CIRL Alimentari Artigianato Sicilia: firmato il primo contratto



Tra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza ed un incremento sul salario per i lavoratori


Il 16 febbraio è stato sottoscritto il primo CIRL applicabile ai lavoratori del settori alimentari artigianato della regione Sicilia da Confartigianato Imprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigianati Sicilia, Claai Sicilia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come da CCNL, viene istituita la banca ore e le maggiorazioni per lavoro straordinario sono incrementate dell’1%.
Viene disciplinato il lavoro intermittente, per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024,  relativamente ai periodi di maggiore produttività e nei fine settimana per un massimo di 75 giornate all’anno di effettiva chiamata.
Per quanto riguarda la bilateralità ed il welfare integrativo le Parti hanno concordato il ruolo centrale, estendendo l’applicazione alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Viene istituita una Commissione Paritetica per le pari opportunità, concernenti l’occupazione femminile che si riunirà ogni sei mesi per definire azioni volte a rafforzare le opportunità e la valorizzazione di un cambiamento strutturale nell’interesse di tutte le risorse umane.
E’, inoltre, prevista la possibilità per i lavoratori immigrati e non immigrati di usufruire di pause da conteggiare nei permessi retribuiti per ottemperare alle preghiere durante l’orario di lavoro.
Viene riconosciuto, a fronte della grave crisi dell’inflazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un incremento pari all’1,6% da calcolarsi sul salario tabellare.






















Addetti alla preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione 
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 2.014,51 euro
B 1.841,19 euro
C 1.736,42 euro
D 1.638,49 euro
E 1.536,54 euro






























Settore Alimentazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
1 S 2.273,40 euro
1 2.041,15 euro
2 1.868,59 euro
3 A 1.741,27 euro
3 1.647,00 euro
4 1.579,82 euro
5 1.506,87 euro
6 1.409,82 euro




































Settore Panificazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 1 S 1.920,20 euro
A 1 1.785,13 euro
A 2 1.671,87 euro
A 3 1.530,90 euro
A 4 1.450,44 euro
B 1 1.880,00 euro
B 2 1.544,49 euro
B 3 S 1.503,14 euro
B 3 S 1.454,11 euro
B 4 1.379,07 euro






























Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
 1 2.481,08 euro
2 2.157,46 euro
3 1.779,92 euro
4 1.564,17 euro
5 1.402,37 euro
6 1.294,48 euro
7 1.186,62 euro
8 1.078,76 euro

Lavoratori marittimi e prestazioni di malattia: chiarimenti sulle voci retributive

L’INPS precisa quali sono le voci retributive da considerare ai fini del calcolo della prestazione di malattia dei lavoratori marittimi relativamente agli eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 803).

L’articolo 1, comma 156, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), novellando gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare dei lavoratori marittimi.

 

In particolare, la novella prevede che – per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS prende in considerazione gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, confermando che, per gli stessi, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla Legge di bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva.

 

L’articolo 10 del RDL n. 1918/1937, si ricordi, per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024 – stante il rinvio agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto n. 200/1937 – disponeva che:

 

– il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);

– per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca – soggetti alla Legge n. 413/1984 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).

 

Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione di malattia, per gli eventi in argomento, devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.

 

Inoltre, l’INPS chiarisce che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

 

A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

CCNL Call Center e Telecomunicazioni: continuano gli incontri con il Mimit

Ampia discussione sugli strumenti di voucher per i settori Call Center e Telecomunicazioni

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione con il Mimit conseguente agli impegni assunti durante l’incontro del 6 febbraio tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni relativamente ai comparti Telecomunicazioni e Call Center.
Circa le misure a sostegno dei settori, il Ministero ha affermato di voler far fruire loro dei voucher messi a disposizione al fine di favorire la copertura delle aree bianche mediante l’incentivazione all’accesso alla connettività, specie nelle aree non coperte dalla banda ultra larga.
A tal proposito il Governo fa sapere che, ciò a cui auspica, è la proposta di un ulteriore bando per l’incentivazione all’acquisto di beni e servizi di cloud e cybersecurity da parte delle aziende e dei singoli.
Le OO.SS. hanno altresì stabilito, che l’utilità dei voucher risulta non funzionale in assenza di una strategia strutturale in relazione ad una politica industriale di sviluppo nel settore telecomunicazioni.
I ritardi nelle aree bianche hanno dato prova che i voucher, senza un piano di sviluppo complessivo, sono considerati inutili per il rilancio del settore, così come occorre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale per poter formare una platea più ampia di cittadini che possano fruire di più servizi offerti dalla connessione ad alta velocità. 

Manageritalia: nuova convenzione con il Fondo Fasdac

Prevista per i titolari della polizza e per i familiari rimborsi per visita oculista e acquisto di occhiali o lenti 

Manageritalia ha reso nota la nuova convenzione con il Fondo Fasdac. Nella fattispecie l’accordo prevede occhiali da vista completi di lenti da sole graduati con uno scontro del 30%. Nel caso in cui ci sia una promozione in atto, lo sconto del 30% viene sostituito da: 
– sconto di 20,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti monofocali;
– sconto di 50,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti multifocali. 
Con il bonus prevenzione, il costo dell’occhiale da vista o da sole graduato viene scontato dell’importo della visita medica oculistica fino ad un massimo di 100,00 euro. Per usufruire di questa agevolazione, oltre a recarsi presso i negozi che aderiscono alla convenzione, occorre: acquistare un occhiale la cui spesa minima è di 300,00 euro pre-sconto; presentare al negozio la fattura della visita medica oculistica. Viene precisato, inoltre, che il bonus prevenzione è cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tra gli ulteriori sconti ai quali si può accedere sono previsti:
50% di sconto sulla seconda confezione acquistata di lenti a contatto;
20% di sconto occhiali da sole non graduati (però non rimborsabile dal Fondo Fasdac);
10% di sconto per colliri e soluzioni, compreso spray antifog. I colliri sono rimborsabili tramite Fasdac solo se sono catalogati come farmaci di classe C. 
Per accedere alla convenzione occorre registrarsi sul portale al link indicato su Manageritalia e compilare i campi indicati, inserendo il codice convenzione: 50021. Successivamente, occorre scaricare il voucher da presentare in negozio o da utilizzare per l’acquisto online. Il rimborso può essere presentato anche in forma indiretta sia per la fattura della visita oculistica che per l’acquisto degli occhiali o lenti correttive. Il rimborso avviene secondo la normativa indicata dal Fondo. 

Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.