Lavoratori somministrati in zone alluvionate: indicazioni sull’ammortizzatore sociale unico



Per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa nei territori colpiti dagli aventi alluvionali del mese di maggio 2023, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore: lo precisa l’INPS riguardo all’ammortizzatore sociale unico previsto dal Decreto Alluvioni (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2857). 


Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 53/2023 e con il messaggio n. 2264/2023, l’INPS torna a occuparsi della misura di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico” (articolo 7 D.L. n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna.


 


In particolare, vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative e procedurali riguardo al riconoscimento del beneficio in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, ma che sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.


 


Dovendosi fare riferimento al luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’INPS precisa che, laddove questa sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori interessati dalle alluvioni, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.


 


Diversamente, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.


 


Resta fermo il riconoscimento del beneficio in favore del lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni. Si ricorda che, in questo caso, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15.


 


L’INPS, nel messaggio in oggetto, fornisce poi le indicazioni procedurali a cui si devono attenere le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati.


 


Infatti, le suddette Agenzie devono trasmettere un flusso in formato .csv contenente due informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella circolare n. 53/2023, ovvero:


 











Campi aggiuntivi  Regole di compilazione
Flag_Somministrazione Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
Azienda_somministrante Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante

In allegato al messaggio in oggetto l’Istituto riporta poi la struttura completa della nuova versione del flusso e riassume le regole di compilazione che definiscono i due campi – entrambi riferiti al datore di lavoro utilizzatore e già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023 – come riportato nella sottostante tabella:


 











Campi  Regole di compilazione
Posizione-contributiva La colonna “Posizione-contributiva” deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Unità-Operativa-CodIstatFondo La colonna “Unità-Operativa-CodIstatFondo” deve contenere, se ambito=DM, il valore dell’Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENSPosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENSPosAGRI

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: malattia, maternità e tubercolosi per il 2023

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni per l’anno in corso (INPS, circolare 1 agosto 2023, n. 72).

L’Istituto ha reso noti gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per il 2023, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Con la circolare n. 69/2023 l’Istituto aveva già comunicato, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 giugno 2023 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Di conseguenza, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche citate (a eccezione, per la tubercolosi, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023) sono aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

In particolare, in riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2023, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022, dovranno essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per il 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro.

 

CIRL Personale sanitario – Lazio: prestazioni aggiuntive per il personale di Pronto Soccorso

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo del 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo siglato il 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati, per le prestazioni aggiuntive dei medici (100,00 euro lordi l’ora) in servizio nei pronto soccorso, a decorrere dal mese di maggio e valevole per tutto il 2023.
La delibera, al fine di remunerare il servizio prestato nei pronto soccorso dal personale stabilmente assegnato, garantisce 340,00 euro lordi in più per 65 ore mensili (di cui almeno un turno notturno o festivo) fino ad arrivare a 1.040,00 euro per 150 ore (comprensive di 5 turni notturni e/o festivi). 
Un provvedimento, come afferma la Regione in una nota, che punta alla valorizzazione e alla crescita professionale del personale dei dipartimenti di emergenza e urgenza, e che intende garantire la continuità del servizio sanitario, nonchè la gravosità e la complessità dell’attività svolta.
Inoltre, l’obiettivo è di non ricorrere ai contratti di lavoro a termine, di evitare le esternalizzazioni e di fronteggiare le cessazioni volontarie nei pronto soccorso. Queste ultime, infatti, potrebbero mettere a rischio da un lato l’assistenza ai pazienti e le attività sanitarie, dall’altro produrre un rilevante costo a carico delle aziende. 
Nel complesso la delibera è parte integrante del nuovo processo di potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario regionale, con azioni specifiche alla stabilizzazione del personale, alla riduzione del precariato, all’assunzione e alla reinternalizzazione dei servizi.

CCNL Dirigenti medici: nessun accordo con Aran

Salta l’intesa tra i Sindacati e l’Aran per il rinnovo del contratto per il Comparto

Sfuma l’intesa tra le Parti Sindacali e l’Aran per il rinnovo del CCNL Dirigenti medici e sanitari 2019-2021. Il no alla firma è stato dato da Anaao-Assomed, Cimo e Fesmed. Al centro del dibattito l’orario di lavoro del personale. In particolar modo, come sostenuto da Anaao-Assomed, serve conoscere l’orario eccedente il debito contrattuale, e precisare un cut off utile per limitarne in maniera netta l’utilizzo evitando l’abuso. Oltre all’orario di lavoro, vi sono altri istituti importanti quali: trasferte e servizi esterni, il patrocinio legale, l’aggiornamento professionale, tipologie di guardie e numero di posti letto; oltre alla questione legata alle maggiorazioni periferiche. Senza tralasciare la riflessione sulla parte economica. Dall’Aran fanno sapere che le risorse finanziarie messe sul banco in fase di contrattazione avrebbero consentito un incremento medio retributivo di 254,00 euro mensili. Alla cifra, si aggiungono le risorse per i medici del Pronto Soccorso pari a 27 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni per il 2023. Alla luce delle situazione attuale, la riunione è stata aggiornata alla settimana prossima, ma l’Accordo tra le Parti potrebbe slittare a settembre.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): il punto sul rinnovo

Ancora distanze tra le OO.SS. e le Associazioni Datoriali sui punti salienti della disciplina contrattuale

Nei giorni scorsi, è proseguito presso la sede di Fipe, il confronto per il rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, commerciale e Turismo.
Le tematiche trattate hanno interessato soprattutto le politiche di genere e la classificazione del personale, sulla quale sono state presentate due proposte, una da parte di Fipe, Legacoop, Confcooperative e Agci, e l’altra da Angem.
Pur sopraggiungendo difficoltà, sono comunque continuati i lavori al fine di dare una valutazione unitaria e omnicomprensiva delle due proposte ricevute.
Vi è stato poi il confronto sui testi proposti dalle Organizzazioni Sindacali alla controparte circa la revisione dell’art.8 – Contrasto alle molestie e violenza nei luoghi di lavoro, dell’art. 201 – Congedo Parentale, e dell’art. (ex-novo), relativo ai Congedi per le donne vittime di violenza di genere, su cui sono stati registrati commenti e considerazioni negativi, invitando le Associazioni Datoriali a rivedere le loro posizioni, ed altresì, rimanendo le OO.SS in attesa di ricevere i testi rivisti.
Al termine dell’ultimo dibattito, le Associazioni dei datori di lavoro hanno dichiarato che, non sono ancora presenti le dovute condizioni per affrontare la tematica concernente il salario, proponendo di proseguire il dibattito il prossimo 6 settembre, sempre in sede tecnica, discutendo anche su varie tematiche interessanti la parte normativa.
I Sindacati di Categoria hanno unitariamente dichiarato che già dal prossimo incontro ritengono necessario, che si inizi ad approfondire il tema salariale, allo scopo di convocare i successivi incontri in plenaria con la volontà di addivenire ad una più celere possibile chiusura del CCNL.