Nuovo sportello a sostegno dei contratti di sviluppo nelle filiere produttive strategiche

Dal 28 luglio al 13 ottobre 2023 sarà operativo un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, dedicato a specifiche filiere produttive (Invitalia, comunicato 21 luglio 2023).

Il MIMIT, con il Decreto direttoriale del 18 luglio 2023, ha fissato i termini di apertura e chiusura dello sportello agevolativo, destinato a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare la resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere produttive strategiche. 

 

La misura, che si pone in continuità con lo sportello “Competitività e resilienza delle filiere produttive” attivato nel 2022 con risorse PNRR, ha una dotazione di 391,8 milioni di euro, assegnata dal Ministero delle imprese e del made in Italy e destinata ai programmi di sviluppo realizzati nelle aree del Centro nord del Paese.

 

I progetti agevolati devono prevedere spese e costi ammissibili superiori a 20 milioni, avere una durata non superiore a 36 mesi, essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al soggetto gestore, Invitalia, e riguardare programmi industriali nelle filiere:

  • aerospazio e aeronautica;

  • design, moda e arredo;

  • metallo ed elettromeccanica;

  • chimico e farmaceutico;

  • gomma e plastica;

  • alimentare (esclusa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli).

Le agevolazioni, ha chiarito Invitalia, verranno erogate nella forma del solo contributo a fondo perduto a favore di programmi produttivi eventualmente accompagnati da progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Non è, dunque, previsto il finanziamento agevolato bensì la sola forma del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa.

 

In sostituzione del consueto criterio cronologico con il quale vengono considerate le domande di contratto di sviluppo, è prevista la formazione di una graduatoria per la determinazione dell’ordine di avvio all’istruttoria, basata su specifici criteri di valutazione dei programmi, in ordine di importanza:

 

– l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali coerenti con il piano Transizione 4.0, rispetto al totale degli investimenti previsti;
– l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;
– il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

 

La presentazione delle domande dovrà avvenire, a pena di invalidità, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo nel sito istituzionale, a partire dalle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2023.

Taglio cuneo fiscale dipendenti pubblici: aumenti in busta paga da agosto

Definite le modalità di pagamento ai dipendenti pubblici degli aumenti in busta paga derivanti dall’innalzamento del taglio del cuneo fiscale previsto dal D.L. Lavoro per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 20 luglio 2023, n. 120).

Il D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) convertito in Legge il 3 luglio 2023 ha previsto, per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023, l’innalzamento del taglio del cuneo fiscale:

  • fino al 6% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendente inferiori a 2.692 euro;

  • fino al 7% per le retribuzioni mensili lorde dei dipendenti inferiori a 1.923 euro.

Riguardo alle modalità di pagamento ai dipendenti pubblici, il MEF ha comunicato che la decontribuzione verrà corrisposta tramite NoiPa sul cedolino del mese successivo rispetto a quello in cui viene riconosciuto il beneficio.

Pertanto, il pagamento riferito alla mensilità di luglio verrà erogato con il cedolino di agosto 2023.

 

Tale meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi, fino alla mensilità di dicembre 2023 che sarà erogata a gennaio 2024.

 

A beneficiare del taglio del cuneo fiscale del 6% saranno circa 860.000  dipendenti pubblici, mentre la platea interessata alla misura del 7% sarà di circa 335.000 dipendenti.

 

 

CNDCEC: Whistleblowing e le novità per gli Ordini professionali

Il CNDCEC ha riepilogato le principali novità, di interesse per gli Ordini professionali, introdotte dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in merito alla disciplina del whistleblowing (CNDCEC, informativa 12 luglio 2023, n. 94).

Il D.L. n. 24/2023 ha recentemente introdotto alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti, cd. Whistleblowing, già obbligatoria per gli Ordini professionali, ai sensi del art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001.

Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda gli Ordini professionali, questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, in quanto la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, abrogato dal nuovo Decreto) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.

 

L’obbligo di istituire canali di segnalazione interna degli illeciti, originariamente previsto solo a carico di soggetti pubblici, è stato, dunque, esteso:

– agli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016;

– ai concessionari di pubblico servizio;

– nel settore privato, ai soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– agli enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;

– alle organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

Il CNDCEC ha evidenziato, poi, l’ampliamento della platea dei soggetti che ricevono la tutela prevista dalla disciplina whistleblowing, ricomprendendovi:
– la persona che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione (cd. “facilitatore”);
– le persone legate al segnalante da un rapporto di parentela entro il IV grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
– i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente;
– gli enti di proprietà del segnalante.

 

Ad essere ampliato è stato anche l’ambito oggettivo della segnalazione, che ora può avere ad oggetto:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

  • i fondati sospetti.

Altra novità riguarda la scelta del canale di segnalazione, non più rimessa alla discrezione del whistleblower, per favorire in via prioritaria l’utilizzo del canale interno e permettere, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, il ricorso ad una segnalazione esterna (ad ANAC).

 

Infine, il CNDCEC si sofferma sulla tutela approntata dalla nuova disciplina alla persona segnalante, che include:

– la tutela di riservatezza riguardo all’identità del segnalante che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
– il divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata;
– l’esclusione della punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;

– le informazioni, l’assistenza e le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori: novità introdotte dal D.L. Semplificazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul’articolo 18 del Decreto Semplificazioni recante modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori (Agenzia delle entrate, circolare 7 luglio 2023, n. 20/E).

Il D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, all’articolo 18 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori, intervenendo in particolare sul Decreto IVA con la riformulazione delle previsioni riguardanti:

 

– l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF;

 

– l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10%) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del Decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

 

L’Agenzia ha premesso che in base all’articolo 10, primo comma, n. 19) del decreto IVA sono esenti da imposta le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto qualora rese da:

– enti ospedalieri;

– cliniche e case di cura convenzionate;

– società di mutuo soccorso con personalità giuridica;

– enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Con la novella normativa è stata innanzitutto confermata l’esenzione da imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ed inoltre, in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale, tale esenzione è stata estesa alle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza.

L’integrazione normativa prevede, dunque, che qualora la prestazione sanitaria sia resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.

 

L’Agenzia ha sottolineato in particolare che l’esenzione della componente di una prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura sanitaria non convenzionata è subordinata alla condizione che tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo.

Tale condizione implica che, laddove la prestazione sia resa dal professionista sanitario sottoposto a vigilanza e questi sia legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la suddetta disposizione non trova applicazione e l’intera prestazione di ricovero e cura è soggetta ad IVA.

 

In merito alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, l’Agenzia ha osservato che le stesse sono interessate anche dal trattamento agevolato avente ad oggetto, in particolare, l’applicazione di un’aliquota ridotta, al 10%, per le prestazioni di alloggio, ricovero e cura.

La nuova previsione, oltre a confermare l’applicazione di tale aliquota IVA, la estende anche alle prestazioni:

– di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);

– di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

 

Infine, la novella normativa, ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, sia qualora tali servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia laddove siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.

 

Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative: chiarimenti MIMIT

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile in materia di controlli nelle società cooperative (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 5 luglio 2023, n. 221466).

Per le società cooperative, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è legata al combinato disposto degli articoli 2519, 2543 e 2477 c.c..
Il MIMIT rammenta che la società cooperativa, la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro e abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle srl, non ha alcun obbligo di nominare l’organo di controllo interno né il revisore.

 

Per gli altri casi è necessario operare a monte una distinzione tra le cooperative che adottano il regime di riferimento delle spa da quelle che operano invece secondo la disciplina delle srl:

– se la cooperativa adotta le norme spa, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema spa o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento srl o infine perché ha più di 20 soci ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale;

– se la cooperativa spa rientra invece nelle fattispecie art. 2477 c.c., oltre alla revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno (nelle spa l’organo di controllo può essere solo in forma collegiale);

– se la cooperativa adotta le norme srl, ai sensi dell’art. 2519 c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando
competenze e poteri del sindaco unico o del revisore.  La nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto.

 

Il Ministero, dunque, afferma che alle cooperative srl si possa applicare la disciplina del sindaco unico per la necessità, del tutto oggettiva, di non creare disparità di trattamento o pregiudicare la forma societaria cooperativa srl e viene evidenziato che, nel caso di specie, si tratta solo di una deroga sulla composizione dell’organo, collegiale o monocratica, non idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli.

 

Riguardo ai controlli attribuiti al sindaco e quelli affidati al revisore, si ricorda che:

  •  Il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;

  • Il Revisore Legale (o la Società di Revisione) cui è attribuita la revisione legale dei conti, non partecipa alle adunanze del CdA, effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La Relazione al Bilancio, infine, riguarda principalmente gli aspetti contabili.

Pertanto risulta evidente che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.

 

Il MIMIT, infine, conclude affermando che sarebbe immotivatamente discriminatorio ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c..

Inoltre l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari.