Proprietà immobiliare, nonché ai condomini amministrati e/o ai loro condòmini;


e prevede una serie di scadenze nel mese di luglio 2023 che riguardano:


– Minimi retributivi;


– Welfare;


– Assorbimenti.


Dal 1° luglio 2023 la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.) è pari a:









































































































































































































































Regione Quad. A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2
Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentno 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)











































































































Regione Op. Vendita 1° Categoria Op. Vendita 2° Categoria Op. Vendita 3° Categoria
Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40

Per quel che concerne il welfare, il datore di lavoro mette a disposizione un valore minimo annuo a tutti i dipendenti in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% con un 3° versamento a luglio 2023, pari a: 











Livello Dal 2022 in poi
Quadro 1.200 euro/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita 600 euro/anno

Sul fronte assorbimenti, parte dell’aumento retributivo previsto, essendo corrispondente alla rivalutazione dell’Indice IPCA, non sarà assorbibile, nei valori già inclusi nella Componente Parametrica di cui all’art. 231 del CCNL e nella Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile. Non sono parimenti assorbibili gli aumenti periodici d’anzianità (scatti).

Importo mensile lordo non assorbibile










































Livello Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2022 Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/2023
Quadro 56,25 56,25
A1 – ex 1° 48,75 48,75
A2 – ex 2° 43,75 43,75
B1 – ex 3° 38,75 38,75
B2 – ex 4° 35,00 35,00
C1 – ex 5° 32,50 32,50
C2 – ex 6° 30,00 30,00
D1 – ex 7° 28,00 28,00
D2 – ex 8° 25,00 25,00