Infortuni sul lavoro: la rivalutazione 2023 per i settori industria, navigazione e agricoltura

Dal 1° luglio è scattato l’aumento annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi
del lavoro (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 40).

L’INAIL ha reso noti i valori delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura, con rivalutazione annuale decorrente dal 1° luglio 2023. In particolare, l’Istituto ha comunicato che per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. Di seguito, si riportano alcuni dei casi di prestazioni rivalutate dall’INAIL.

Rendite per inabilità permanente nei diversi settori

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 91,532 euro. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima 19.221,30 euro; retribuzione annua massima 35.696,70 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata: comandanti e capi macchinisti 51.403,25 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 43.549,97 euro; altri ufficiali 39.623,34 euro.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti: lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro; lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo 19.221,30 euro, massimo euro 35.696,70.

Assegno una tantum in caso di morte 

In tutti e tre i settori l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,926 euro.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

In questo caso i riferimenti retributivi sono: lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 48 euro; lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 53,95 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a 632,94 euro.

Infine, nella circolare in oggetto sono anche riportati i valori rivalutati assegni continuativi mensili nei settori industria e agricoltura differenziati per percentuale di inabilità, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente e i casi di integrazione rendita), la rivalutazione delle prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, etc.

Applicazione della rivalutazione annuale degli importi del danno biologico

L’INAIL definisce l’ambito di applicazione della rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che, per l’anno in corso, è stata fissata nella misura del 8,1% a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 41).

Per l’anno 2023, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%.

 

Conseguentemente, per il meccanismo di rivalutazione automatica, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

 

Nella circolare in commento viene precisato l’ambito di applicazione della suddetta rivalutazione che riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

 

Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e agli interessati verrà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

 

Ratei di rendita

 

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

 

Indennizzi in capitale

 

L’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

 

Postumi, revisione e aggravamento 

 

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

 

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

 

L’INAIL precisa poi che, nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

 

Fondo For.Te: finanziata l’attività formativa dei lavoratori cassintegrati del settore

Elargiti euro 10.738.768,00 per la formazione dei lavoratori di Aziende iscritte al Fondo

Il Fondo For.Te, Fondo Interprofessionale per la formazione continua cui possono prender parte i lavoratori del Settore Commercio e Terziario – Confcommercio, ha realizzato lo stanziamento di euro 10.738.768,00 per finanziare le attività formative poste in essere dalle Aziende iscritte al Fondo stesso per i lavoratori cassaintegrati.
Le attività formative coinvolte sono di tipo aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.
Le domande per poter accedere al finanziamento, devono esser presentate da tutte le Imprese iscritte al Fondo, direttamente allo sportello, dal giorno 4 ottobre 2023 al 15 febbraio 2024, mentre quelle titolari di un conto Individuale aziendale o di gruppo, possono tranquillamente trarre le risorse dal conto in essere.
Le quote dei finanziamenti sono erogati secondo la dimensione aziendale, non eccedendo l’ammontare di euro 100mila, euro 150mila in caso del piano formativo territoriale.
Le richieste di finanziamento devono essere seguite da un accordo sindacale di condivisione dei piani stessi da stilare secondo la procedura, ed i facsimile previsti, dal Protocollo di intesa sottoscritto il 22 giugno 2020 tra le parti costituenti il Fondo.
Le attività formative realizzate vengono poi approvate ed ammesse dal Fondo For.Te, nonché da un Nucleo Tecnico esterno sulla base dei criteri di valutazione riportati dall’Avviso Speciale 2/23. I piani per la formazione che hanno ottenuto il punteggio minimo di 750 punti su 1000 vengono finanziati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del For.Te, fino a concorrenza delle risorse elargite.
Da ultimo, si comunica che, gli esborsi approvati per l’attuazione delle attività formative, sono versate in un’unica soluzione e saldate alla chiusura delle attività previste dal piano stesso o in due o più soluzioni mediante anticipazione e saldo.

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma 

Richiesti migliori tutele di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione della formazione e un incremento dello stipendio oltre alla proposta di riduzione dell’orario a 36 ore 

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma per il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Dal punto di vista normativo, tra le richieste dei sindacati vi è un maggiore potere alle relazioni sindacali, attraverso il confronto sempre più partecipativo e migliori tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede, inoltre, di disciplinare il contrasto alla violenza di genere, alle molestie sessuali e al mobbing.In merito alla formazione, si propone l’introduzione all’aggiornamento delle abilità professionali di ogni dipendente, con un monte ore per ciascuno.
Dal punto di vista economico, richiesto, inoltre, un incremento salariale per il quadriennio pari al 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore, a parità di salario.
Secondo i sindacati è necessario rinnovare in tempi brevi il CCNL.

CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio: distanze di valutazione sul rinnovo contrattuale

Confronto sindacale su aumenti retributivi, congedi, classificazione del personale

Nei giorni scorsi è proseguita la trattativa relativa al CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio che abbraccia anche i settori ristorazione collettiva, commercio e turismo.
Le principali tematiche discusse, poiché proposte dalle OO.SS., sono state quelle inerenti i diritti individuali, il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza di genere, congedi parentali. Alcuni di questi sono stati condivisi, mentre altri presentano ancora divergenze. Altresì, è stato dato seguito anche al confronto sul tema della classificazione del personale. A tal proposito, sono state rilevate importanti distanze in merito, e la discussione è pertanto stata aggiornata.
Al termine della riunione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS hanno sottolineato nuovamente la necessità di proseguire il confronto rapidamente, al fine di arrivare in tempi brevi al rinnovo contrattuale, affrontando specialmente l’argomento salariale per rispondere nel miglior modo possibile a ciò che si aspettano le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto.
Difatti, per quel che riguarda il tema degli aumenti retributivi, i Sindacati hanno affermato che occorre, coerentemente con gli Accordi Interconfederali, di riferirsi all’Ipca nell’individuazione della richiesta economica esplicitata. Anche su questa tematica sono emerse importanti distanze di impostazione e di valutazione, rispetto al prosieguo della trattativa.
Da ultimo, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che è stato fissato il prossimo confronto, per il giorno 21 settembre in delegazione ristretta.