Riorganizzazione dell’INL: arriva l’ok del Ministero del lavoro

Il dicastero ha dato la sua approvazione alla modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 18 settembre 2023, n. 16283).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato la sua approvazione alla riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro disposta con il Decreto Direttoriale n.49 del 27 luglio 2023. 

Il provvedimento del Ministero tiene in considerazione, tra l’altro, che, secondo i dati riferiti dall’INL, la dotazione organica rivista nell’ambito della riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui al Decreto Direttoriale INL n. 49 del 27 luglio 2023 è stata disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Agenzia e tenuto conto dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici ministeriali ha approvato la riorganizzazione disposta dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Paolo Pennesi.

La riorganizzazione della struttura dell’INL

In pratica, il Decreto Direttoriale n. 49/2023 è partito dal presupposto dell’organico dell’Ispettorato, fissato dal D.L. n. 75/2023, a decorrere dal 1 ° luglio 2023, in 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali. In particolare, la struttura dirigenziale centrale si articola in (articolo 2, Decreto Direttoriale n. 49/2023):

– Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;

– Direzione centrale coordinamento giuridico;

– Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;

– Direzione centrale personale, amministrazione e bilancio;

– Segreteria del Direttore dell’Ispettorato.

Gli articoli da 4 a 7 del provvedimento definiscono i compiti delle diverse direzione sopra menzionate, mentre l’articolo 8 da conto della costituzione delle Direzioni interregionali del lavoro con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli.

Infine, l’articolo 9 elenca l’istituzione degli Ispettorati d’area metropolitana, con a capo un dirigente di livello non generale ( Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia) e degli Ispettorati territoriali del lavoro con l’indicazione dei rispettivi compiti. Gli Ispettorati d’area metropolitana, in particolare, oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza degli uffici, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.

 

 

 

 

Fondo Altea: erogate nuove garanzie per gli aderenti del comparto Lapidei Industria

Aggiunte nuove prestazioni sanitarie dal 1° giugno 2023

Il Fondo Altea, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dei settori legno arredo e materiali da costruzione, eroga a favore di tutti gli aderenti del comparto Lapidei Industria, nuove garanzie in vigore dal 1° giugno 2023.
La polizza relativa alla prevenzione, scaduta ormai il 31 maggio 2023, è stata sostituita da un piano integrativo che assicura ulteriori e nuove garanzie e prestazioni aggiunte a quelle già comprese nel Piano Plus.
La suddetta prevede un rimborso parziale per le seguenti prestazioni sanitarie:
– per le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici realizzati in strutture private o presso medici non convenzionati Unisalute (in tal caso si rende necessaria una prescrizione medica con quesito diagnostico);
– per acquistare lenti correttive ed occhiali (per modifica visus).
In aggiunta vi sono poi nuove ed importanti coperture aggiuntive:
– per le cure oncologiche. A tal proposito il piano prevede il pagamento delle spese circa trattamenti chemioterapici e terapie radianti, oltre a visite, accertamenti diagnostici e terapie farmacologiche;
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di patologie o di interventi chirurgici;
– per interventi odontoiatrici.

CCNL Dirigenti Catene Alberghiere: sottoscritto il rinnovo contrattuale

L’Accordo riguarda la parte economica e normativa e prevede aumenti retributivi e welfare aziendale

Il 12 settembre 2023 è stato siglato il rinnovo del contratto per i Dirigenti dell’industria alberghiera che aderiscono all’Associazione Italiana Confindustria Alberghi. L’Accordo, sottoscritto da Manageritalia ed Aica, interessa sia la parte economica che normativa, con interventi su politiche attive e sull’aspetto normativo dei Fondi ed Enti contrattuali. Il CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025, si inserisce nel percorso tracciato nelle intese del 15 marzo 2017 e del 21 ottobre 2021 e ne rappresenta, di fatto, la prosecuzione ed il completamento di un adeguamento contrattuale che consente ai Dirigenti di sopperire all’impennata dell’inflazione. I punti principali sui quali ci si è focalizzati sono:
– aumenti retributivi;
– welfare;

Nella fattispecie, per quel che riguarda l’aspetto retributivo compete, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del contratto, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento, entro luglio 2025, di un importo pari a 550,00 euro lordi mensili, che vengono così ripartiti:

200,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

200,00 euro mensili dal 1° settembre 2025.

I suddetti aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2019, in acconto o in anticipo sui futuri aumenti contrattuali e delle quali sia stato indicato espressamente l’assorbimento all’atto della concessione. Per quel che riguarda il welfare, invece, è stato stabilito che i datori di lavoro versino alla Piattaforma welfare dirigenti 1.000 euro annui, che possono essere spesi in beni e servizi di welfare. Per quel che concerne, invece, la previdenza complementare (Fondo Mario Negri), è stato stabilito che dal 1° gennaio 2024 il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale a carico del datore di lavoro, sia pari al 2,43% ; mentre, dal 1° gennaio 2025 al 2,47%; a fronte di un contributo del 2,39% dal 1° gennaio 2023.

CCNL Scuole Materne Fism: aggiornati minimi retributivi, salario di anzianità, indennità Una Tantum



Con la mensilità di settembre aggiornate le retribuzioni, erogati salario di anzianità ed indennità Una Tantum


Il giorno 1° marzo 2023, Fism, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua e Snals-Confsal, hanno siglato il CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per gli anni 2021-2023 del personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia di scuole ed enti aderenti e rappresentati dalla Fism, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
La presente disciplina contrattuale si applica ai lavoratori dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da Enti morali e non profit, Enti religiosi, Enti del Terzo Settore, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le Ipab e le ex Ipab, definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla Fism. Viene altresì applicata ai dipendenti occupati in altri servizi a valenza socio-educativa come ad esempio: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc., ed ai rapporti di lavoro realizzati presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne, nonché, in forma integrale, sia al personale assunto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Inoltre, il contratto collettivo tutela pure il personale che dipende da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
Minimi retributivi
L’art. 42 denominato “Retribuzione tabellare”, individua le retribuzioni minime che spettano per il periodo 2022-2023 come riportate nella tabella sottostante.





























Livello Minimo
VIII 1.780,26
VII 1.740,88
VI 1.584,55
V 1.564,87
IV 1.484,05
III 1.438,04
II 1.435,96
I 1.381,82

Salario di anzianità
L’art. 46 che disciplina il salario di anzianità, enuncia che dal 1° settembre 2023 viene erogata con cadenza mensile e per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, una quota pari ad euro 15,00 a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente. Detto importo va ad aggiungersi a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018.
Di seguito vengono riportati gli importi del suddetto secondo la data di assunzione del lavoratore.














Data di assunzione dal 31 dicembre 2018 dal 1° settembre 2023
Prima del 31 dicembre 2018 27,00 15,00
dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2023   15,00

Una Tantum
L’art. 47 definisce l’indennità Una Tantum. Nella fattispecie, a copertura dei periodi dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al personale di tutti i livelli in forza al 1° settembre 2022, viene corrisposto un ammontare pari ad euro 188,50 a titolo di Una Tantum come indicato nella tabella sottostante.














Periodo Importo
01/01/2019 – 31/12/2020 104,00
01/01/2021 – 31/12/2021 84,50
totale 188,50

Tale quota è stata versata per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% invece è corrisposta con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione dell’orario stabilito dal contratto di lavoro.
L’Una Tantum deve essere poi proporzionata sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestato nel periodo di copertura, considerando come mese intero, le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

CCNL Rai: prorogato l’accordo sul lavoro agile

Prevista per i lavoratori del settore una proroga di ulteriori otto mesi fino al 31 maggio 2024 

In data 18 settembre 2023, la Rai-Radiotelevisione Italiana e le Segreterie Nazionali delle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater e Libersind-Confsal si sono incontrate in vista della scadenza della fase sperimentale di lavoro agile avviata per il personale delle aree amministrativa ed editoriale con I’accordo del 9 marzo 2022 e successivamente prorogata con l’accordo del 20 marzo 2023.
Le Parti hanno innanzitutto stabilito di prorogare di ulteriori otto mesi, dal 1° ottobre 2023 al 31 maggio 2024, la possibilità per i lavoratori di usufruire di nove giorni mensili di smart working. 
Rimane la possibilità di ulteriori giorni per i dipendenti che siano riconosciuti o assistano soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi delle previsioni dell’art. 3, co. 3 della Legge 104/1992.
Per quanto riguarda, invece, i dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni, come previsto nei precedenti accordi, la formulazione “laddove l’altro genitore non
lavori già in modalità agile” è sostituita da “a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore”.
Pertanto, le Parti stabiliscono che entro il 1°ottobre si procederà alla formalizzazione degli accordi individuali e si riuniranno entro il 15 dicembre 2023 per valutare le eventuali modifiche del quadro normativo relativo ai c.d. “lavoratori fragili”.