Ministero Giustizia: chiarimenti sui requisiti di iscrizione albo gestori crisi d’impresa

 

Il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione all’Albo gestori Crisi d’impresa di cui all’art. 356 del D.Lgs. n. 14/2019 (Circolare n. 57216 del 13 marzo 2023).

Con circolare ministeriale n. 57216 del 13 marzo 2023 sono giunti chiarimenti riguardo ai requisiti di iscrizione, obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo gestori crisi d’impresa, art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. I chiarimenti sono forniti in materia di:

  • enti erogatori della formazione iniziale;
  • enti erogatori dell’aggiornamento biennale;
  • requisito alternativo alla formazione, ai fini del primo popolamento dell’albo.

Essendo previsto un limite temporale per la validità degli incarichi giudiziali utili ai fini dell’iscrizione all’albo (art. 356, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), viene chiarito che lo sono anche quelli conferiti successivamente alla data del 16 marzo 2019, sino all’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali assegnati dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022.

Quanto alla formazione iniziale necessaria ai fini dell’iscrizione all’albo, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 di durata non inferiore a duecento ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, viene specificato che sono legittimati a erogare tale formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, qualora risulti un’apposita convenzione con università pubbliche o private e a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla circolare prot. n. 14539.U.

 

Infine, vengono debitamente riconsiderati anche gli ordini professionali legittimati a erogare l’aggiornamento biennale, ricomprendendovi anche quello dei consulenti del lavoro, pur in assenza di apposita convenzione con università pubbliche o private, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge, come chiariti dalla  citata circolare prot. n. 14539.U.

 

Imposta sostitutiva IRPEF e rendita vitalizia derivante da polizza assicurativa

L’Agenzia delle entrate chiarisce dubbi sull’applicabilità del regime IRPEF previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera anche al percettore di una rendita vitalizia derivante dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente (Agenzia delle entrate, risposta 8 marzo 2023, n. 246). 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nell’articolo 24 ter del TUIR possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

 

Nel quesito di cui alla risposta in oggetto, si chiede se il regime di cui sopra, riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, si possa applicare anche alla rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato estero, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.

 

In sostanza, l’applicazione del regime fiscale in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Tali redditi sono le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati: nella definizione rientrano tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo), ma anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

 

Premesso ciò, l’Agenzia già in precedenza ha chiarito che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate a un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

 

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, si evidenzia che la sottoscrizione della polizza rappresenta un atto di natura volontaria che non ha una finalità previdenziale e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. 

 

Sulla base di queste considerazioni, non essendo la polizza stipulata volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa, si conclude che la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al suddetto articolo 49 del TUIR e, dunque, che l’istante non possa accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24 ter del TUIR

 

Comunicazione stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione disponibile il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali devono utilizzare per comunicare la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015 (comunicato 6 marzo 2023).

 

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha previsto per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di decidere sulla non applicazione dello stralcio “parziale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro, riferite al periodo 2000-2015, estendendo così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale). Tale annullamento si riferisce esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, lasciando interamente dovute le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica.

 

Altresì il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per gli stessi enti di deliberare l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

 

Sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, sia per l’adesione allo stralcio “integrale”, l’Agenzia delle entrate-riscossioni, informa poi gli enti creditori che sono tenuti a trasmettere la decisione all’agente di riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023 attraverso i nuovi moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.

La nuova definizione agevolata delle liti tributarie nell’analisi degli esperti del settore

I commercialisti e gli esperti contabili analizzano il contenuto della normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2023 sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la sua applicazione pratica (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comunicato 8 marzo 2023).

Nel documento di ricerca pubblicato in data 8 marzo 2023 sul sito istituzionale, il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti e degli esperti contabili si soffermano sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 186 – 205) alla disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, analizzandone, tra gli altri, gli aspetti soggettivi e oggettivi con spunti di riflessione sull’applicazione pratica ai giudizi in corso.

 

Il primo requisito di ammissibilità della definizione agevolata in argomento attiene alla natura soggettiva della controparte coinvolta nelle controversie tributarie: la norma definitoria è applicabile solo se il giudizio veda coinvolta l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (quest’ultima, originariamente non prevista dalla prima versione della norma, è stata aggiunta in sede di approvazione da parte della Camera dei Deputati).

 

Ai sensi del comma 205, inoltre, anche gli enti territoriali, in primis i Comuni, potranno deliberare l’adesione alla nuova definizione agevolata entro il 31 marzo 2023 adottando provvedimenti che, ai soli fini statistici, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi enti e sono trasmessi al Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2023. 

 

Occorre che tale status di parte processuale sia posseduto dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ovvero degli enti territoriali) al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della norma.

 

Sono ammessi alla definizione anche i giudizi in cui i suddetti soggetti sono intervenuti volontariamente o chiamati in causa, sempre entro la stessa data. 

 

Dal punto di vista della parte ricorrente, è legittimato a presentare la domanda di definizione agevolata il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, chi vi è subentrato (ad esempio, un erede), o colui che ne ha la legittimazione (ad esempio, il curatore fallimentare).

 

Riguardo al requisito oggettivo, sono definibili tutte le controversie tributarie, senza alcuna limitazione in merito alla tipologia degli atti impugnabili: la novità principale che si segnala, sotto questo profilo, consiste proprio nel venir meno del riferimento all’atto impositivo quale requisito di carattere oggettivo per la definizione, per cui la nuova “tregua fiscale” riguarda tutte le controversie tributarie in quanto tali, in ogni stato e grado del giudizio, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, ossia con atto notificato entro tale termine.

 

Una precisazione particolare viene fatta con riferimento ai giudizi aventi a oggetto le cartelle di pagamento derivanti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avevano già ammesso al precedente istituto definitorio del 2019, anche se l’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 faceva espresso riferimento agli “atti impositivi”. Ne consegue che, essendo scomparso tale limite dalla nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023, devono considerarsi ugualmente definibili anche i ricorsi contro le cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.  

 

Ai sensi del comma 193, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali comunitarie, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

Il beneficio derivante dalla definizione è rappresentato dall’annullamento di sanzioni e interessi, a fronte della debenza dell’importo che costituisce il valore della controversia, ovvero di una percentuale di esso secondo lo schema seguente:

  •      ricorso notificato al 1° gennaio 2023: 100% del valore della controversia (comma 186);

  •      ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado (pendente) al 1° gennaio 2023: 90% del valore della controversia (comma 187);

  •      ricorso accolto in primo grado al 1° gennaio 2023: 40% del valore della controversia (comma 188);

  •      soccombenza dell’Agenzia fiscale (o dell’ente locale che vi abbia aderito) in secondo grado al 1° gennaio 2023: importo dovuto pari al 15% del valore della controversia (comma 188);

  •      ricorso accolto parzialmente al 1° gennaio 2023: 100% del valore della controversia con riferimento all’ammontare del tributo confermato giudizialmente e 40% o 15% con riferimento all’ammontare del tributo oggetto di annullamento giudiziale, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata – rispettivamente – in primo o in secondo grado (comma 189);

  •      giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale (ovvero dell’ente locale) sia in primo che in secondo grado: 5% del valore della controversia (comma 190);

  •      controversia avente per oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo (calcolate in modo autonomo rispetto al tributo): 15% del valore della controversia in caso di sentenza favorevole al contribuente depositata al 1° gennaio 2023, ovvero 40% in tutti gli altri casi (comma 191);

  •      controversia avente per oggetto esclusivamente sanzioni collegate al tributo (calcolate in percentuale rispetto al tributo): zero, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla stessa definizione agevolata (comma 191).

Convenzione Italia Bulgaria per evitare le doppie imposizioni: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Bulgaria (Risposta a interpello n. 244 del 8 marzo 2023).

 

La risposta dell’Agenzia delle entrate arriva a seguito del dubbio sollevato dal Contribuente, residente in Bulgaria, in merito al corretto inquadramento ed al conseguente assoggettamento ad imposizione, del trattamento pensionistico percepito, a seguito dell’assorbimento dell’INPDAP nell’INPS, nell’ambito dell’articolo 16 (pensioni), ovvero dell’articolo 17 (funzioni pubbliche), paragrafo 2, della Convenzione tra l’Italia e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge 29 novembre 1990, n. 389.

 

L’Agenzia ricorda che secondo l’articolo 3, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, le  persone  residenti  in  Italia  sono  tassate  sull’insieme  dei  loro redditi  percepiti, indipendentemente  da  dove  questi  siano  prodotti,  mentre,  nel  caso  di  soggetti  non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano. Altresì vengono considerati  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato  italiano le pensioni e gli assegni ad esse assimilati se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

 

In ambito dell’applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l’Italia  e  la  Bulgaria, l’Agenzia delle entrate si è espressa chiarendo in che modo tali disposizioni  si applicano alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

L’Agenzia sottolinea come ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 di tale Trattato internazionale l’espressione ”residente di uno Stato contraente” fa riferimento, per quanto riguarda l’Italia, a qualsiasi  persona  fisica  che, in virtù  della  legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della  sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, a qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Pertanto, una  persona  fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato. Dunque il contribuente non cittadino bulgaro non può essere considerato, ai fini convenzionali,  residente in Bulgaria e conseguentemente non possono essere applicate le  disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.

Si conclude, pertanto, che in tal caso la pensione erogata dall’INPS a questo tipo di contribuente è assoggettata a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana e non trovano applicazione le disposizioni contenute nella Convenzione Italia ­Bulgaria.