CIPL Lapidei Industria Lucca: definita la proroga del contratto

Previsti, per i lavoratori del settore, l’erogazione di buoni spesa e l’aumento del contributo mensile al Comitato Paritetico Marmo

In data 30 gennaio 2024 è stato sottoscritto a Pietrasanta (LU) presso la sede di Confindustria Toscana Nord, tra le OO.SS di categoria e Confindustria Toscana Nord, il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza. Il contratto interessa circa 1000 lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca, sia delle cave che dei laboratori di trasformazione.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito il riconoscimento ai lavoratori di un importo di 140,00 euro una tantum, da erogare sotto forma di tessera buoni spesa in due tranche:
– la prima da 90,00 euro da riconoscere entro marzo 2024;
– la seconda da 50,00 euro da riconoscere entro settembre 2024.
Contestualmente è stato previsto anche un aumento da 6,16 euro a 6,70 euro del contributo mensile per singolo lavoratore che l’azienda riconosce al Comitato Paritetico Marmo, ente bilaterale che garantisce sia attività istituzionali quali la partecipazione a progetti e corsi di formazione e sicurezza per i lavoratori, sia un Fondo Mutualistico per i lavoratori con assistenze quali un’assicurazione professionale e contributi nascita e matrimonio.
Le OO.SS., in virtù della difficile situazione del settore, hanno infine condiviso la decisione di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto, bensì di prorogare quello vigente di un anno. 

Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza sulla manodopera edile

Introdotte nuove percentuali per le categorie specialistiche edili

In data 30 gennaio 2024 Ance, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative-Lavoro e Servizi Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai-Edilizia, Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo nazionale relativo agli aggiornamenti delle percentuali di incidenza sulla manodopera affinché vi siano congruità per determinate categorie specialistiche del settore edile. 
Tale accordo ha introdotto novità importanti tra cui appunto la definizione delle percentuali applicate ai nuovi cantieri la cui denuncia è stata compiuta dal 1° gennaio 2024. Si riportano di seguito alcune delle suddette percentuali.
OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%;
OS 18 – A componenti strutturali in acciaio: 6%;
OS 18 – B componenti per facciate continue: 6%.
Per gli appalti di lavorazioni specialistiche del Jet Grouting e delle Palancole appartenenti alla categoria OS-21, le varie Casse Edili e le varie Edilcasse vanno ad applicare le seguenti percentuali:
OS 21 – Jet grouting: 8%;
OS 21 – Palancole: 6% (inclusi i lavori realizzati in ambito marittimo, fluviale, lacunare o lagunare.
Altresì, sono state definite quelle relative ai cantieri anche in corso di attività di sgombero neve (OG 3) per le quali le Casse Edili e le Edilcasse applicano la percentuale del 6%.
Da ultimo si comunica che è stata aggiornata altresì la tabella contenente altre categorie del settore, sia di lavorazione che specialistiche OS con le relative percentuali di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Assegno unico e universale e soglie ISEE rivalutati per il 2024

L’INPS comunica la rivalutazione degli importi mensili dell’Assegno unico e universale e delle relative soglie ISEE per l’anno 2024 (INPS, messaggio 8 febbraio 2024, n. 572).

Come noto, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 230/2021, sia l’AUU, sia le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

L’ISTAT, in data 16 gennaio 2024, ha comunicato che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.

 

In considerazione di ciò, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie dell’ISEE aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2024, riportando i dati in apposita tabella allegata.

 

L’importo massimo erogabile nel 2024 in presenza di un solo figlio a carico è pari a 199,40 euro per un ISEE fino a 17.090,61 euro.

 

Per valori di ISEE da 45.461,03 euro fino a 45.574,96 euro e oltre tale soglia, l’importo mensile dell’assegno in presenza di un figlio è pari a 57 euro.

 

Il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023 mentre, a partire dal mese di febbraio 2024, lo stesso viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori.

 

Infine, l’INPS precisa che la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

 

CCNL Aereoporti Sezione Handlers: sottoscritto verbale integrativo

Precisazioni in merito alla spettanza dell’importo una tantum per il personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL

Il 29 gennaio 2024, Assohandlers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, si sono incontrate nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate dalle OO.SS il 22 dicembre 2023. L’art. H15 del CCNL del Trasporto Aereo – Parte specifica – Sezione Handlers siglato il 25 ottobre 2023 ha previsto l’erogazione a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data della firma, a condizione che il rapporto permanga alla data di erogazione, di un importo economico una tantum pari a 500,00 euro lordi. In caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017 la misura del relativo importo deve essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023. 
La norma transitoria del contratto, estende la spettanza della suddetta una tantum, anche al personale a tempo indeterminato che dalla data del 25 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 dovesse risultare transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria, prevedendo in tal caso la ripartizione proporzionale tra Società uscente e Società subentrante. Relativamente al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL intervenuta il 25 ottobre 2023, non è stata prevista deroga.
Le Parti Sociali hanno quindi condiviso la necessità di prevedere una salvaguardia per coloro i quali siano transitati in diversa entità societaria per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 24 ottobre 2023. Si è pertanto stabilito che il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori che alla data del 29 gennaio 2024 siano alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all’operatore subentrante nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, una somma dell’importo lordo di 500,00 euro che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue. Per i lavoratori part-time detto importo sarà riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L’importo risultante dai riproporzionamenti sarà riconosciuto entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Agli stessi lavoratori di cui sopra, sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di 385,00 euro lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo deve essere riproporzionato rispetto al 1° dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto con il precedente operatore abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze. L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta entro il 31 Marzo 2024, per poi essere riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Con l’accordo siglato le Parti Sociali hanno dichiarato concluse, con esito positivo, le procedure di raffreddamento. 
L’accordo si è reso necessario a causa della mancanza di una deroga che estenda la spettanza dell’importo una tantum stabilito rispetto al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL.

 

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione, gli importi rivalutati per il 2024



L’INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).


Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.


 


I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 


 


L’INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 


 


Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:


 


– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;


10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;


1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.


 


I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d’inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.


 


Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:


 
































Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l’anno 2024:


 


843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;


1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.