CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): entro il 31 dicembre prevista una prestazione welfare



Stabiliti gli importi da destinare al welfare per tutti i lavoratori del settore 


Il CCNL sottoscritto il 17 gennaio 2023 da Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario ed applicabile ai dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione ha previsto che, in aggiunta ad eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, venga erogato tramite accordi aziendali di secondo livello o tramite regolamento aziendale il “ welfare contrattuale “, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale.
A partire dal 2023, le aziende devono erogare al lavoratore, entro il 31 dicembre di ogni anno, i seguenti importi:











Livello Importo dal 2023
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita 400,00/anno (in quote mensili maturate di 33,33 euro)

Destinatari sono tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il patto di prova nel momento dell’accredito, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto sottoscritto; in caso di cessazione del lavoratore la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori di welfare contrattuale sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali  poste a carico dell’azienda. Il Welfare Contrattuale deve essere utilizzati entro dodici mesi dalla messa a disposizione e possono essere destinati anche ai familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
I valori possono essere utilizzati per i servizi e le prestazioni indicate di seguito:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;
– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);
-previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi



I nuovi minimi retributivi vengono erogati con il mese di dicembre 


Con la retribuzione del mese di dicembre 2023 vengono erogati nuovi minimi retributivi per il personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati. Il CCNL si applica anche alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2023. Inoltre, le Parti hanno comunicato che il giorno 11 gennaio 2024 presso la sede di Fruitimprese, iniziano le trattative per il rinnovo del CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari. 
































Livello Minimo
Quadri 2.239,26
2.136,72
1.888,05
1.805,39
1.635,13
1.564,72
6°Super 1.531,31
1.494,53
1.437,29

Lavoro portuale temporaneo: aspetti di natura contributiva per i datori di lavoro

Fornite alcune precisazioni in merito agli obblighi informativi e contributivi in relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali (INPS, 12 dicembre 2023, n. 101).

Alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali (modifiche apportate al D.Lgs. n. 148/2015 dalla Legge n. 234/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà, l’INPS ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo, disciplinata dall’articolo 17 della Legge n. 84/1994.

Inoltre, l’Istituto con la circolare in commento, ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa ai sensi del D.P.R.n. 602/1970, fornendo anche le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

Gli obblighi contributivi per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del FIS. Pertanto, i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994, rientrano nel campo di applicazione degli articoli 20 (CIGS) e 29 (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015.

Invece, la Legge n. 234/2021 non ha modificato la disciplina delle tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della Legge n. 92/2012, che ha reso strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Le aliquote contributive per l’IMA

Tra le misure delle aliquote di contribuzione che i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo sono tenuti a versare in applicazione delle norme richiamate, la circolare in commento riporta quella relativa all’IMA.

Infatti, per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 92/2012 – i datori di lavoro sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30% carico del lavoratore).

L’INPS ricorda anche che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i suddetti lavoratori devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

CIGS

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la misura della contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore), in quanto la riduzione della aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della Legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a versare, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, la contribuzione addizionale nella misura di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; pari al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile).

Anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della Legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa, sia per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato già citati.

Infine, la circolare in questione include, tra l’altro, le indicazioni circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947, la contribuzione di finanziamento della NASpI (per la quale l’INPS rinvia a quanto precisato con la circolare n. 91/2020 ) e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

 

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali

Le Parti Sociali hanno prorogato l’accordo sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo fino al 31 dicembre 2024

Il 7 dicembre 2023, in Firenze, Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca, hanno stabilito la proroga dell’Accordo nazionale 13 maggio 2021 sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo.
L’accordo in questione, all’art. 8, comma 4, individuava nel 31 dicembre 2022 il termine di scadenza del medesimo, prevedendo, altresì, in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell’anno di scadenza, una proroga tacita esclusivamente per un anno, e, quindi, sino al 31 dicembre 2023. 
Nei giorni scorsi le Parti Sociali hanno deciso la proroga delI’Accordo in parola sino al 31 dicembre 2024.

La “finestra” per la pensione di anzianità quale elemento costitutivo del diritto alla prestazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 agosto 2023 n. 25075, ha stabilito che la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” (art. 1, co. 29, L. n. 335/1995; art. 59, commi 6 e 8, L. n. 449/1997) rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione. In tal modo, il momento di perfezionamento di tale diritto diventa il momento in cui questo tempo è decorso: momento che va identificato nella data di apertura della “finestra” indicata caso per caso dalla legge; e questa volontà normativa ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione dell’età anagrafica.