Scadenza iscrizione Familiari non Fiscalmente a Carico all’ EBM Salute

Scade, il 28 febbraio, il termine per estendere la polizza anche i familiari fiscalmente non a carico al Fondo Sanitario EBM Salute per i lavoratori del settore della Metalmeccanica PMI

Per il 2022 l’adesione a pagamento potrà essere effettuata tramite l’Area Riservata EBM Salute fino al 28 febbraio 2022.
Il Manuale per la Gestione dei Familiari a Pagamento è disponibile cliccando sul box Campagna Adesioni Familiari NON a Carico al seguente link.
Sono inclusi:
– Il coniuge, compreso il convivente di fatto (di cui alla L.76/2016) fiscalmente a carico
– I figli risultanti dallo stato di famiglia fiscalmente a carico.
Le condizioni per inserire un nuovo familiare non fiscalmente a carico (familiare a pagamento)
• Il Lavoratore (Titolare della Polizza) deve essere iscritto al fondo EBM Salute e deve essere registrato all’Area Riservata EBM Salute;
• Il Familiare NON Fiscalmente a Carico (Familiare a Pagamento) non deve essere un lavoratore Titolare di Polizza su EBM Salute;
• Il Familiare a Pagamento, che si intende inserire, NON deve essere già censito come Familiare Fiscalmente a Carico.
La data di inizio copertura della Polizza per il Familiare a Pagamento non può essere precedente alla data di inizio copertura dalla Polizza per il Lavoratore (Titolare) nell’anno di riferimento della polizza.

Superbonus: demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti) (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 59).

Qualora sia installato un impianto solare fotovoltaico, contestualmente ad un intervento ” trainante” antisismico – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi, fermo restando che – rientrando l’intervento antisismico tra gli interventi di ” ristrutturazione edilizia” di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – opera la riduzione prevista dal medesimo comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Con riferimento, inoltre, agli interventi di efficienza energetica, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ” ristrutturazione edilizia”, il Superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam. In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
La predetta limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Considerato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del Superbonus, gli interventi trainanti e trainati di efficienza energetica, devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, l’APE convenzionale post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per tutti gli interventi effettuati su immobili che presentano le caratteristiche sopra richiamate (assenza di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi) indicati nel citato articolo 119, nei limiti e alle condizioni ivi previste, ed è subordinata alla duplice condizione che:
– siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
– che, al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.
Al riguardo, sentito l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA), l’Agenzia ritiene che, poiché la norma esonera solo dal produrre l’APE iniziale, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) effettuati sui predetti edifici, è necessario, in particolare, che per gli interventi di efficienza energetica sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.


CCNL Dirigenti Aziende del terziario: Accordo Copertura “Infortuni”

Sottoscritto il 21/12/2021, tra CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e MANAGERIALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione Pastore, per i Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’accordo del 16/6/2021 per i Dirigenti del terziario, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.

La nuova copertura “Infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1/1/2022.
Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario sarà, a regime, pari ad euro 5.171,26 annui.
Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00, con la conseguenza che il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi euro 5.048,26 annui.
Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 28 del CCNL 31/7/2013 e successive modificazioni.
Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del 2021, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18 comma 7 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1/1/2023.
La somma massima assicurata tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Dal momento che il dettato contrattuale non prevede limiti di sorta, i datori di lavoro dovranno quindi avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18 comma 7 del CCNL.

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione IVS



Con circolare INPS n. 22/2022sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.


Le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
– la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
– la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.


Contribuzione IVS sul minimale di reddito


Per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:











Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22,80% 23,28%


La riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:











Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) € 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)


Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:











Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità) € 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità) € 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)


Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.


Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale


Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:





















Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 48.279,00 24% 24,48%
superiore a € 48.279,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino a € 48.279,00 22,80% 23,28%
superiore a € 48.279,00 23,80% 24,28%


Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022.


Massimale imponibile di reddito annuo


Per l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:















Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  € 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) €19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)















Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)


Contribuzione a saldo


Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.


Termini e modalità di versamento


I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
– 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;


– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Certificato tardivo per congedo di maternità “flessibile”: la pronuncia della Cassazione


08 febb 2022 Relativamente al congedo di maternità, la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.

Nel caso, una lavoratrice conveniva in giudizio l’Inps chiedendo di ordinare all’istituto di accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità e concederle pertanto di assentarsi dal lavoro per i quattro mesi successivi al parto e quindi sino al 27.1.2022. La medesima lavoratrice ha chiesto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di ordinare all’Istituto previdenziale, in via di urgenza, di riconoscerle il congedo con opzione per la flessibilità e concederle, pertanto, di assentarsi dal lavoro per i 4 mesi successivi al parto.
L’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso in mancanza dei presupposti per accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità, poiché il certificato medico inviato non sarebbe stato idoneo, in quanto non rilasciato nel corso del settimo mese di gravidanza. Come lo stesso istituto ha riconosciuto, il secondo certificato del medico del lavoro competente è stato emesso durante il settimo mese di gravidanza, mentre il primo certificato – secondo l’Istituto – non sarebbe idoneo in quanto emesso con quattro giorni di anticipo rispetto all’inizio del settimo mese di gravidanza.
Tale circostanza non risulta provata e occorre attenersi all’attestazione del medico ginecologo. Tanto basta per riconoscere la validità di entrambi i certificati e la sussistenza nel diritto rivendicato con il ricorso.
Va peraltro condiviso quanto affermato in sede di discussione dalla difesa della parte ricorrente, ovvero che il diritto oggetto del presente giudizio non è disponibile e pertanto nel caso in cui da lavoratrice abbia offerto la propria prestazione di lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, ha diritto all’astensione per i successivi quattro mesi.
In materia, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la sanzione dell’art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste, continuano i giudici, non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
La riduzione della indennità da 5 mesi complessivi a 4 che l’INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.