Importi deduzioni forfetarie 2023 a favore degli autotrasportatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato la misura delle deduzioni forfettarie 2023 per spese non documentate e l’Agenzia delle entrate ne ha chiarito la modalità di inserimento nella dichiarazione dei redditi (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 16 giugno 2023, n. 103; Agenzia delle entrate, comunicato 16 giugno 2023).

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

 

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è stata prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2022 che ammonta a 48,00 euro e spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, invece, l’importo stabilito dell’agevolazione fiscale è pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

 

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un proprio comunicato stampa, nel quale è stato precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2023 PF e SP, utilizzando rispettivamente:

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44;

  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

 

Tali codici, ha ricordato l’Agenzia, si riferiscono rispettivamente alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

Superbonus: sanzione applicabile in caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia

Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all’Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ”non spettante”), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ”inesistente”).

 

L’Agenzia precisa che all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

– l’istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

– le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

– a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l’istante ha compensato la totalità dell’importo ricevuto;

– l’istante, a seguito dell’annullamento della comunicazione e preso atto dell’errore commesso, ha annullato totalmente l’operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l’Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente prima dell’invio della comunicazione corretta.

Pegno mobiliare non possessorio: servizio web per compilare e inviare le domande

 

L’Agenzia delle entrate ha reso nota l’attivazione del nuovo servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, l’istituzione di nuovi codici tributo e l’istituzione di un codice negozio ad hoc (Agenzia delle entrate, comunicato 14 giugno 2023, risoluzione 14 giugno 2023, n. 26/E, provvedimento 14 giugno 2023, n. 212883).

L’articolo 1 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Al comma 4 del suddetto articolo 1 è stata prevista la costituzione presso l’Agenzia di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori” che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

 

Con il provvedimento n. 120760/2023 è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità in tale registro informatico e per le relative certificazioni e copie, sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui i versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, i pagamenti possono essere regolarizzati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, per consentire il versamento dei diritti di certificazione, con la risoluzione del 14 giugno 2023, n. 26/E, è stato istituito il codice tributo:

  •  “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.

Mentre, per consentire il versamento, sempre tramite modello F24, dei diritti di certificazione, è stato istituito il codice tributo:

  •  “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.

La necessità di individuare puntualmente l’istituto del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro ha reso necessaria anche l’istituzione di un codice negozio dedicato. A tal fine, con provvedimento del 14 giugno 2023, n. 212883, l’Agenzia delle entrate ha introdotto il codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”, da esporre nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605/1973.

 

Infine, l’Agenzia ha reso noto che dal 15 giugno 2023 è attivo il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, tramite il quale le domande possono essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia, trasmettendo i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all’atto costitutivo.

 

Mancata dichiarazione IVA, comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo

Previsto l’invio di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta mancante la presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del “quadro VE” o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro (Agenzia delle entrate, provvedimento 13 giugno 2023, n. 210441).

L’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, co. 636, della Legge n. 190/2014, ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.

 

A tal riguardo, l’Agenzia invia, tramite PEC, una comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti contenente:

– il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;

– il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;

– la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;

– la data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

 

Tale comunicazione è consultabile dal contribuente anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia, denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Inoltre il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

 

Riguardo alle modalità con le quali è possibile regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse, è previsto che coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

 

I contribuenti, invece, che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il “quadro VE” o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi , secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Malattia o infortunio del libero professionista: sospensione termini adempimenti tributari

Con due quesiti rivolti al CNDCEC si richiedono chiarimenti sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (Pronto Ordini 12 giungo 2023, n. 76 e n. 204).

L’articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni.

 

In particolare è previsto che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata alcuna responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I suddetti termini si sospendono a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248/2023, arrivando a ritenere che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

Ne consegue che gli adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

 

Presupposto della sospensione è che tra cliente e libero professionista esista un mandato professionale, avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La normativa non richiede espressamente una “data certa” di conferimento di tale mandato, ma l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, per poter fornire la prova anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

 

È stato infine chiarito che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista. Dello stesso avviso è l’Agenzia delle entrate che, nella risposta n. 248/2023, ha ribadito l’obbligo di far conoscere ai competenti uffici della P.A. i nominativi dei clienti ai quali si applica la sospensione dei termini.