Decreto Omnibus: alcuni aspetti sul lavoro 

Prorogata l’assicurazione INAIL per la scuola, introdotti nuovi contratti nell’ambito della ricerca (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 7 agosto 2024, n. 91).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (cosiddetto Decreto Omnibus) che dispone un ampio raggio di misure fiscali ed economiche. In particolare, alcune tra queste assumono un carattere maggiormente lavoristico, ad esempio la conferma dell’assicurazione per studenti e personale della scuola.

Inoltre, il Governo ha anche dato l’ok a un disegno di legge con disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Tale provvedimento introduce, tra l’altro, nuove tipologie di contratti per il personale della ricerca.

La tutela assicurativa nella scuola

Viene estesa anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale scopo vengono messi a disposizione 48 milioni di euro.

I provvedimenti sul mondo della ricerca

In questo caso gli interventi si pongono l’obiettivo di riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

Inoltre, il provvedimento mira a superare l’imbuto che si è determinato, in base alla legislazione vigente, all’accesso ai canali del pre-ruolo per la carriera accademica e della ricerca e a valorizzare i giovani. A questo scopo, si introducono 3 nuove e distinte tipologie contrattuali: contratti post-doc; borse di assistenti all’attività di ricerca; contratti di professore aggiunto, attivabili nel settore della ricerca universitaria, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle Scuole universitarie superiori e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, viene previsto che gli studenti universitari, nell’ambito delle attività per il diritto allo studio erogate da università, AFAM ed enti regionali, possano collaborare anche alle attività connesse all’assistenza alla ricerca.

Edilcassa Veneto: siglato l’accordo modificativo delle assistenze ai lavoratori artigiani

Aggiornate le prestazioni ed indicate le condizioni e i termini per la presentazione delle domande

Il 19 luglio 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil regionali del Veneto, hanno firmato l’accordo inerente le assistenze in favore dei lavoratori del settore.
Di seguito, alcune delle modifiche apportate:
– elevata a 400,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di ingresso nel settore;
– elevata a 650,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di permanenza nel settore;
– modificate le misure del contributo per figli studenti dall’asilo nido all’università – ed elevato il premio matrimoniale/unione civile fino a 650,00 euro;
– elevate le misure dei contributi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa e per la nascita o adozione di figli;
– modificate le indennità di morte e invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale;
– aumentato il contributo per le spese funerarie per la morte del dipendente o familiare di 1° grado e la diaria giornaliera per ricoveri in caso di malattia;
– aumentata la misura del premio fedeltà per la permanenza del settore.
Inoltre, con tale accordo, le Parti provvedono all’inserimento di nuove assistenze, come il contributo per soggiorni estivi, per visite specialistiche e per corsi di recupero studenti.
Le assistenze modificate ed integrate entrano in vigore con riferimento agli eventi accaduti a partire dal 1° settembre 2024.
Infine, viene introdotta una nuova prestazione a favore delle imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa Veneto, per ogni nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori con età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024.
Le domande per avere il contributo, pari a 300,00 euro ed elevato a 400,00 euro nel caso in cui il titolare o il socio collaboratore risulti iscritto all’elenco nazionale del Mastro Formatore Artigiano, devono essere presentate entro il 31 gennaio 2025.

Gestione dipendenti pubblici: le prerogative dell’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione

Forniti chiarimenti per una omogenea applicazione dei criteri in materia di domande di riscatto, ricongiunzione, computo (INPS, messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).

L’INPS ha fornito indicazioni relative domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati scritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.

Infatti, l’articolo 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, la Legge 2 aprile n. 322/1958, l’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 40 della Legge n. 1646/1962, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati. Per effetto di tale disposizione, dunque, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.
Conseguentemente all’abrogazione di questo istituto, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56/2010, aveva stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, potessero presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.

 

Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010

In particolare, per gli assicurati alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della Legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.

La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile.

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120/2013, l’INPS precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere – essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta – la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati nella premessa del messaggio in commento.

L’Istituto precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei 20 anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni.

Per le Casse come CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo è attivabile solo su richiesta dell’interessato. Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali.

Laddove gli iscritti a queste Casse non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.
Infine, nel messaggio in commento vengono descritti i casi degli assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 29/1979, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 45/1990.

Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato (nota operativa INPDAP n. 56/2010), all’annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO e alla competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS.

CCNL Vigilanza privata: chiesto il confronto sui temi contrattuali

Le OO.SS. hanno chiesto un incontro al ministero per sistemare alcuni punti contrattuali, tra cui l’Una Tantum

Il 31 luglio 2024 si è tenuto l’incontro per discutere di alcuni temi contrattuali inseriti all’interno del CCNL Vigilanza privata e Servizi di sicurezza. In seguito alla sottoscrizione degli accordo del 30 maggio 2023 e del 16 febbraio 2024, e dopo la mancata risposta da parte del governo sul dumping contrattuale, generato dai contratti siglati da Sigle sindacali non comparativamente rappresentative sul piano nazionale e sugli impegni presi lo scorso marzo 2024 dal dicastero, la Uiltucs-Uil, mediante una nota stampa, ha fatto sapere che desiderano inviare un sollecito al ministero del lavoro. 
Inoltre, le Parti hanno richiesto anche che venga ripresa la discussione sull’Una Tantum per la vigilanza privata, dal momento che l’erogazione della seconda tranche dell’emolumento è prevista per settembre 2024. 

CIRL Allevatori Piemonte e Liguria: sottoscritto accordo integrativo

Stipulata l’intesa per i dipendenti dell’Associazione regionale allevatori del Piemonte e della Liguria

Nella giornata del 31 luglio 2024 è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione del Contratto integrativo per i 150 dipendenti del settore, che avrà decorrenza dall’1 gennaio 2024.
Attraverso questo accordo, si intende migliorare il welfare aziendale per tutto il personale, riconoscendo:
– un buono pasto dal valore di 5,25 euro per le prestazioni lavorative superiori alle 4 ore giornaliere;
– un premio di risultato dal valore di 250,00 euro a titolo di Una Tantum per l’anno 2023.
Inoltre, le Parti si impegnano a concordare, entro la fine del 2024, il premio di risultato da erogare per gli anni 2025-2026.
Infine, il contratto è volto a disciplinare attività specifiche dell’Associazione e ad istituire una commissione bilaterale per la verifica dell’attività lavorativa a turni dei tecnici, armonizzare l’attività dei tecnici stessi introducendo un riposo aggiuntivo nel caso in cui ci sia un superamento dell’orario nell’arco delle 24 ore in applicazione all’articolo 7 del D.L. n. 66 del 8/04/2003.