Fondo PMI: garanzia prolungata per le imprese alluvionate delle Marche


Prolungamento automatico della garanzia per le imprese colpite dall’eccezionale ondata di maltempo del 15 settembre 2022 nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 25 novembre 2022, n. 12 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 25 novembre 2022).

Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio di gestione del Fondo a seguito dell’apposita Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 17 settembre 2022 n. 922 che ha stabilito per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere una sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale degli stessi mutui, fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (16 settembre 2023).
In particolare, la garanzia del Fondo verrà confermata automaticamente per la maggior durata, senza valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi il prolungamento della durata a seguito della sospensione concessa in attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile.
Non si procederà, inoltre, alla quantificazione del maggiore aiuto che sarebbe connesso alla maggior durata della garanzia. La variazione di durata della garanzia, pertanto, potrà essere richiesta anche per le operazioni ammesse all’intervento del Fondo a valere sulla Sezione 3.2 del Temporary Framework Covid-19.


Call-off stock anche per la sostituzione dell’originario destinatario della merce


Qualora il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, il regime di call­off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro (Agenzia delle entrate – risposta 25 novembre 2022 n. 574).

Il caso di specie si riferisce ad un accordo grazie al quale il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario ed i beni stoccati restano di proprietà del cedente fino al momento del loro prelievo da parte dell’acquirente designato.


Come chiarito dalle Note esplicative pubblicate dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019, il regime agevolativo di call­off stock disciplinato dall’articolo 17­bis della direttiva IVA “elimina, a favore delle imprese che trasferiscono beni tra due Stati membri in vista di una loro successiva cessione ad un acquirente


destinatario già noto, l’onere amministrativo collegato all’obbligo di adempiere ai requisiti IVA nello Stato membro in cui si trova il deposito”.


A seguito dell’entrata in vigore del regime agevolativo in esame, recepito nell’ordinamento interno dal DLgs n. 191/2021:


– nessuna cessione intracomunitaria e nessun acquisto intracomunitario si considerano realizzati all’atto della spedizione o del trasporto dei beni in altro Stato membro;


– si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti.


Oltre ai presupposti di carattere soggettivo (soggettività passiva del fornitore e dell’acquirente), oggettivo (necessità che l’identità del destinatario, identificato ai fini IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall’inizio del spedizione/trasporto), il legislatore richiede che il fornitore non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.


Per evitare un utilizzo distorto o, comunque, improprio dell’istituto, il legislatore dispone, altresì, che le movimentazioni (rectius, “il trasferimento”) di beni effettuate nell’ambito del regime di call­off stock siano annotate dal cedente e dal destinatario della cessione in un apposito registro ed indicate separatamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.


Il regime di call­off stock è operante laddove le condizioni previste siano cumulativamente soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al destinatario della cessione o, eventualmente, a un suo sostituto e tale trasferimento avvenga entro i dodici mesi successivi all’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche


Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608)

Con il provvedimento in oggetto vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
– l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. ì suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
– con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
– con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri


Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 24 novembre 2022 n. 6).

L’Accordo sostituisce il precedente del 1974 e risponde all’esigenza di aggiornare e adeguare il quadro giuridico-fiscale al fine di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. Inoltre, a differenza del precedente, il testo disciplina anche il trattamento economico dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Di seguito alcuni aspetti salienti della nuova normativa:
– si definiscono le aree di frontiera, che per quanto riguarda l’Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano;
– si stabilisce il metodo della tassazione concorrente;
– si prevede un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato a partire dal 31 dicembre 2018, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo.


Unioni civili: via libera per l’esenzione degli atti di separazione


L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate – risposta 24 novembre 2022 n. 573).

L’art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6, L 01 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.


Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.


Come chiarito con la risoluzione n. 65/E del 16 luglio 2015, l’esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di “negoziazione assistita”, in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Tale parificazione degli effetti non è suscettibile di trovare applicazione oltre il caso considerato.


L’esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco.


Le unioni civili sono disciplinate dalla L 20 maggio 2016 n. 76 e stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.


Dunque, trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le richiamate disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. “negoziazione assistita” (decreto legge n. 132 del 2014).


Alla luce del descritto quadro normativo, anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’art. 19, L. n. 74/1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.


Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi del richiamato articolo 19.