CCNL CDR e RSA Aris: sottoscritto l’Accordo Ponte



In attesa della stipula del CCNL previsti incrementi economici e novità sul contratto a tempo determinato


Il 24 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl l’accordo ponte per  il personale dipendente da Centri di riabilitazione e Residenze sanitarie assistenziali associati.
L’accordo entrerà in vigore dal 1° marzo 2024 fino al 30 giugno 2024, conservando però efficacia fino alla stipula del nuovo CCNL.
Di seguito le novità.
Incrementi economici
Dal 1° marzo 2024 previsti i seguenti incrementi economici per 13 mensilità annue destinati ai lavoratori  beneficiari del superminimo (Elemento Aggiuntivo della retribuzione, ERA).
































Categoria  Elemento Retributivo Aggiuntivo
A 65,57 euro
B 61,68 euro
C 104,80 euro
D 2,80 euro
E 1,06 euro
F 194,00 euro
G 130,00 euro
H 318,50 euro
Quadri 230,00 euro

Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato nelle qualifiche e nelle categorie contrattuali di seguito indicate, purché non beneficiario del superminimo, i citati incrementi sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella seguente tabella,.


































Qualifica Categoria Integrazione ERA
Operatore socio sanitario D 43,53 euro
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99 euro
Impiegato di concetto E 54,50 euro
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, G

Psicologo, Sociologo, Pedagogista,
Farmacista

G 289,50 euro
Vice direttore amministrativo, 

Direttore di unita operativa, Capo area

H 289,50 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
struttura fino a 120 posti autorizzati
e contrattualizzati dal SSN

Quadro 630,49 euro
Direttore di Centro e Direttore Quadro 

amministrativo, entrambi di
Struttura con oltre 120 posti


autorizzati e contrattualizzati dal


SSN

Quadro 1175,68 euro

Per il personale titolare del superminimo appartenente a tutte le qualifiche e le categorie contrattuali di inquadramento si applica unicamente un incremento mensile (ERA, per 13 mensilita annue) di 40,00 euro lordi.
Tutti gli incrementi previsti con quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o titolo e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici.
Contratto a tempo determinato
Vengono inserite le seguenti causali:
– esigenze per punte di intensa attività derivanti da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale
organico;
– per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
– necessità conseguenti all’attivazione di nuovi servizi o attività o realizzazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
– esigenze legate all’organizzazione di colonie estive o invernali o alla gestione, per una parte dell’anno, di attività turistiche e ricettive;
– introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
– assunzione del personale sanitario o socio-sanitario per cui la Struttura si sia avvalsa delle disposizioni di legge in materia di esercizio temporaneo di attività
lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero;
– temporanea inidoneità o idoneità parziale accertate ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/2008 o dell’art. 5 L. 300/1970 di lavoratore ricollocato in una diversa mansione.
In considerazione di quanto pattuito, i Sindacati deliberano di revocare lo sciopero nazionale di settore, indetto per il prossimo 31 gennaio

CCNL Lapidei Piccola Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Prevista l’erogazione di una somma Una Tantum uguale per tutti i livelli e suddivisa in 3 tranches

Ieri 25 gennaio 2024 è stata raggiunta tra Confapi Aniem e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del contratto unico dei materiali da costruzione, scaduto il 30 giugno 2022. Il contratto rinnovato, con decorrenza 1° luglio 2022 e scadenza al 30 giugno 2025, si applica a circa 15mila lavoratori suddivisi nei comparti industriali dei settori lapideo, laterizio e del cemento.
A sostegno del potere d’acquisto ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate verrà corrisposto un importo una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del TFR, del valore di 600,00 euro lordi. Detto importo verrà erogato in tre tranches, alle seguenti decorrenze:
– febbraio 2024, 300,00 euro lordi;
– aprile 2024, 150,00 euro lordi;
– settembre 2024, 150,00 euro lordi. 
Per i lavoratori assunti dal 1° maggio al 31 dicembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto). Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo. Le Parti hanno convenuto che la somma una tantum definita è di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il periodo di copertura definito è stato assunto ai soli fini della determinazione dell’importo da corrispondere ad ogni singolo lavoratore avente diritto. L’una tantum rimane assorbibile esclusivamente dagli importi erogati a titolo di acconto futuri aumenti contrattuali o denominati in modo equivalente già riconosciuti.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo in oggetto le Parti Sociali si sono impegnate a continuare il processo di rinnovo del CCNL, che si concentrerà sulla parte normativa. 

Lavoro stagionale subordinato: nuove quote di ingresso

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica l’ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2023 per lavoro subordinato stagionale e per conversione p.d.s. in lavoro subordinato e autonomo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 24 gennaio 2024, n. 231).

Nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, in considerazione di nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver attribuito, direttamente sul sistema SILEN, ulteriori quote di ingresso per lavoro stagionale subordinato.

 

In particolare, sono stati autorizzati nuovi ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5 del DPCM 27 settembre 2023. Pertanto, la quota destinata a tali ingressi per il 2023 è ora esaurita.

 

Si ricorda che, nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5 del citato DPCM, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all’art. 6, comma 3, lettera a), residenti all’estero entro la quota di 82.550 unità per l’anno 2023.

 

Inoltre, nella nota in commento, vengono anche assegnate quote aggiuntive destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, al fine di soddisfare tutte le istanze di conversione pervenute sul sistema SPI 2.0 e comunicate dal Ministero dell’interno.  

 

In allegato alla nota si trovano poi i due prospetti riepilogativi relativi alle predette quote ulteriormente assegnate su base territoriale.

Ebat Pesaro Urbino: previsto un contributo alle aziende agricole per l’acquisto dei DPI

Previsto per le aziende agricole un rimborso delle spese sostenute dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2024 per l’acquisto dei DPI 

L’Ebat Pesaro Urbino, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Pesaro Urbino, ha previsto un contributo per le aziende agricole iscritte relativamente all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali sostenute dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2024.
E ‘previsto, pertanto, un rimborso per ogni operaio in forza e che abbia lavorato almeno 51 giornate nell’anno precedente o in corso, viene riconosciuto un rimborso del 50% su ogni dispositivo fino ad un massimo di 100,00 euro per ogni pezzo.
Per ottenere il rimborso dell’acquisto dei dispositivi di protezione le aziende devono inoltrare domanda all’Ebat, redatta su apposito modulo, entro e non oltre il 30 giugno 2024, attraverso la consegna diretta, la pec, ovvero a mezzo raccomandata A.R.

Contribuzione agricola: le indicazioni per il “Trascinamento di giornate” 2023

Fornite le istruzioni per gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (INPS, circolare 24 gennaio 2024, n. 19).

Anche quest’anno l’INPS ha fornito le indicazioni sulle modalità per usufruire dei benefici del cosiddetto “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2023 (articolo 21, comma 6, Legge n. 223/1991). Si tratta del beneficio previdenziale consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali, sia assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004.

Il “Trascinamento di giornate” è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

Riconoscimento per l’iscrizione negli elenchi anagrafici 2023

Il beneficio in commento è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/2006. Alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Gli adempimenti delle aziende

Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale dell’INPS e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle strutture dell’INPS competenti per territorio il modulo “SC95” – “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sempre sul sito dell’Istituto.

La trasmissione dovrà avvenire entro la data del 23 febbraio 2024 per consentire alle strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023.