Cassazione: cartella di pagamento e assenza del destinatario


La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171, si è pronunciata sulla vicenda riguardante la pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.

La società di riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
La vicenda trae origine dalla pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.
La fase di merito aveva esito a lui favorevole in entrambi i gradi.
La società ricorrente ha impugnato la suindicata decisione.
In particolare, la società ritiene che, poiché la notifica degli atti impositivi era avvenuta presso il luogo di residenza, anagraficamente risultante, del contribuente, solo temporaneamente assente, era ragionevole ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza degli atti, a seguito di affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e dell’invio della raccomandata informativa; la notifica – sostiene – doveva considerarsi perfezionata.
La CTR aveva, invece, ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma dovesse essere preceduta dalla ricerca di uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua “relata”.
Ora, il motivo, sembra inammissibile, per come è stato formulato, in quanto è stato dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà, dalla motivazione, non emerge alcun omesso esame di un fatto inteso in senso storico. Ed infatti, la CTR non ha mancato di esaminare il fatto, ma ha anzi puntualmente motivato ritenendo che, prima di procedere al deposito presso la casa comunale, la notifica esigesse, come detto, da parte del messo, una previa ricerca del destinatario non reperito nei luoghi del 139 c.p.c., dandone atto nella relazione di notifica. Ed aveva ritenuto che in tale relazione, non vi fosse, sia pure nella sintenticità che il documento impone, esplicita ed esauriente indicazione delle attività di ricerca effettuata.
Pertanto, la ricorrente con il motivo lamenta, in sostanza, che il giudice regionale non avesse condiviso le sue argomentazioni sulla regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c., talché il motivo si traduce nell’implicita richiesta di un diverso apprezzamento dell’adeguatezza dell’atto, che la parte afferma e che il giudice d’appello ha negata.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione dell’artt. 2946 e 2948 c.c. ritenendo che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate “tardivamente”. Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all’art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all’anno 2003 e la notifica è avvenuta l’11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma,n.5, c.p.c., la parte contesta l’affermazione della CTR circa il mancato perfezionamento della notifica della seconda cartella, a causa dell’omessa spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, prevista ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82, modificata dalla legge 31/2008. La ricorrente afferma, infatti, che la raccomandata ritenuta non spedita era quella inviata il 26.4.2010, con cui il destinatario veniva – a suo dire – informato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. La società non ha però inserito, come dovuto per autosufficienza, nel corpo nel ricorso, copia della prova documentale dell’effettivo inoltro della prescritta seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), indicando solo che in quella data era stata spedita una raccomandata il 26.4.2010, senza consentire al Collegio di verificare la circostanza e la causale della spedizione.
Tale motivo è perciò inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Con il quarto motivo, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. la ricorrente ritiene che il giudice regionale fosse incorso in violazione dell’art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
Non è però ravvisabile violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle.
Il motivo è quindi da ritenere infondato.
Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. la parte contesta l’omesso esame da parte della CTR, ai fini di trarne motivo per l’applicazione dell’articolo 156 c.p.c., della circostanza che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa tributaria, anche attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare notificatogli nel settembre 2010.
Ora, non può dirsi che il giudice regionale abbia omesso di esaminare un fatto che risulti “decisivo”, in quanto difetta tale attributo, posto che anche la conoscenza, attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, pur se valutato, non era di impedimento all’opposizione delle cartelle. Il motivo è perciò inammissibile.
Pertanto, è da ritenere che il secondo e il quarto motivo siano infondati, inammissibili i restanti. Il ricorso, in questi termini, va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del c.d. doppio contributo.


In scadenza la prossima rata della “rottamazione-ter”


L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che entro il 28 febbraio 2022 deve essere effettuato il versamento della prossima rata della “Rottamazione-ter” per mantenere le agevolazioni previste dalla definizione agevolata (Comunicato 25 febbraio 2022).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns.
Grazie ai 5 giorni di tolleranza si considerano validi i versamenti effettuati entro il 7 marzo 2022. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, vengono meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.


Il pagamento può essere effettuato presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito istituzionale nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (cd. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.


In caso di smarrimento dei bollettini per effettuare il pagamento, è possibile richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla “Rottamazione-ter” dove sono presenti anche tutte le informazioni utili. Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia dei bollettini all’indirizzo email indicato.


Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente il documento e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

Tutela assicurativa per i lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni


25 febb 2022 L’Inail fornisce indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.


Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del DM 15 marzo 2005.
Ai fini assicurativi, dalla stessa data, per le attività prestate dai lavoratori interessati vige una presunzione legale di pericolosità.
L’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda.


A ronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste. In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
I soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023. A fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.


 

Elenchi intrastat 2022: c’è tempo fino al 7 marzo


C’è tempo fino al 7 marzo per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Comunicato 24 febbraio 2022)

Ai modelli Intrastat sono state definite alcune modifiche e semplificazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi.

Iva: servizi di manutenzione elicotteri territorialmente rilevanti


I servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite un centro servizi, anch’esso italiano, rappresentano un’unica prestazione Iva territorialmente rilevante (Agenzia Entrate – consulenza giuridica 23 febbraio 2022, n. 4).

In tema di trattamento IVA delle operazioni complesse, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18 ha chiarito che quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un’unica prestazione. Infatti, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti.


Un’operazione deve essere considerata unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È questo il caso anche quando una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale e la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie cui si applica lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione dev’essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.


Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano indipendenti o costituiscano una prestazione unica, è importante individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi. Tuttavia, non esistono regole assolute quanto alla determinazione dell’estensione di una prestazione dal punto di vista dell’IVA e occorre quindi, per determinare l’estensione di una prestazione, prendere in considerazione la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione.


In sede di tale valutazione globale delle circostanze, la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione deve essere presa in considerazione, purché sia comprovata da elementi oggettivi.


Non esiste pertanto una norma che permetta di determinare quando ai fini IVA un’operazione è complessa piuttosto che autonoma. Secondo la Corte di Giustizia UE occorre a tal fine condurre una valutazione case by case, che consideri la totalità delle circostanze in cui si svolge l’operazione in questione, ivi compresa la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un’operazione, comprovata da elementi oggettivi.


Nel caso di specie, i servizi di manutenzione degli elicotteri formano un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.


Sostanziandosi in una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del Decreto IVA, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.