Tassazione redditi di pensionati residenti in Francia


Forniti chiarimenti sulla tassazione da parte del sostituto d’imposta in relazione ai redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 06 luglio 2022).

Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
In particolare, nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo cui le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Con riferimento all’applicazione della normativa convenzionale in questione, con l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l’interpretazione da dare all’espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18 ed è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.


Imposta sulle donazioni indirette: chiarimenti dal Fisco


L’imposta di donazione non si applica per le donazioni indirette collegate ad atti di trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi è prevista l’imposta di registro o l’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – risposta 06 luglio 2022, n. 366).

Ai sensi dell’art. 1, co. 1, del TUS, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.


Ai sensi del successivo comma 4- bis, ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.


L’esenzione è quindi riconosciuta nel caso in cui la donazione o altra liberalità collegata sia una liberalità cosiddetta indiretta, ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un’azienda da parte di un terzo.


Diversamente, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all’obbligo di registrazione, il trasferimento effettuato sconta l’imposta di donazione.


Alle liberalità ” indirette”, l’operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, vale a dire la forma dell’atto pubblico di cui all’art. 782 c.c..


Lo scopo donativo, consistente nell’arricchimento del donatario per spirito di liberalità e conseguente depauperamento del donante, può risultare infatti anche da un negozio diverso dalla donazione tipica.


Come stabilito dall’art. 1, co. 4- bis del TUS citato, anche le donazioni ” indirette”, risultanti da atti soggetti a registrazione diversi dal contratto di donazione, sono soggette all’imposta di donazione.


Tuttavia, il richiamato comma 4- bis, prevede un’eccezione alla citata norma, stabilendo che l’imposta di donazione non si applica nei casi di ” donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari o aziende se per essi sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”


Dunque, in tali ipotesi la donazione “indiretta” collegata all’atto di trasferimento non è soggetta ad imposta di donazione, in quanto si applica la sola tassazione prevista, ai fini dell’imposta di registro (in misura proporzionale) o dell’IVA, per l’atto di trasferimento collegato dal quale essa risulta.


Aree di crisi industriale: dal 14 luglio gli incentivi


Riaprono gli sportelli per i territori del Friuli Venezia Giulia, Marche, Venezia, Livorno e Massa Carrara (MISE – DM 27 giugno 2022)

A partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89 che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.
In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:
– area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
– area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
– area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
– area di crisi industriale complessa di Venezia, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
– area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.
Si tratta di interventi che puntano a rilanciare la competitività di importanti aree industriali del Paese, in difficoltà per la crisi di alcuni settori produttivi che hanno contribuito ad accrescere lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio. Per accelerare gli investimenti sono state rese più veloci le procedure amministrative della legge 181/89, in modo da consentire una erogazione più veloce dei contributi a sostegno di programmi di sviluppo che puntano sull’innovazione, la sostenibilità ambientale e la tutela dei lavoratori.
Con la riforma della legge 181/89 vengono, infatti, ridotti i tempi per le istruttorie, le delibere e l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise. Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

Come regolarizzare l’omessa dichiarazione Iva 2022


Definite le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE (Agenzia Entrate – provvedimento 05 luglio 2022, n. 263062).

L’Agenzia delle Entrate per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata, trasmette una comunicazione al medesimo contribuente contenente i seguenti dati:
– codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
– data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
– data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.


La comunicazione viene trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.


Riguardo alle regolarizzazioni:
– i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dall’art. 13, co. 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997;
– i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi ai sensi dell’art. 13, co. 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Smart&Start Italia: da finanziamento a in contributo a fondo perduto


Stabilite le modalità di richiesta con cui le startup finanziate con Smart&Start Italia, l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese ad alto contenuto di innovazione, possono convertire una parte del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate (Ministero delle sviluppo economico – Circolare 04 luglio 2022, n. 253833).

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2022, n. 253833 sono state apportate alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 le necessarie modifiche e integrazioni per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni dettate dal decreto 24 febbraio 2022.
In particolare, la modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche.
Pertanto, le startup già ammesse alle agevolazioni possono chiedere di trasformare in fondo perduto una quota del mutuo se nella società vengono realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in equity, ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di soci persone fisiche.
L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.
La circolare in oggetto n. 253833/2022 prevede la possibilità di presentare, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito dedicata alla misura Smart&Start Italia, le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a partire dal giorno 14 luglio 2022. In via di prima applicazione, le richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 mesi.