Ebm: erogate 50 borse di studio per l’anno 2022-2023

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all’Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell’Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell’Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Elba: erogate le provvidenze 2023 per i lavoratori del settore

Corrisposti gli stanziamenti per l’anno 2023 dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Lombardo

Il Verbale di Accordo Integrativo, siglato in data 13 luglio 2023, tra Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia, che disciplina le provvidenze 2023 erogate dall’Elba, quale Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianati, prevede la corresponsione dei seguenti stanziamenti:
– per le provvidenze di Elba relative al 2023 la quota è pari ad euro 6.000.000,00;
– per la provvidenza delle Rls per il 2023 la quota è pari a euro 10.000,00.
Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l’anno in corso è:
– di euro 4.200.000,00 per le provvidenze a favore dei dipendenti;
– di euro 1.800.000,00 per quelle a favore delle aziende.
Le risorse destinate alle provvidenze del 2022 e non utilizzate, possono esser inserite tra quelle del 2023 relativamente alla parte assegnataria, ed inoltre, le medesime non sono computate nell’importo annuale per l’anno 2023.
Per le singole provvidenze 2023 sono previsti gli stanziamenti come di seguito riportati:
– circa l’anzianità professionale aziendale (APA), l’importo erogato è pari ad euro 1.625.000,00. Lo stanziamento mensile viene individuato dagli Uffici di Elba mediante le domande presentate nel 2021 per garantire la corresponsione nel mese successivo alla richiesta;
– circa il contributo spese acquisto libri scolastici (ALS), la quota complessiva corrisponde ad euro 450.000,00;
– circa il mutuo prima casa (MPC) l’importo complessivo è di euro 342.000,00; euro 28.500,00 mensili;
– circa le borse di studio per i figli dei dipendenti (BDS/D – BDS/U) è euro 500.000,00;
– circa le borse di studio per i dipendenti (BDS) è di euro 33.000,00;
– circa il premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA) euro 200.000,00 con erogazione mensile pari ad euro 16.666,66;
– circa il contributo trasporto pubblico (CTP) l’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 150.000,00;
– circa il contributo dichiarazione dei redditi (CDR) l’emolumento erogato è pari ad euro 350.000,00;
– circa il contributo carenza malattia (CCM), l’importo complessivo stanziato per quest’anno è di euro 600.000,00; il mensile pari a euro 50.000,00;
– circa la formazione esterna apprendisti (FAA), l’importo stanziato è di euro 90.000,00;
– circa la formazione e aggiornamento professionale (FAI), è pari ad euro 90.000,00;
– per l’imprenditoria femminile – Maternità (IFM), per il 2023 lo stanziamento è pari ad euro 150.000,00; quello mensile di euro 12.500,00;
– circa l’Imprenditoria femminile – Incremento occupazione (IFO), la quota stanziata per quest’anno è di euro 150.000,00;
– circa il tirocinio extracurriculare (TEX), è di euro 180.000,00; stanziamento mensile pari ad euro 15.000,00;
– circa l’apprendistato di I e III livello (APT), l’importo complessivo versato è di euro 180.000,00;
– circa i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCO), è pari ad euro 250.000.00;
– circa la conferma apprendistato (CAP), l’ammontare corrisposto risulta essere pari ad euro 110.000,00.
Sono state aggiunte le seguenti provvidenze:
– circa il rimborso per i campi estivi (RCE), per ciascun figlio del lavoratore che partecipa nel corso dell’anno 2023 ad un campo estivo, è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sopportata e per un massimo di euro 50,00 settimanali ed un massimo di euro 250,00 totali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2023 è di euro 400.000,00.
– circa il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (RPS), al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua rinnovi o presenti domanda per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 100,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in formato elettronico, ed euro 70,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio, rinnovo e richiesta a partire dal 1° gennaio 2023. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. La somma per l’anno 2023 è di euro 200.000,00.
– Per quanto riguarda il contributo mutuo tasso variabile (MTV), per l’anno 2023 ai lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, con contratto a partire dal 1° gennaio 2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda per l’erogazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato corrisponde ad euro 400.000,00.
– Circa il contributo affitti (AFF), ai lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all’abitazione principale e che abbia subito adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. E l’importo complessivo versato è di euro 400.000,00.
– Circa i percorsi le FP con tirocinio curricolare (IFP), alle aziende che attivano nell’ambito di percorsi le FP, tirocini curriculari è corrisposto un contributo una tantum di euro 150,00. L’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 90.000,00, mentre lo stanziamento mensile è pari ad euro 7.500,00.
– Con riguardo all’Autoproduzione Energia, alle aziende che hanno realizzato investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, per fatture emesse nell’anno in corso e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è versato un contributo pari al 10% dell’investimento, con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita prettamente da giovani fino a 35 anni di età il contributo aumenta ad euro 3.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024.
– Da ultimo, per ciò che concerne l’Innovazione Tecnologica (INT), alle aziende che realizzano investimenti di innovazione tecnologica, per le fatture emesse nel corso del 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è corrisposto un contributo pari al 10% dell’investimento (con spesa minima euro 7.500,00), e con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa formata prevalentemente da giovani fino ai 35 anni di età il contributo è elevato ad euro 3.000,00.

CCNL Fotolaboratori: rinnovato il contratto per i lavoratori del Comparto 

Tra le novità del rinnovo sono previsti aumenti retributivi, inquadramento, apprendistato, previdenza e assistenza sanitaria 

L’Associazione Fotolaboratori italiani conto terzi, la Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato il rinnovo del CCNL Fotolaboratori, siglato qualche settimana fa, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2023 e con scadenza al 31 dicembre 2025. Il contratto collettivo nazionale riguarda i lavoratori che operano nelle aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e bianco e nero per conto terzi. Oltre alla parte normativa, le principali novità presenti nel rinnovo riguardano l’aggiornamento della classificazione del personale, con relative modifiche per quel che concerne l’inquadramento unico, le declaratorie e i profili professionali. Sono state apportate modifiche anche al periodo di prova e a quello di preavviso per gli impiegati e gli operai del Settore. Variazioni anche per l’inquadramento e la retribuzione per le varie tipologie di apprendistato. Inoltre, sono previsti aumenti medi pari a 80,00 euro mensili, ai quali si aggiungono 10,00 euro mensili per l’inserimento nel contratto dell’assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre“, in linea con i calcoli IPCA. Al fondo vengono iscritti tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con decorrenza della copertura a partire dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente è integralmente a carico dell’azienda. Inoltre, sono state stabilite nuove aliquote contributive in merito al Fondo di previdenza complementare Byblos. Dal 1° giugno 2023, le percentuali passano dall’1,00 all’1,3%, con riferimento alla retribuzione utile per il Tfr, di cui l’1% minimo a carico del lavoratore e l’1,3% a carico dell’impresa. 

Ingressi dall’estero per formazione: 7500 nuove quote di ingresso disponibili 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per la frequenza, di tirocini formativi e di orientamento (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 agosto 2023).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto, ha reso disponibili per il triennio 2023/2025 7500 nuove quote di ingresso per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Si tratta di un canale di ingresso che potrebbe essere più utilizzato nei prossimi anni in quanto a seguito delle recenti modifiche normative i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. Il D.L. n. 23/2023 ha, infatti, soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità,  possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Il decreto ministeriale 

In particolare, il decreto del 28 giugno prevede che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Non rientrano tra questi corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

Altre 7.500 unità sono invece disponibili per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale rammenta, infine, che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’articolo 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro, ma  occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.

Sospensione del RDC e domanda di AUU: i chiarimenti dell’INPS

L’Istituto è intervenuto sul tema degli effetti della sospensione del Reddito di cittadinanza per i nuclei familiari con figli maggiorenni e l’eventuale presentazione della domanda per fruire dell’Assegno unico e universale (INPS, messaggio 7 agosto 2023, n. 2896). 

Con il messaggio in commento, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti dell’integrazione tra le misure di AUU e RDC alla luce delle novità apportate dal Decreto Lavoro. In realtà, con l’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023 nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge. In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il RDC.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RDC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’Assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RDC.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Reddito di cittadinanza su modello “AU-COM”: 

– frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

– svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

– sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su RDC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Reddito di cittadinanza, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

In riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

Nel primo caso, infatti, l’INPS provvederà a liquidare sulla carta RDC le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.

Nel secondo caso, invece, l’INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.