Il Decreto Alluvioni è legge

Pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2023 la legge di conversione con modificazioni del Decreto Alluvioni (Legge 31 luglio 2023, n. 100).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come Decreto Alluvioni, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è finalmente diventato legge.

 

La Legge di conversione n. 100/2023 entra in vigore in data odierna e introduce alcune nuove disposizioni.

 

L’articolo 1 del decreto ha previsto, tra le altre misure, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 nonché, per il medesimo periodo, quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Soggetti destinatari del suddetto beneficio sono quelli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali come indicati nell’allegato 1 al decreto stesso.

 

In tale ambito il comma 4 bis ha ora disposto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto in caso di pagamento rateale per i soggetti interessati, tasso che la Legge di bilancio 2023 ha fissato nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (articolo 1, comma 233, Legge n. 197/2022).  

 

Sul fronte del lavoro, si segnala un significativo intervento in materia di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

La nuova disposizione dell’articolo 7 bis introdotta in sede di conversione stabilisce che, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

 

Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, l’indennità una tantum pari a 500 euro riconosciuta in loro favore ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Alluvioni non concorre alla formazione del reddito.

 

L’articolo 12, riformulato nei commi da 1 a 5, si occupa del sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali.

 

Infatti, viene stabilito che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, a condizione che:

 

– abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

– abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso al decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– siano intestatarie del fascicolo aziendale previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 503/1999, i cui dati risultino aggiornati.

 

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare gli aiuti.

 

Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20% delle risorse messe a disposizione.

 

Riguardo alle misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti, le stesse vengono estese anche al settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 17).

CCNL Ferrovie dello Stato: in arrivo nuovi minimi con la retribuzione di agosto



Si chiude con il mese di agosto la tranche di aumenti contrattuali previsti per i dipendenti del settore, iniziata a maggio 2022


Con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie siglato il 22 marzo 2022, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, hanno definito i minimi retributivi, in vigore dal 1° agosto 2023.




















































Livello Minimo
Quadro 1 2.517,62
Quadro 2 2.212,01
A 2.139,25
B1 2.037,38
B2 1.950,06
B3 1.920,96
C1 1.877,30
C2 1.848,19
D1 1.819,08
D2 1.760,88
D3 1.731,77
E1 1.702,66
E2 1.629,91
E3 1.600,79
F1 1.484,37
F2 1.455,27

Formedil: corsi di formazione per lavoratori edili

I corsi sulla tecnologia CIPP sono pensati per gli operatori del Settore edile

Formedil insieme ad Italian Association for Trenchless Technology hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di corsi di formazione per il rilascio di patentini per gli operatori che utilizzano la tecnologia innovativa CIPP. Pertanto, il Centro Edili Venezia ha organizzato il secondo corso di formazione nazionale per gli operatori edili al fine di consentire loro di acquisire nuove competenze sulla tecnologia Cured In Place Pipe, per un utilizzo più sensibile dell’impatto ambientale. Dai tre corsi di formazione, l’ultimo sta per giungere a conclusione, suddivisi tra teoria, prove pratiche ed esame finale, ne sono scaturiti un numero complessivo di 30 patentini.

Congedo parentale, precisazioni INPS sulle istruzioni Uniemens

L’Istituto è intervenuto di nuovo per chiarire le modalità di valorizzazione, nei flussi dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio (INPS, messaggio 28 luglio 2023, n. 2821).

Con il messaggio in commento che annulla e sostituisce il precedente n. 2788/2023, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in materia di modalità di valorizzazione dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio nei flussi UniEmens, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 e dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

In particolare, riguardo al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, l’Istituto ha riepilogato  le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e – al fine di supportare i datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali – ha fornito una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento. 

I nuovi codici

MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001” (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022);

MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;

MA0, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;

PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);

MA3 che continua ad avere il significato di: “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”;

MB1 che continua ad avere il significato di “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento”;

MB4 che continua ad avere il significato di “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001”.

L’INPS rammenta anche che i nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto precisato nell’ambito della circolare n. 122/2022. Questi codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Nel messaggio in commento, vengono anche fornite istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 359, della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, l’INPS fornisce chiarimenti riguardanti il significato e alle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi per disabilità.

CIPL Edilizia Industria – Varese: definito l’EVR 2023



Il pagamento degli arretrati da gennaio 2023 viene riconosciuto nella retribuzione mese di agosto 


Il 3 luglio scorso, ANCE Varese Associazione delle Imprese Edili di Varese e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Varese, costituite da Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Varese, hanno definito gli importi relativi all’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023. Nel Verbale di Accordo vengono indicati alcuni elementi indispensabili per il riconoscimento dell’EVR, quali:
– verifica, e relativa positività, dei parametri territoriali che tengono conto dell’andamento congiunturale del Settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
– EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2023, agli operai, quadri e agli impiegati, anche apprendisti, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018. 
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti devono trasmettere la comunicazione prevista che attesta l’esperita procedura di verifica dei parametri aziendali stabilita della contrattazione collettiva nazionale. Viene stabilito, inoltre, che il pagamento degli arretrati da gennaio 2023 deve avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione di competenza del mese di agosto 2023.

Importi EVR 4% sui minimi di luglio 2018
 


































LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 4%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

































LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 4%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

Importi EVR 65% del valore intero


































LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 65%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 44,74
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 40,26
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 31,32
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 29,08
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 26,17
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 22,37





























LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 65%
Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune – 1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10