Nuovi minimi retributivi per il CCNL Legno e Arredamento (Confapi)



Siglato il 9/2/2022, tra UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo che ha definito dall’1/1/2022, l’incremento dei minimi retributivi per gli addetti del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.


Come da tabella riportata i nuovi minimi retributivi sono stati definiti sulla base di un valore IPCA pari al 1,9%, che ha determinato un aumento a parametro 100 pari a € 29,05.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.




































































Categoria

parametro

Aumenti dall’1/1/2022

Minimi dall’1/1/2022

AD3 215 62,46 2.707,79
AD2 200 58,10 2.553,84
AD1 185 53,74 2.403,20
AC4 170 49,39 2.252,58
AC3 155 45,03 2.096,29
AC2 155 45,03 2.096,29
AC1 142 41,25 1.965,76
AS3 155 45,03 2.096,33
AS2 140 40,67 1.945,67
AS1 134 38,93 1.881,19
AE3 126,5 36,75 1.805,89
AE2 119 34,57 1.727,52
AE1 100 29,05 1.534,20


Apprendisti professionalizzanti dall’1/6/2013

























































































































































































































































































































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo dall’1/1/2022

AC1 1 12 1.881,19
13 24 1.945,67
25 36 1.965,76
AC2 1 12 1.965,76
13 24 2.096,33
25 36 2.096,29
AC3 1 12 2.096,33
13 24 2.096,29
25 36 2.096,29
AC4 1 12 2.096,29
13 24 2.096,29
25 36 2.252,58
AD1 1 12 2.096,29
13 24 2.252,58
25 36 2.403,20
AD2 1 12 2.252,58
13 24 2.403,20
25 36 2.553,84
AD3 1 12 2.403,20
13 24 2.553,84
25 36 2.707,79
AE2 1 10 1.534,20
11 24 1.727,52
AE3 1 12 1.534,20
13 24 1.727,52
25 36 1.805,89
AS1 1 12 1.727,52
13 24 1.805,89
25 36 1.881,19
AS2 1 12 1.805,89
13 24 1.881,19
25 36 1.945,67
AS3 1 12 1.945,67
13 24 1.965,76
25 36 2.096,33
Diploma AC1 1 9 1.881,19
10 18 1.945,67
19 26 1.965,76
Diploma AC2 1 9 1.965,76
10 18 2.096,33
19 26 2.096,29
Diploma AC3 1 9 2.096,33
10 18 2.096,29
19 26 2.096,29
Diploma AC4 1 9 2.096,29
10 18 2.096,29
19 26 2.252,58
Diploma AD1 1 9 2.096,29
10 18 2.252,58
19 26 2.403,20
Diploma AD2 1 9 2.252,58
10 18 2.403,20
19 26 2.553,84
Diploma AD3 1 9 2.403,20
10 18 2.553,84
19 26 2.707,79
Diploma AE3 1 9 1.534,20
10 18 1.727,52
19 26 1.805,89
Diploma AS1 1 9 1.727,52
10 18 1.805,89
19 26 1.881,19
Diploma AS2 1 9 1.805,89
10 18 1.881,19
19 26 1.945,67
Diploma AS3 1 9 1.945,67
10 18 1.965,76
19 26 2.096,33
Laurea AC1 1 10 1.881,19
11 20 1.945,67
21 24 1.965,76
Laurea AC2 1 10 1.965,76
11 20 2.096,33
21 24 2.096,29
Laurea AC3 1 10 2.096,33
11 20 2.096,29
21 24 2.096,29
Laurea AC4 1 10 2.096,29
11 20 2.096,29
21 24 2.252,58
Laurea AD1 1 10 2.096,29
11 20 2.252,58
21 24 2.403,20
Laurea AD2 1 10 2.252,58
11 20 2.403,20
21 24 2.553,84
Laurea AD3 1 10 2.403,20
11 20 2.553,84
21 24 2.707,79
Laurea AE3 1 10 1.534,20
11 20 1.727,52
21 24 1.805,89
Laurea AS1 1 10 1.727,52
11 20 1.805,89
21 24 1.881,19
Laurea AS2 1 10 1.805,89
11 20 1.881,19
21 24 1.945,67
Laurea AS3 1 10 1.945,67
11 20 1.965,76
21 24 2.096,33


 

Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi


L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.


I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici.


Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.


INL: istruzioni operative sulle comunicazioni dei rapporti in regime di codatorialità


24 febb 2022 L’Ispettorato nazionale del lavoto ha fornito precisazioni in merito alle modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete.


Dal 23 febbraio 2022, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete”, accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. (Inl, nota n. 1533 del 21 febbraio 2022).
Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.
Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità deve essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro), in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvede a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.
Pertanto, l’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.
Il Modello Unirete Trasformazione deve essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, deve essere specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.
Il Modello Unirete Proroga deve essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Il Modello Unirete Cessazione troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.
Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determina solo la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro prosegue con il datore di lavoro originario il quale, laddove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.
L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità è l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro alla sanzione prevista per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego.
Il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità o nei confronti di imprese esterne alla rete.


Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Pertanto, il lavoratore, benché in codatorialità deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Alla determinazione della mansione è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità risulta, quindi, determinato in ragione del CCNL applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete che, in caso di rapporti di lavoro preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore di lavoro originario.
Il CCNL di riferimento risulta, dunque, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.
Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile deve essere adeguato a tale maggiore importo. A tal fine, le registrazioni sul LUL riportano l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore, che non è detto che coincida con l’impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete, ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Nel rapporto di lavoro in codatorialità tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.

Istituzione Banca dati lavoratori disabili e collocamento mirato


24 febb 2022 Il Ministero del Lavoro indica i dati da trasmettere e le modalità attuative della Banca dati creata per il collocamento mirato dei disabili. (Decreto 29/12/2021)

La Banca dati del collocamento mirato, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, raccoglie i dati relativi: ai lavoratori con disabilità e categorie protette; ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni dei medesimi e agli uffici competenti.
Essa è costituita dalle informazioni concernenti i prospetti informativi che devono essere inoltrati dai datori di lavoro pubblici e privati; gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati; gli esoneri autocertificati; le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati; le sospensioni; gli esoneri autorizzati; le convenzioni; i lavoratori con disabilità e le categorie protette; le schede recanti indicazioni circa le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità; gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti; le informazioni pertinenti ed indispensabili per le finalità di inserimento lavorativo contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo; gli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia; gli incentivi e le agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità ; le sovvenzioni per interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa in nuova occupazione delle persone con disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall’INAIL ai datori di lavoro; la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche.


Le informazioni contenute nella Banca dati sono rese accessibili:
– alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza;
– all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
– all’ANPAL, cui sono conferite le funzioni di coordinamento nella gestione del collocamento mirato;
– al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo ai dati concernenti i datori di lavoro pubblici;
– ai datori di lavoro pubblici e privati;
– alle persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato, che, per la consultazione dei propri dati, potranno accedere attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta di identità elettronica (CIE).

Calcolo Inps della retribuzione pensionabile

Con messaggio Inps n. 883/2022, è stato individuato il calcolo della retribuzione pensionabile e definiti i criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

Con sentenza n. 82 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
La disposizione, di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità, disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo nonché, relativamente alla quota di pensione retributiva, per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema di calcolo misto.
In particolare, la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.