CCNL Gas: con il mese di ottobre in arrivo aumenti stipendiali



Con la retribuzione di ottobre sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore  


Con il rinnovo contrattuale siglato il 30 settembre 2022, Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno disposto gli aumenti salariali. Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti e quello degli addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Igas/Assogas ed alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Utilitalia. Oltre alle categorie sopra indicate, il CCNL riguarda anche gli impiegati amministrativi ed i dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio. Nella fattispecie, con il mese di ottobre 2023 vengono erogati aumenti salariali per i lavoratori del settore. Gli importi relativi ai nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.
































Livello Minimo 
Quadro 3.240,46
8 2.926,37
7 2.703,79
6 2.480,95
5 2.259,20
4 2.121,36
3 1.984,66
2 1.794,14
1 1.614,24

Cassa Edile Venezia: corrisposti rimborsi tasse universitarie, assegni e premi scolastici per i lavoratori

Con Circolare n. 5-2023, Cassa Edile Venezia prevede erogazioni a favore dei figli studenti dei lavoratori edili

Cassa Edile Venezia, mediante la Circolare n. 5-2023, comunica che, nel mese di ottobre vengono raccolte le domande per la corresponsione degli assegni scolastici a favore degli studenti figli dei dipendenti iscritti alla medesima alla data del 30 Settembre 2023, con almeno seicento ore di accantonamento presso la stessa nei 12 mesi compresi da ottobre 2022 a settembre 2023.
L’assegno scolastico viene elargito a tutti gli studenti non ripetenti ed appartenenti ad una classe della scuola media obbligatoria, media superiore o al primo anno di università, nella misura di:
euro 320,00 per i promossi dalla quinta elementare, qualora sia certa l’iscrizione alla prima classe media inferiore;
euro 175,00 per i promossi dalla prima e seconda media inferiore, qualora risulti certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
euro 450,00 per i promossi dalla terza media inferiore, qualora risulta certa l’iscrizione al primo anno di istruzione secondaria superiore;
euro 225,00 per i promossi dal primo, secondo, terzo e quarto anno di istruzione secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
euro 530,00 per i licenziati e i diplomati di scuola secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione al primo anno di università.
Agli studenti diplomati da corsi di scuola secondaria o liceale e per i quali risulti accertata una votazione non inferiore a 84/100, è corrisposto un premio scolastico pari ad euro 228,00 cumulabile con l’assegno scolastico se dovuto.
Per coloro che frequentano corsi di laurea e non beneficiano di un presalario, è contemplato un rimborso delle tasse universitarie pagate entro un massimo di euro 2.000,00 per l’iscrizione al 2° anno su presentazione di documentazione e attestazione di frequenza al 1° anno di corso, ed un rimborso per l’iscrizione agli anni successivi al secondo entro un massimo pari ad euro 1.000,00 qualora siano in regola con tutti gli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Coloro che richiedono tale assegno, devono presentare domanda mediante apposito modulo contenente due sezioni da compilare in modo alternativo in base all’età dello studente beneficiario.
Per i figli minorenni la compilazione deve esser realizzata dal lavoratore, mentre i figli maggiorenni devono predisporre la domanda seguendo attentamente le avvertenze riportate nel modello, per poi esser inviata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
Da ultimo si comunica che, tutti i documenti devono essere trasmessi in originale e se presentati dopo la data di cui sopra, la domanda viene respinta.

Sanedil: rinnovati i piani sanitari

Dal 1°ottobre i Piani Sanitari del Fondo avranno una durata di 15 mesi e conseguente maggiorazione del 25% dei massimali 

Il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini, ha previsto che dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 i piani sanitari del Fondo – Piano Plus di UniSalute e garanzie in autogestione – hanno eccezionalmente una durata di 15 mesi con conseguente maggiorazione del 25% dei massimali applicati alle singole garanzie, ad esclusione dei pacchetti prevenzione.
Nel suddetto periodo assicurativo possono accedere ai rimborsi in autogestione i lavoratori che risultino iscritti al Fondo, anche in maniera non continuativa e non abbiano usufruito né lui né il proprio nucleo familiare di alcuna prestazione prevista dai piani sanitari del Fondo Sanedil.
Pertanto, per il periodo assicurativo dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024  il massimale è riparametrato su 15 mensilità: 
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi;
– per la montatura delle lenti;
– per visite specialistiche;
– per l’acquisto o il noleggio di sedie, plantari ortopedici, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, busto ortopedico, corsetto ortopedico, tutori/ortesi ortopedici, contenitore addominale, calzature ortopediche.

Fondo Trasporto Pubblico: prime indicazioni

L’INPS fornisce alcune indicazioni a seguito dell’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico disposta dal D.M. 29 agosto 2023 in vigore dal 17 ottobre 2023 (INPS, messaggio 10 ottobre 2023, n. 3548). 

Per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento  possono utilmente presentare al Fondo le domande di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

 

L’istanza potrà essere inoltrata, con le modalità telematiche in uso, a partire dal prossimo 17 ottobre, data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo alla disposizioni sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 29 agosto 2023).

 

Si ricorda che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ottobre 2023) i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

 

Lo stesso dovrà essere versato, in luogo del contributo di finanziamento del FIS, dalla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

Con medesima decorrenza, quindi, l’INPS informa che sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 

CCNL Centri Elaborazione Dati: con la busta paga di ottobre nuovi minimi retributivi



Per i lavoratori del settore nuovi minimi retributivi con lo stipendio di ottobre 2023 


Con l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 da parte di Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl sono stati indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di ottobre 2023. Il contratto riguarda il personale che lavora presso: centri elaborazione dati contabili; centri elaborazione cedolini paghe; centri elaborazione data entry; centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; centri elaborazione dati operanti come Internet Provider; centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità on line (customer care); centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center) e altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Di seguito la tabella con gli importi.
































Livello Minimo
Quadro di Direzione 2.862,33
Quadro 2.601,30
1 2.233,38
2 1.999,49
3 Super 1.917,06
3 1.794,68
4 1.669,89
5 1.589,92
6 1.342,68